CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 47120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/05/2021 il Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Cosenza in data 28 Gennaio 2021 relativa al rigetto dell'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. ovvero dell'obbligo di dimora.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensori di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inattualità delle esigenze cautelari in relazione agli artt. 299 c.p.p. e 275 comma 3 c.p.p. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che il lungo tempo trascorso dal fatto (oltre un anno e mezzo) ed il comportamento tenuto dall' indagato, rispettoso delle prescrizioni imposte, influiva sul giudizio relativo al permanere della sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza delle esigenze cautelari in relazione agli 275 commi 1 e 3 c.p.p. in relazione all' art. 416 bis.1 c.p. Lamenta che i giudici del riesame, nel ritenere proporzionata la misura degli arresti domiciliari, avevano adottato una motivazione del tutto apodittica, non considerando che l'indagato era soggetto incensurato, il quale aveva svolto un ruolo del tutto marginale in relazione ai fatti contestati riguardanti una ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis. 1 c.p. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 299 e 310 c.p.p. Osserva che del tutto erroneamente i giudici del riesame avevano omesso di dare rilievo alle contestazioni formulate riguardanti l'inattendibilità della persona offesa, non considerando che trattavasi di elementi probatori nuovi acquisiti all' esito di investigazioni difensive idonei a comprovare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. Il tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo. In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 278999 — 01. Nel caso in esame, come condivisibilmente affermato dai giudici di merito, risulta di tutta evidenza come non siano stati dedotti elementi concreti da cui desumere un mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari. 3. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Trattandosi /Condotte aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.l. c.p. ed operando la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il ragionamento dei giudici di merito i quali hanno evidenziato che l'indagato non aveva allegato fatti nuovi idonei giustificare un mutamento in melius tale da poter legittimare la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva appare tale da resistere alle generiche censure del ricorrente. Le doglianze difensive sono, invero, meramente reiterative delle medesime tesi sollevate in appello, senza alcun confronto con le puntuali ragioni offerte dal tribunale del riesame il quale ha correttamente ritenuto infondata la richiesta difensiva alla luce della mancata introduzione da parte del ricorrente di elementi nuovi capaci di ritenere modificato il quadro cautelare, apparendo, come detto, in sé insufficiente il mero decorso di diciotto mesi dalla iniziale misura coercitiva (il carcere). Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagato nel ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di concessione di una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Il provvedimento è da ritenere immune da censure, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di censura, nella parte in cui ha omesso di esaminare i profili relativi alla modifica del quadro cautelare alla luce della (successiva) acclarata inattendibilità della persona offesa non essendo stati devoluti al giudice di prima istanza. Sotto altro profilo non può non considerarsi che parte appellante si è limitata a dedurre profili di novità quanto alle dichiarazioni della persona senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tale asserito fatto nuovo abbia inciso sul complessivo quadro indiziario consolidatosi a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso