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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 18397/2026

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in data 23/12/2025letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale diBrescia ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivofinalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del denaro contante pari adeuro 110.770,00 e dell’autovettura nella quale veniva trasportato, disposto dal Gip del localeTribunale in relazione al contestato delitto di riciclaggio.1.1.

Deduce il ricorrente che il collegio cautelare, nel rispondere alle doglianze difensivecon le quali si contestava la mancata individuazione del delitto presupposto, ha richiamato unprecedente procedimento a carico dello Zhou, risalente a ben quattro anni addietro rispetto alsequestro, in cui egli figurerebbe come partecipe di un’associazione per delinquere, sicchè nonsarebbe consentito ipotizzare, a suo carico, il delitto di riciclaggio essendo egli autore deldelitto presupposto.Aggiunge che, in assenza di una condotta di consegna del denaro a terzi, il merooccultamento non integrerebbe il fumus del delitto di riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su un motivo infondato e va rigettato.1.

Il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato l’orientamento della Suprema Corte, dalcollegio condiviso, secondo cui ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, è necessario che siaindividuata quanto meno la tipologia del delitto presupposto che si colloca a monte dellacondotta di riciclaggio e che è elemento essenziale per la condotta di ostacolo allaidentificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629;Sez. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433) ha rilevato che i delitti presupposto erano stati giàindividuati dal GIP (i reati - fine cui il sodalizio era dedito, oggetto del procedimento del 2021ed in particolare quello di cui all’art. 131 – ter T-U.B: abusiva attività di prestazione di servizi apagamento), rilevando come sulla base degli atti di indagine, risultasse dimostrato ilcollegamento tra detti delitti presupposto che avevano generato la provvista e la condottaposta in essere dal ricorrente (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).1.2.

Il Tribunale ha poi puntualmente affrontato e risolto la questione, qui riproposta, dellapartecipazione del ricorrente al delitto presupposto osservando che egli non era indicato tra gliautori del delitto presupposto, ma figurava come “corriere di denaro” sicchè non poteva affattoescludersi la configurabilità del delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen. essendo egli coinvoltosolo nel riciclaggio.1.3.

Quanto all’elemento oggettivo del reato, il Tribunale ha rilevato che l’indagato non siera limitato alla semplice ricezione del bene ma, date le modalità di confezionamento,occultamento e di trasporto della denaro (oltre 110.00,00 euro, suddivisi in mazzette da10.000,00, sistemate nel doppiofondo dell’autovettura, apribile con un congegno elettronicoche il prevenuto aveva ricevuto presso l’hub in uso alla compagine criminale), fosse rinvenibileil quid pluris necessario ai fini della configurabilità del riciclaggio.Insegna infatti la giurisprudenza che il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto puòessere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienzadelittuosa del bene ricevuto.

Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, comecondotta causalmente produttiva dell'evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non viè ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà odel possesso.

Per contro, anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro èidonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazionedell'origine illecita ( tale è apparso, ad esempio, lo spostamento di un'autovettura provento difurto all'estero ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delleprobabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, dovuta alla recisione delcollegamento con il luogo di provenienza : cfr. Sez., n. 23774 del 13/07/2020, Rv. 279586 –01; Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Rv. 287317 – 01).In definitiva, quindi, la qualificazione della condotta in termini di riciclaggio (e non diricettazione) risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, mentre il ricorso,nell'invocare una diversa soluzione, non tiene conto della peculiarità della vicenda e, inparticolare, delle modalità e del luogo in cui il denaro era stato materialmente trasferito, nonconfrontandosi, sul punto, con le considerazioni svolte dai giudici di merito che proprio suquesti aspetti hanno insistito per sottolineare la idoneità della condotta ad ostacolarel'accertamento della provenienza delittuosa.Non è inutile infine ricordare che il delitto di riciclaggio sussiste ed è integrato dalcompimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a renderedifficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254050 – 01; Sez. 2, n. 52549 del20/10/2017, Rv. 271530 – 01; Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140 – 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 23/12/2025letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale diBrescia ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivofinalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del denaro contante pari adeuro 110.770,00 e dell’autovettura nella quale veniva trasportato, disposto dal Gip del localeTribunale in relazione al contestato delitto di riciclaggio.1.1. Deduce il ricorrente che il collegio cautelare, nel rispondere alle doglianze difensivecon le quali si contestava la mancata individuazione del delitto presupposto, ha richiamato unprecedente procedimento a carico dello Zhou, risalente a ben quattro anni addietro rispetto alsequestro, in cui egli figurerebbe come partecipe di un’associazione per delinquere, sicchè nonsarebbe consentito ipotizzare, a suo carico, il delitto di riciclaggio essendo egli autore deldelitto presupposto.Aggiunge che, in assenza di una condotta di consegna del denaro a terzi, il merooccultamento non integrerebbe il fumus del delitto di riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su un motivo infondato e va rigettato.1. Il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato l’orientamento della Suprema Corte, dalcollegio condiviso, secondo cui ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, è necessario che siaindividuata quanto meno la tipologia del delitto presupposto che si colloca a monte dellacondotta di riciclaggio e che è elemento essenziale per la condotta di ostacolo allaidentificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629;Sez. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433) ha rilevato che i delitti presupposto erano stati giàindividuati dal GIP (i reati - fine cui il sodalizio era dedito, oggetto del procedimento del 2021ed in particolare quello di cui all’art. 131 – ter T-U.B: abusiva attività di prestazione di servizi apagamento), rilevando come sulla base degli atti di indagine, risultasse dimostrato ilcollegamento tra detti delitti presupposto che avevano generato la provvista e la condottaposta in essere dal ricorrente (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).1.2. Il Tribunale ha poi puntualmente affrontato e risolto la questione, qui riproposta, dellapartecipazione del ricorrente al delitto presupposto osservando che egli non era indicato tra gliautori del delitto presupposto, ma figurava come “corriere di denaro” sicchè non poteva affattoescludersi la configurabilità del delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen. essendo egli coinvoltosolo nel riciclaggio.1.3. Quanto all’elemento oggettivo del reato, il Tribunale ha rilevato che l’indagato non siera limitato alla semplice ricezione del bene ma, date le modalità di confezionamento,occultamento e di trasporto della denaro (oltre 110.00,00 euro, suddivisi in mazzette da10.000,00, sistemate nel doppiofondo dell’autovettura, apribile con un congegno elettronicoche il prevenuto aveva ricevuto presso l’hub in uso alla compagine criminale), fosse rinvenibileil quid pluris necessario ai fini della configurabilità del riciclaggio.Insegna infatti la giurisprudenza che il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto puòessere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienzadelittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, comecondotta causalmente produttiva dell'evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non viè ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà odel possesso. Per contro, anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro èidonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazionedell'origine illecita ( tale è apparso, ad esempio, lo spostamento di un'autovettura provento difurto all'estero ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delleprobabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, dovuta alla recisione delcollegamento con il luogo di provenienza : cfr. Sez., n. 23774 del 13/07/2020, Rv. 279586 –01; Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Rv. 287317 – 01).In definitiva, quindi, la qualificazione della condotta in termini di riciclaggio (e non diricettazione) risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, mentre il ricorso,nell'invocare una diversa soluzione, non tiene conto della peculiarità della vicenda e, inparticolare, delle modalità e del luogo in cui il denaro era stato materialmente trasferito, nonconfrontandosi, sul punto, con le considerazioni svolte dai giudici di merito che proprio suquesti aspetti hanno insistito per sottolineare la idoneità della condotta ad ostacolarel'accertamento della provenienza delittuosa.Non è inutile infine ricordare che il delitto di riciclaggio sussiste ed è integrato dalcompimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a renderedifficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254050 – 01; Sez. 2, n. 52549 del20/10/2017, Rv. 271530 – 01; Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140 – 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris