CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22578-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] esposizione amianto Art. 47 DPR nr. 639 del 1970. R.G.N. 22578/2020 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 22578/2020 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 99/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/06/2020 R.G.N. 403/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, accolto l’appello principale della parte privata e respinto quello incidentale dell’INPS, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], già pensionato, alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, per il periodo di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, come specificato nella parte dispositiva; 2. per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di appello ha giudicato non decaduta la parte privata dall’azione giudiziale; a tale riguardo,ha premesso come la controversia riguardasse non «il diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta» ma l’accertamento di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico in godimento; in relazione a tale distinto diritto, la domanda amministrativa all’INPS e ra stata presentata il 30 maggio 2016 e la controversia R.G.N. 22578/2020 giudiziale era stata introdotta il 20 dicembre 2016;dunque, tempestivamente,nel triennio; 3. avverso tale pronuncia , l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione degli artt. 434 e 342 cod.proc.civ. Deduce che, a fronte di una sentenza di primo grado sorretta da due rationes decidendi, la Corte di appello non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello che ne censurava solo una di esse; 5. nello specifico, il Tribunale av eva , da un lato, giudicato maturata la decadenza ex art. 47 d.P.R. nr. 639 del 1970, in ragione della presentazione all’Inps della domanda di rivalutazione dei contributi exart. 13 cit. in data 10 aprile 2008 e della proposizione del ricorso giudiziale il 20 dicembre 2016, decorso il termine complessivo di anni tre e giorni 300 (valutata, cioè, anche la durata virtuale del procedimento amministrativo). Sotto altroprofilo, il Giudice di primo grado av eva considerato il pensionamento come «riconoscimento parziale della prestazione» e ritenuto quindi «altresì»decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, fissando il dies a quoal momento di entrata in vigore della modifica apportata all’art. 47 cit., come introdotta dalla legge nr. 111 del 2011 («le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di R.G.N. 22578/2020 prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte»); 6. per l’Inps, l ’atto di appello avrebbe censurato solo il secondo passaggio motivazionale, con conseguente formazione del giudicato in relazione al primo; 7. con il secondo motivo, l’I stituto ricorrente denuncia la violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, per non avere la Corte di merito rilevato la decadenza triennale nella fattispecie concreta, nonostante la domanda amministrativa di prestazione fosse stata presentata, una prima volta, già il 10 aprile del 2008; 8. l’INPS imputa alla Corte di appello di aver erroneamente preso in considerazione la domanda amministrativa dell’8 aprile 2016 (per mero refuso nella sentenza impugnata riportata come domanda del 30 maggio 2016) senza considerare che la decadenza si era già maturata in relazione alla prima domanda del 10 aprile 2008; 9. il Collegio antepone l’esame del secondo motivo , qualeragione più liquida (fra molte, Cass. nr. 363 del 2019) rispetto a quella posta con il primo motivo; 10.il secondo motivo, argomentato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione , posti a carico del ricorrente, ai sensidegli artt. 366 , comma 1, nr. 6 e 369 , comma 2, nr. 4,è fondato; 11.va premesso il consolidato principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. n r . R.G.N. 22578/2020 639 del 1970, art. 47,nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4,(conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da ritenere incluso , nella previsione di legge , anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui sisostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8, (cfr. , tra le più recenti,Cass. nr. 41886 del 2021 con richiami a Cass. nn. 618 del 2018,19729 del 2017, 17433 del 2017); 12.altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel R.G.N. 22578/2020 caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass.nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 17433 del 2017, cit., con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); 13.rileva, poi , l’insegnamento , altrettanto co stante della Corte, che , in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, chiarisce come «l'art. 47del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) preved(a) una decadenza sostanziale d i ordine pubblico; la sua funzione è, infatti, quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; pertanto, il dies a quoè ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti» ( tra le recenti, Cass. nr. 17792del 2020 ; v. anche Cass. nr. 8926 del 2011 ); 14.nella fattispecie concreta , per come riportato puntualmente nel ricorso in cassazione ai fini dell'autosufficienza e della specificità delle censure, risultano presentate, per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, due domande amministrative, rispettivamente nel 2008 e nel 2016; R.G.N. 22578/2020 15.erroneamente la Corte di appello ha preso in considerazione la seconda domanda del 2016 in quanto posteriore alla già maturatasi decadenza, in relazione alla precedente domanda del 2008; 16.pertanto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, il ricorso va acco lto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa èdecisa nel merito ex art. 384 , comma 2, c od .p roc .c iv . , con ilrigetto dell'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; 17.le spese dei gradi merito sono compensate ex art. 92 cod.proc.civ., poiché i principi esposti si sono consolidati per effetto di pronunce successive al depost o dell’atto introduttivo del giudizio e di quello di appello. Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta l'originariadomanda di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa lespese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 2