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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29108/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25026 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro S.I.COS [OSCURATO:PERSONA] scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- 32'1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 22 maggio 2014, n. 221/11/14; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

Fatti di causa.

La SICOS veniva resa destinataria di altrettanti avvisi di accertamento che, in relazione agli anni di imposta 2005, 2006, 2007, recuperavano importi IVA in rettifica rispetto alle dichiarazioni rese dalla società.

La CTP di Udine accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'annualità 2006, mentre dichiarava cessata la materia del contendere per le altre due annualità.

La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello erariale.

Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è affidato a un solo motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione.

Con l'unico motivo di censura si contesta "la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 in rapporto alla tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%), n. 39), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.".

Nondimeno, con nota datata 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta presentazione, a cura del contribuente, di domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017 e del successivo, intervenuto pagamento.

Su tali premesse - specificamente documentate - l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Il venir meno del contrasto di posizioni sulla pretesa tributaria postula come fondata e accoglibile detta istanza, da tradursi in pedissequa declaratoria.

Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25026 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro S.I.COS [OSCURATO:PERSONA] scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- 32'1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 22 maggio 2014, n. 221/11/14; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. Fatti di causa. La SICOS veniva resa destinataria di altrettanti avvisi di accertamento che, in relazione agli anni di imposta 2005, 2006, 2007, recuperavano importi IVA in rettifica rispetto alle dichiarazioni rese dalla società. La CTP di Udine accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'annualità 2006, mentre dichiarava cessata la materia del contendere per le altre due annualità. La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello erariale. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è affidato a un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione. Con l'unico motivo di censura si contesta "la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 in rapporto alla tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%), n. 39), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". Nondimeno, con nota datata 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta presentazione, a cura del contribuente, di domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017 e del successivo, intervenuto pagamento. Su tali premesse - specificamente documentate - l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il venir meno del contrasto di posizioni sulla pretesa tributaria postula come fondata e accoglibile detta istanza, da tradursi in pedissequa declaratoria. Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, il 2
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