CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 20301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo, aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 20 gennaio 2023, a firma dello stesso Tutrone, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar