CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 15316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione all'imputazione di furto aggravato continuato (mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, così determinata: pena base, mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata di un terzo per la circostanza aggravante, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di un terzo per la continuazione, ridotta di un terzo per il rito). Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Mantova ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - illegalità della pena, in quanto, per versi', il giudicante ha violato l'art. 69 cod. pen., disponendo prima un aumento per l'aggravante, poi una riduzione per l'attenuante, senza procedere al giudizio di bilanciamento, nonché l'art. 625, primo comma, cod. pen., il cui minimo edittale all'epoca dei fatti era di anni 1 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce ai «classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali» (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080): in questa prospettiva, si è rilevato che, fuori dei casi di «pena illegale, vale a dire di pena diversa per specie da quella che la legge (applicabile nel tempo secondo i dettami dell'art. 2 c.p.) stabilisce per quel determinato reato o di pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali», l'intervento officioso di questa Corte non potrebbe giustificarsi «sol perché la pena, legittimamente quantificata nel dispositivo letto in udienza, risulta erroneamente calcolata in motivazione (...): diversamente, qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe essere corretto d'ufficio, il che finirebbe con lo snaturare il meccanismo stesso dell'impugnazione, retto dal principio devolutivo (espresso, per il giudizio di cassazione, dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen.)» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; conf. Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326). Pertanto, non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, laddove rientra nella nozione di pena illegale ab origine quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080). Nel caso di specie, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rende non illegale, nel senso indicato, l'adozione come punto di riferimento dell'iter connmisurativo della pena comminata per la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., sicché l'erroneo sviluppo di tale iter resta estraneo alla nozione di pena illegale. Non versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, sicché deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente n Angelo CaNto Mari ichelli a ,2 U-0(1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN