Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:429
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0629_RES

Causa C‑629/23

MTÜ [OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2025 «Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali» Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Misure di gestione – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del livello locale e nazionale nonché, se del caso, del livello transfrontaliero [Art. 191, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, considerando 15 e artt. 1, i), comma 1, 2, § 2, 11, 14, § 1, e 16 e allegato V, a)] (v. punti 37‑48) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Obbligo di sorveglianza dello stato di conservazione – Nozione di uno stato di conservazione soddisfacente – Necessità di assicurarsi del carattere permanente della situazione – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del livello transfrontaliero [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, i), comma 2, 11 e 14, § 1] (v. punti 49‑66, dispositivo 1) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Misure di gestione – Mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di esigenze economiche, sociali e culturali, nonché di particolarità regionali e locali – Limiti [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, i), comma 2, 2, § 2, 11 e 14, § 1, e allegato V, a)] (v. punti 67‑71, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), la Corte si pronuncia su varie questioni relative alla protezione del lupo ( Canis lupus ) ai sensi della direttiva «habitat» ( 1 ) e, in particolare, del suo articolo 14 ( 2 ), che consente di adottare misure come la restrizione della caccia, in linea di principio autorizzata in Estonia ( 3 ), qualora una siffatta restrizione risulti necessaria al mantenimento della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente.

Nel 2020 l’autorità estone competente ha fissato, con decreto, una quota relativa alla caccia al lupo per la stagione venatoria 2020/2021 in Estonia.

La ricorrente nel procedimento principale, un’associazione estone per la tutela dell’ambiente, ha contestato la legittimità di tale decreto, sostenendo che la premessa su cui si basa tale decreto, secondo cui lo stato di conservazione del lupo sia soddisfacente in Estonia, è errata.

A tal riguardo, non vi è alcuna contestazione quanto allo stato di conservazione «soddisfacente» della popolazione baltica del lupo, a sua volta facente parte della popolazione eurasiatica di tale specie animale, la cui area di ripartizione naturale si estende in Estonia, in Lettonia, in Lituania, nel nord-est della Polonia e in taluni paesi terzi limitrofi.

Tuttavia, tenuto conto della classificazione della popolazione regionale estone da parte dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), tale popolazione non può essere considerata, secondo la ricorrente nel procedimento principale, nel senso che sia in un siffatto stato di conservazione.

Investito di un’impugnazione di tale parte avverso la decisione di rigetto del suo ricorso, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat», che definisce la nozione di stato di conservazione di una specie e le condizioni per determinare se lo stato di conservazione di una specie sia soddisfacente, debba essere interpretato nel senso che la classificazione nella categoria «vulnerabile» dell’elenco rosso dell’IUCN della popolazione di una specie animale presente nel territorio di uno Stato membro esclude che lo stato di conservazione di tale specie, nel territorio di tale Stato membro, sia considerato «soddisfacente», ai sensi di tale disposizione.

Inoltre, tale giudice chiede, in sostanza, se detto articolo 1, lettera i), debba essere interpretato nel senso che l’adozione, da parte di uno Stato membro, di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva implichi l’obbligo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di tale specie presente nel territorio di tale Stato membro o se quest’ultimo possa prendere in considerazione lo stato di conservazione dell’insieme della popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di detto Stato membro e, eventualmente, in quale misura e a quali condizioni.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali possano essere prese in considerazione al momento della valutazione dello stato di conservazione di una specie.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte rileva che il margine di discrezionalità degli Stati membri per determinare la necessità di adottare misure in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è limitato dall’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

In particolare, quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure, ai sensi di tale disposizione, al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro e in maniera duratura uno stato di conservazione soddisfacente.

Lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale deve esistere ed essere valutato, anzitutto e necessariamente, a livello locale e nazionale.

Infatti, se lo stato di conservazione di una specie non è soddisfacente in uno Stato membro nel cui territorio si estende, almeno potenzialmente, la sua area di ripartizione naturale, essa non può realizzarvi o, quanto meno, non può realizzarvi pienamente la sua funzione ecologica, anche se la popolazione della specie interessata presente in tale Stato membro fa parte di una popolazione il cui stato di conservazione è soddisfacente.

Ciò detto, la classificazione della popolazione nazionale di una specie nella categoria «vulnerabile» dell’elenco rosso dell’IUCN non esclude, in quanto tale, che lo stato di conservazione di detta specie, nel territorio dello Stato membro interessato, sia nondimeno considerato soddisfacente se ricorrono le condizioni cumulative previste all’articolo 1, lettera i), secondo comma, della direttiva «habitat».

A tal riguardo, le popolazioni di una specie animale, in particolare il lupo, presenti anche negli altri Stati membri o nei paesi terzi limitrofi a quello che ipotizza l’adozione di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» saranno rilevanti ai fini della verifica, da parte di quest’ultimo Stato membro, del carattere soddisfacente o meno dello stato di conservazione della popolazione di tale specie presente nel suo territorio.

La loro rilevanza è condizionata dall’esistenza di scambi tra tali popolazioni, i quali possono costituire un fattore che, influendo sulla specie in causa, può alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza di quest’ultima popolazione in detto territorio.

Nell’ipotesi di una situazione attuale soddisfacente, occorre ancora assicurarsi del carattere permanente di tale situazione affinché possa essere constatato il carattere soddisfacente dello stato di conservazione di una specie.

A tale titolo, occorre tener conto in particolare, in primo luogo, di qualsiasi prevedibile cambiamento che possa incidere sugli scambi tra la popolazione presente nello Stato membro interessato e le altre popolazioni facenti parte della stessa popolazione.

In secondo luogo, occorre tener conto del livello di tutela giuridica di cui beneficia la specie interessata negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi.

In terzo luogo, il peso che occorre attribuire ai rapporti con le popolazioni di altri Stati sarà tanto più importante qualora gli Stati membri e i paesi terzi interessati non solo applichino regimi di tutela giuridica analoghi, ma cooperino per proteggere la specie interessata e coordinino, ad esempio, le loro misure di protezione in modo da ottimizzare gli scambi tra le popolazioni interessate.

Peraltro, per garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, può risultare necessario che lo Stato membro, nel cui territorio è presente una popolazione di lupi facente parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là di tale territorio, qualora intenda prendere in considerazione gli scambi tra la popolazione di lupo presente in detto territorio e quelle presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi, condivida con questi ultimi informazioni sui movimenti transfrontalieri osservati negli esemplari di tale specie nonché sulle misure di gestione che tali Stati membri o paesi terzi adottano o ipotizzano di adottare nei confronti delle popolazioni presenti nei loro rispettivi territori.

Infatti, da un lato, siffatti scambi di informazioni sono idonei a rendere più precisa la valutazione, da parte dello Stato membro interessato, delle dimensioni della propria popolazione.

Dall’altro lato, informarsi sulle misure di gestione applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi pertinenti può essere necessario affinché tale Stato membro possa assicurarsi che la specie interessata possa essere considerata effettivamente in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio.

Infine, possono essere necessarie a tale Stato membro informazioni sulle misure applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi limitrofi per assicurarsi che le misure che intende adottare nei confronti di tale specie siano compatibili con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio.

In secondo luogo, la Corte precisa che le esigenze economiche, sociali e culturali nonché le particolarità regionali e locali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che, del resto, non costituisce una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva, non possono essere invocate per escludere l’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, obbligo che limita il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in forza dell’articolo 14 di detta direttiva.

È solo entro i limiti di tale margine di discrezionalità che gli Stati membri sono in linea di principio autorizzati a tener conto di tali esigenze e particolarità. ( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). ( 2 )

V. articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat»: «[g]li Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente». ( 3 ) In quanto le popolazioni estoni del lupo sono inserite nell’allegato V, lettera a), della direttiva «habitat» e possono, di conseguenza, essere cacciate.

Tali popolazioni costituiscono quindi un’eccezione alla norma generale ai sensi della quale la caccia del lupo è, in linea di principio, vietata in forza dell’articolo 12 di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di quest’ultima.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0629_RES Causa C‑629/23 MTÜ [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2025 «Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 1, lettera i), primo comma – Stato di conservazione di una specie – Nozione – Articolo 14 – Misure di gestione – Prelievo nell’ambiente naturale e sfruttamento compatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Articolo 1, lettera i), secondo comma – Valutazione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione della specie interessata – Condizioni cumulative – Canis lupus (lupo) – Classificazione nella categoria “vulnerabile” della “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura – Specie animale che fa parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di uno Stato membro – Presa in considerazione degli scambi con le popolazioni della medesima specie presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi – Articolo 2, paragrafo 3 – Presa in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali» Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Misure di gestione – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del livello locale e nazionale nonché, se del caso, del livello transfrontaliero [Art. 191, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, considerando 15 e artt. 1, i), comma 1, 2, § 2, 11, 14, § 1, e 16 e allegato V, a)] (v. punti 37‑48) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Obbligo di sorveglianza dello stato di conservazione – Nozione di uno stato di conservazione soddisfacente – Necessità di assicurarsi del carattere permanente della situazione – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del livello transfrontaliero [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, i), comma 2, 11 e 14, § 1] (v. punti 49‑66, dispositivo 1) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Misure di gestione – Mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di esigenze economiche, sociali e culturali, nonché di particolarità regionali e locali – Limiti [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, i), comma 2, 2, § 2, 11 e 14, § 1, e allegato V, a)] (v. punti 67‑71, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), la Corte si pronuncia su varie questioni relative alla protezione del lupo ( Canis lupus ) ai sensi della direttiva «habitat» ( 1 ) e, in particolare, del suo articolo 14 ( 2 ), che consente di adottare misure come la restrizione della caccia, in linea di principio autorizzata in Estonia ( 3 ), qualora una siffatta restrizione risulti necessaria al mantenimento della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Nel 2020 l’autorità estone competente ha fissato, con decreto, una quota relativa alla caccia al lupo per la stagione venatoria 2020/2021 in Estonia. La ricorrente nel procedimento principale, un’associazione estone per la tutela dell’ambiente, ha contestato la legittimità di tale decreto, sostenendo che la premessa su cui si basa tale decreto, secondo cui lo stato di conservazione del lupo sia soddisfacente in Estonia, è errata. A tal riguardo, non vi è alcuna contestazione quanto allo stato di conservazione «soddisfacente» della popolazione baltica del lupo, a sua volta facente parte della popolazione eurasiatica di tale specie animale, la cui area di ripartizione naturale si estende in Estonia, in Lettonia, in Lituania, nel nord-est della Polonia e in taluni paesi terzi limitrofi. Tuttavia, tenuto conto della classificazione della popolazione regionale estone da parte dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), tale popolazione non può essere considerata, secondo la ricorrente nel procedimento principale, nel senso che sia in un siffatto stato di conservazione. Investito di un’impugnazione di tale parte avverso la decisione di rigetto del suo ricorso, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat», che definisce la nozione di stato di conservazione di una specie e le condizioni per determinare se lo stato di conservazione di una specie sia soddisfacente, debba essere interpretato nel senso che la classificazione nella categoria «vulnerabile» dell’elenco rosso dell’IUCN della popolazione di una specie animale presente nel territorio di uno Stato membro esclude che lo stato di conservazione di tale specie, nel territorio di tale Stato membro, sia considerato «soddisfacente», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, tale giudice chiede, in sostanza, se detto articolo 1, lettera i), debba essere interpretato nel senso che l’adozione, da parte di uno Stato membro, di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva implichi l’obbligo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di tale specie presente nel territorio di tale Stato membro o se quest’ultimo possa prendere in considerazione lo stato di conservazione dell’insieme della popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là del territorio di detto Stato membro e, eventualmente, in quale misura e a quali condizioni. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali possano essere prese in considerazione al momento della valutazione dello stato di conservazione di una specie. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte rileva che il margine di discrezionalità degli Stati membri per determinare la necessità di adottare misure in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è limitato dall’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente. In particolare, quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure, ai sensi di tale disposizione, al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro e in maniera duratura uno stato di conservazione soddisfacente. Lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale deve esistere ed essere valutato, anzitutto e necessariamente, a livello locale e nazionale. Infatti, se lo stato di conservazione di una specie non è soddisfacente in uno Stato membro nel cui territorio si estende, almeno potenzialmente, la sua area di ripartizione naturale, essa non può realizzarvi o, quanto meno, non può realizzarvi pienamente la sua funzione ecologica, anche se la popolazione della specie interessata presente in tale Stato membro fa parte di una popolazione il cui stato di conservazione è soddisfacente. Ciò detto, la classificazione della popolazione nazionale di una specie nella categoria «vulnerabile» dell’elenco rosso dell’IUCN non esclude, in quanto tale, che lo stato di conservazione di detta specie, nel territorio dello Stato membro interessato, sia nondimeno considerato soddisfacente se ricorrono le condizioni cumulative previste all’articolo 1, lettera i), secondo comma, della direttiva «habitat». A tal riguardo, le popolazioni di una specie animale, in particolare il lupo, presenti anche negli altri Stati membri o nei paesi terzi limitrofi a quello che ipotizza l’adozione di misure di gestione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat» saranno rilevanti ai fini della verifica, da parte di quest’ultimo Stato membro, del carattere soddisfacente o meno dello stato di conservazione della popolazione di tale specie presente nel suo territorio. La loro rilevanza è condizionata dall’esistenza di scambi tra tali popolazioni, i quali possono costituire un fattore che, influendo sulla specie in causa, può alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza di quest’ultima popolazione in detto territorio. Nell’ipotesi di una situazione attuale soddisfacente, occorre ancora assicurarsi del carattere permanente di tale situazione affinché possa essere constatato il carattere soddisfacente dello stato di conservazione di una specie. A tale titolo, occorre tener conto in particolare, in primo luogo, di qualsiasi prevedibile cambiamento che possa incidere sugli scambi tra la popolazione presente nello Stato membro interessato e le altre popolazioni facenti parte della stessa popolazione. In secondo luogo, occorre tener conto del livello di tutela giuridica di cui beneficia la specie interessata negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. In terzo luogo, il peso che occorre attribuire ai rapporti con le popolazioni di altri Stati sarà tanto più importante qualora gli Stati membri e i paesi terzi interessati non solo applichino regimi di tutela giuridica analoghi, ma cooperino per proteggere la specie interessata e coordinino, ad esempio, le loro misure di protezione in modo da ottimizzare gli scambi tra le popolazioni interessate. Peraltro, per garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, può risultare necessario che lo Stato membro, nel cui territorio è presente una popolazione di lupi facente parte di una popolazione la cui area di ripartizione naturale si estende al di là di tale territorio, qualora intenda prendere in considerazione gli scambi tra la popolazione di lupo presente in detto territorio e quelle presenti negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi, condivida con questi ultimi informazioni sui movimenti transfrontalieri osservati negli esemplari di tale specie nonché sulle misure di gestione che tali Stati membri o paesi terzi adottano o ipotizzano di adottare nei confronti delle popolazioni presenti nei loro rispettivi territori. Infatti, da un lato, siffatti scambi di informazioni sono idonei a rendere più precisa la valutazione, da parte dello Stato membro interessato, delle dimensioni della propria popolazione. Dall’altro lato, informarsi sulle misure di gestione applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi pertinenti può essere necessario affinché tale Stato membro possa assicurarsi che la specie interessata possa essere considerata effettivamente in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio. Infine, possono essere necessarie a tale Stato membro informazioni sulle misure applicate o ipotizzate dagli Stati membri o dai paesi terzi limitrofi per assicurarsi che le misure che intende adottare nei confronti di tale specie siano compatibili con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente nel suo territorio. In secondo luogo, la Corte precisa che le esigenze economiche, sociali e culturali nonché le particolarità regionali e locali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che, del resto, non costituisce una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva, non possono essere invocate per escludere l’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente, obbligo che limita il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in forza dell’articolo 14 di detta direttiva. È solo entro i limiti di tale margine di discrezionalità che gli Stati membri sono in linea di principio autorizzati a tener conto di tali esigenze e particolarità. ( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 ( GU 2013, L 158, pag. 193 ) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). ( 2 ) V. articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat»: «[g]li Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente». ( 3 ) In quanto le popolazioni estoni del lupo sono inserite nell’allegato V, lettera a), della direttiva «habitat» e possono, di conseguenza, essere cacciate. Tali popolazioni costituiscono quindi un’eccezione alla norma generale ai sensi della quale la caccia del lupo è, in linea di principio, vietata in forza dell’articolo 12 di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di quest’ultima.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris