CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 12402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21559/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., rappresentata e difes a d a gli avv . ti FEDE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 673 /20 18 depositata il 2/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva,dinanzi al Tribunale di Roma, Ivan, Ezio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio di porzione di terreno occupata da un manufatto . I convenuti 2di 5 – 11514/2021 - S2 – CC 19/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proponevanoriconvenzionale di accertamento di usucapione dell’area contesa o, in subordine, di accessione invertita ex art. 938 c.c. In primo grado veniva rigettata la domanda attorea ed accolta la riconvenzionale subordinata, con determinazione dell’indennità a carico dei convenuti. Su appello principale dell’attrice e incidentale dei convenuti, la Corte territoriale accoglievaparzialmente l'appello principale, ordinando il ri- lascio di una porzione scoperta, mantenendo ferma la statuizione del tribunale sull’accessione invertita e sulla determinazione dell’indennità. Ricorre l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resistono i convenuti con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che la buona fede dell’occupante sia stata accertata senza prove idonee, sulla base di presunzioni arbi- trarie (violazione degli artt. 938 c.c.e 115 c.p.c.). La parte censuratadella sentenza è la seguente: «pur dovendosi […] condividere il principio [che] la buona fede nel caso di [occupazione di porzione di fondo attiguo] non può essere presunta [al fine dell’acces- sione invertita] e che tanto meno essa può essere ricavata dal fatto che [il proprietario del fondo non abbia fatto opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione] non è revocabile in dubbio come nel caso di specie, a prescindere dal fatto che le opere siano state […] ultimate nella primavera del 1984, nella loro struttura esse erano […] già compiutamente realizzate sul terreno della [attrice] appellante già in epoca antecedente, così come […] riferito dai testi escussi nel giudizio di primo grado. Inoltre, vi era sempre stata una reale incer- tezza sulla esatta determinazione del confine tra le proprietà come emerso dalla c.t.u. espletata in altro giudizio sempre tra le stesse parti (Lances e dante causa dei convenuti) […] acquisita in atti e nella quale si dava atto della corrispondenza con quanto riportato sia sugli estratti 3di 5 – 11514/2021 - S2 – CC 19/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di mappa che sull'atto di acquisto da parte del Gialli. Dunque, è chiaro che questi avesse la piena consapevolezza di aver effettivamente rea- lizzato tutti i lavori all'interno della sua esclusiva proprietà. E d'altro canto, se è pur vero che la richiamata mancataopposizione non vale a sopperire all'onere della prova che la parte richiedente la cessione deve allegare e fornire, è pur vero che la circostanza non poteva e non può non assumere importanza nella consapevolezza del dante causa dei convenuti» (sentenza, p. 4 s.). Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Fra le censure articolate dalla ricorrente si segnalano : l’ assenza di un collegamento logico tra l’affermazione che le opere sono state realizzate in epoca antecedente rispetto a quanto allegato dalla Lances e la buona fede della parte convenuta; il fatto che la pretesa indeterminatezza del con- fine non provila buona fede della controparte ma ne faccia solo presu- mere l'esistenza; il fatto che la c.t.u. nel presente giudizio smentirebbe l’incertezza dei confini; il fatto la Corte afferm erebbe e ne gherebbe nello stesso tempo la rilevanza della mancata opposizione.Quando non sono controproducenti (come l’asserzione che l’incertezza dei confini faccia solo presumere l’esistenza della buona fede), le censure rivelano comunque il tentativo di sovrapporrel’apprezzamento della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità. In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura che, mentre in motivazione è stata accertata l’accessione invertita solo sulla parte di suolo occupata dalla costruzione, nel dispositivo non sia stato ordinato il rilascio di tutta la porzione scoperta, ma solo di una parte (si deduce violazione dell’art. 938 c.c.). In particolare, l a ricorrente censura che nel 4di 5 – 11514/2021 - S2 – CC 19/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dispositivo la Corte abbia ordinato il rilascio di soli mq. 59,50 della su- perficie scoperta illegittimamente occupata, senza dire nulla in rela- zione alla ulteriore superficie scoperta di mq 44,65 mq individuata dal c.t.u. con le lettere B ed E nelsupplemento di relazione peritale. Il secondo motivo è fondato. Nella motivazione della sentenza (p. 4) i dati immediatamente rile- vanti della c.t.u. sono sintetizzati in questi termini: «L'estensione della occupazione illegittima èpari ad una superficie di mq. 204 così distinta: mq. 100 a titolo di superficie coperta; mq. 9,54 a titolo di superficie scoperta delimitata; mq 35,11 a titolo di superficie scoperta non deli- mitata fisicamente; mq 59,50 a titolo di superficie scoperta, da impianti tecnologici non delimitata fisicamente».Dunque, la Corte individua in circa 104 mq la superficie scoperta (204 mq di area di occupazione illegittima, meno 100 mq di superficie coperta). Successivamente, la Corte osserva: «va […] censurata la sentenza [di primo grado] in or- dine alla parte in cui non è stata adottata alcuna decisione con riferi- mento alla porzione di fondo illegittimamente occupato scoperta. Con riferimento a tale parte, di certo non v’è motivo alcuno per cui debba trovare applicazione l'invocato istituto della accessione invertita, do- vendosi di contro ordinare la immediata restituzione da parte degli odierni appellati in favore della Lances così come da c.t.u. del 2006, previa eliminazione degli impianti che su di essi siano esistenti che non pregiudicano di certo la struttura principale».Tuttavia, nella parte rile- vante del dispositivo (p. 5) si ingiunge quanto segue: «in parziale ac- coglimento dell'appello principale […] ordina […] il rilascio in favore della […] società appellante della parte dell’area scoperta illegittima- mente occupata, così come individuata dalla c.t.u. del 20/6/2006 a cui si fa espresso richiamo e pari a mq. 59,50, previa eliminazione di ogni impianto su di essa collocato». Nel dispositivo mancano quindi 5di 5 – 11514/2021 - S2 – CC 19/04/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all’appello oltre 44 mq (104 mq disuperficie scoperta, meno 59,50 mq di cui effettivamente si dispone il rilascio). In conclusione, il secondo motivo del ricorso è accolto; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto; la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è affidato il compito diriportare coerenza tra la motivazione e il disposi- tivo, nel senso che quest’ultimo rechi adeguata espressione precettiva di rilascio rispetto al corretto principio di diritto enunciato in motiva- zione che l’accessione invertita ex art. 938 c.c. non opera con riguardo all’area scoperta di occupazione illegittima.Nel concretizzare tale prin- cipio in relazione al caso di specie, la Corte di appello sarà memore della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il centrale ele- mento costitutivo della fattispecie ex art. 938 c.c. è integrato dalla co- struzione di un edificio che sconfini su una porzione di suolo altrui, ove la nozione di edificio è da intendersi come oper a muraria idone a alla permanenza alsuo interno di persone o cose , mentre non rilevano ai fini dell’accessione invertita manufatti aventi caratteristiche diverse da quelle delineate (cfr. Cass. 22997/2019, 23018/2012, 3189/2003, 3676/1999, 2250/1992, 4711/1985, 1018/1984). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivonel senso di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la ca