CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 18468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo dibattimento, si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Varese in relazione a fattispecie di cui agli articoli 474-648 codice penale. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CALIFANO Vincenzo articolando i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità per il delitto di ricettazione affermando la ricorrente di avere concorso alla ritenuta contraffazione e, quindi, al delitto presupposto avendo costei commissionato la realizzazione dei prodotti e richiesto le caratteristiche particolari che dovevano avere, senza che alcuna rilevanza possa assumere la presenza o meno di modifiche apportate ai modelli standard già prodotti dal soggetto cui i beni erano commissionati. Contesta inoltre la presenza di un falso grossolano incompatibile con l'articolata imputazione. 2.1.2. Violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del delitto di cui all'articolo 474 codice penale prima della pronuncia della sentenza di secondo grado posto che, trattandosi di condotte consumate nel 2012, i termini, alla data del 22 aprile 2021, risultavano già decorsi. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza di un calcolo dell'aumento in continuazione specifico per ogni fatto e di una motivazione altrettanto specifica. 2.2 Ricorso CALIFANO Vincenzo con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione in presenza di un concorso alla ritenuta contraffazione e quindi nel delitto presupposto. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata concessione della circostanza attenuante del danno di minima entità. 2.2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche perché il ricorrente avrebbe tenuto una condotta "meritevole della concessione delle attenuanti in esame" e perché il giudice d'appello avrebbe dovuto garantire il recupero sociale dell'imputato anche in considerazione della sua sostanziale incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Le doglianze in punto sussistenza della penale responsabilità a titolo di ricettazione previa riqualificazione del delitto presupposto ai sensi dell'articolo 473 codice penale risultano manifestamente infondate. In particolare, risulta della motivazione dei provvedimenti di merito che gli imputati risultavano essere acquirenti di un artigiano che produceva le borse de quibus, a prescindere dalla presenza o meno degli ordini degli imputati. Ne consegue che gli imputati rivestivano la qualifica di meri acquirenti di tali beni, non potendosi ritenere sussistente alcun contributo morale alla produzione che prescinda dall'acquisto stesso. 2.1. Nemmeno rilevante la sussistenza di un meramente prospettato falso grossolano. La Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. 3. Le doglianze in punto intervenuta prescrizione del delitto di cui all'articolo 474 codice penale sono manifestamente infondate posto che la consumazione del delitto de quo ed in particolare la messa in vendita risulta coincidere con la data del 17 marzo 2013. Applicandosi gli ordinari termini di prescrizione di anni sette mesi sei, si giunge alla data del 16 settembre 2020 su cui devono essere calcolate poi le sospensioni verificatesi in sede di giudizio pari a anni uno, mesi tre gg.25 per rinvii dal 12/1/16 al 7/4/2016 , dal 27/4/2016 al 22/9/2016, dal 4/9/2018 al 19/2/2019, dal 19/2/2019 al 7/5/2019 , con la conseguenza che il termine di prescrizione verrà a spirare in data 19/4/2022 a fronte della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta il 22 aprile 2021. 4. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, deve rilevarsi che tale motivo non risulta dedotto in appello e che, comunque, l'aumento a titolo di continuazione è stato operato per un unico reato e non sussiste, per altro verso, alcuna violazione del rapporto di proporzione fra le pene essendo stato applicato un aumento di minima entità. Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi purché sia possibile verificare il rispetto di un rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). 5. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf. SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). Nel caso di specie, il danno, seppure di non particolare rilevanza, risulta non essere trascurabile risultando pari a circa un terzo della pensione sociale con la conseguenza che corrisponde ad una somma idonea a garantire ad un ipotetico soggetto medio il livello minimo di sopravvivenza per circa dieci giorni. 5.1. Appare per altro verso corretta la valutazione alla base del diniego dell'ulteriore attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen in conseguenza della reiterazione degli acquisti con le ovvie conseguenze in relazione alla non occasionalità degli stessi. 6. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Deve anche ricordarsi che il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). Al proposito, la Corte territoriale ha logicamente e congruamente valutato la non occasionalità della condotta anche in relazione ai precedenti giudiziali. 7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell