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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 09416/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17236/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina via dei Verdi 85(DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - REGIONE SICILIA , domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rapprese nta e difende ex lege -controricorrente- nonchécontro AGEA -intimato- avverso ordinanza del Tribunale di Patti n. 1683/2020 depositata i l 25.5.2022, lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 18.11.2020 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti l’ Assessorato dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Messina – [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura di Messina e l’AGEA, chiedendo di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia del decreto di revoca n.1961 del 25.6.2020 e per l’effetto confermare il decreto di concessione dell’aiuto n. 6574/2011 a favore della ditta [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare che la ditta Musarra aveva raggiunto gli obiettivi previsti dalle misure n.112 e 121 e aveva diritto a trattenere le somme già finanziate nonché a ottenere il saldo finale richiesto con domanda di pagamento in data 9.12.2015 pari ad € 56.982,46; condannare in solido l’Assessorato e la AGEA al pagamento dell’importo predetto con gli interessi.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato convenuto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della domanda e in via preliminare eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale.

L’AGEA non si è costituita in giudizio, neppur dopo la rinnovazione positiva della notificazione.

2. In esito all’udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Patti, con ordinanza in pari data, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Messina, condannando parte attrice alla rifusione delle spese all’Assessorato.

A tanto il Tribunale si è indotto ritenendo che all’Assessorato convenuto si applicassero, ex a rt.1, comma 2, del d.lgs. 2.3.1948 n.142, le disposizioni del testo unico e del regolamento di cui ai rr.dd. 30.10.1933 n.1611 e 1612, e pertanto il c.d.

«foro erariale» di cui all’art.25 cod.proc.civ. e all’art.6 del citato r.d. 1611/1933

3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, con atto notificato il 24.6.2022.

Le parti intimate, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e AGEA non si sono costituite.

4. Il ricorrente, reiterando le osservazioni già sviluppate in atto di citazione (punto 6), assume che non troverebbe applicazione nella fattispecie l’art.25 cod.proc.civ., al pari dell’art.6 del r.d. 1611 del 1933, perché le parti convenute non sono «amministrazioni dello Stato», ma enti dotati di personalità giuridica; non rileverebbe quindi ai fini della configurazione del foro erariale la difesa degli enti da parte dell’Avvocatura dello Stato; troverebbe invece applicazione l’art.20 cod.proc.civ. con la conseguente competenza del Tribunale di Patti, nel cui circondario l’obbligazione era sorta e doveva essere eseguita.

5. Si è costituito successivamente l’Assessorato regionale depositando memoria in data 2.8.2022, eccependo il vizio di notifica del ricorso perché effettuato in violazione dell’art.144 cod.proc.civ. e dell’art.11 del r.d. 1611 del 1933 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Messina e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ed evidenziando la tempestività della propria costituzione rispetto al termine di cui all’art.47, comma 2, cod.proc.civ. che il vizio di notifica non le aveva consentito di rispettare.

6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in data 8.3.2023 chiedendo termine per rinotificare il ricorso all’Assessorato regionale ex art.291 cod.proc.civ. ed eccependo la tardività della costituzione dell’Assessorato rispetto al termine di cui all’ultimo comma dell’art.47 cod.proc.civ.; ha altresì fatto constare la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ric orso è stato irritualmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina per l’Assessorato intimato e non già all’Avvocatura generale dello Stato di Roma ex art.144 cod.proc.civ. e art.11 r.d. 1611 del 1933.

In ogni caso l’Amministrazione intimata si è costituita,sanando così il vizio: non è quindi necessario disporre la rinotificazione chiesta dal ricorrente.

La costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale non può essere ritenuta tardiva, come chiede il ricorrente, con riferimento al termine di cui all’art.47, ultimo comma, cod.proc.civ., di venti giorni dalla notificazione del ricorso per regolamento di competenza, visto che la notifica eseguita dal ricorrente era nulla e la costituzione ha avuto effetto sanante di tale vizio.

8. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il d.lgs. 2.3.1948 n. 142 in tema di «Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana» dopo aver esteso nel comma 1 le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali all'Amministrazione regionale siciliana, ha espressamente sancito l’applicabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana delle disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con i regi decreti del 30.10.1933, n. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché degli artt. 25 e 144 cod.proc.civ.

Di conseguenza, del tutto correttamente il Tribunale pattese ha desunto dall’espresso richiamo dell’art.25 cod.proc.civ. e dell’art.6 del r.d. 1611 del 1933 la conseguenza della propria incompetenza territoriale poiché la controversia avrebbe dovuto essere radicata dinanzi al giudice del luogo ove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (foro erariale): ergo Messina, ove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il cui distretto ricomprende il circondario del Tribunale di Patti.

9. Non a caso questa Corte ha affermato che “la Regione Sicilia è legittimata a stare in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 142 del 1948, senza necessità di mandato o di manifestare la volontà di difendersi, trovando applicazione il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. n. 1611 del 1933) e il relativo regolamento di cui al r.d. n. 1612 del 1933”(Sez. 2, n. 32800 del 9.11.2021).

Inoltre, nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato, inclusa quella di patrocinio in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] siciliana ai sensi dell'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142, il destinatario della notifica va individuato nella predetta Avvocatura, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che possa opporsi una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l'eventuale contumacia in giudizio dell'amministrazione (Sez. 1, n. 13197 del 5.6.2006).

Viceversa proprio in ragione dell’acquisizione da parte di un ente siciliano di autonoma personalità giuridica per distacco della amministrazione regionale, della quale in precedenza costitutiva un mero organo al pari delle aziende autonome statali o delle aziende municipalizzate si è dato rilievo al conseguente venir meno della applicabilità del d.lg. 2.3.1948 n. 142 e della rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Avvocatura dello Stato (Sez. lav., 14.6.1991, n. 6759, con riferimento all’acquisizione autonoma personalità giuridica da parte dell'Azienda delle Terme di Sciacca).

10. Il ricorso deve quindi essere respinto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nell’osservanza dei termini di legge e che regolerà le spese anche in relazione alla presente fase processuale.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. (Sez. 6- 2, n. 1 3636 del 2.7.2020;Sez. 6 - L, n. 11331 del 22.5.2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti nell’osservanza dei termini di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17236/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina via dei Verdi 85(DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - REGIONE SICILIA , domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rapprese nta e difende ex lege -controricorrente- nonchécontro AGEA -intimato- avverso ordinanza del Tribunale di Patti n. 1683/2020 depositata i l 25.5.2022, lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 18.11.2020 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti l’ Assessorato dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Messina – [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura di Messina e l’AGEA, chiedendo di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia del decreto di revoca n.1961 del 25.6.2020 e per l’effetto confermare il decreto di concessione dell’aiuto n. 6574/2011 a favore della ditta [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare che la ditta Musarra aveva raggiunto gli obiettivi previsti dalle misure n.112 e 121 e aveva diritto a trattenere le somme già finanziate nonché a ottenere il saldo finale richiesto con domanda di pagamento in data 9.12.2015 pari ad € 56.982,46; condannare in solido l’Assessorato e la AGEA al pagamento dell’importo predetto con gli interessi. Si è costituito in giudizio l’Assessorato convenuto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della domanda e in via preliminare eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale. L’AGEA non si è costituita in giudizio, neppur dopo la rinnovazione positiva della notificazione. 2. In esito all’udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Patti, con ordinanza in pari data, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Messina, condannando parte attrice alla rifusione delle spese all’Assessorato. A tanto il Tribunale si è indotto ritenendo che all’Assessorato convenuto si applicassero, ex a rt.1, comma 2, del d.lgs. 2.3.1948 n.142, le disposizioni del testo unico e del regolamento di cui ai rr.dd. 30.10.1933 n.1611 e 1612, e pertanto il c.d. «foro erariale» di cui all’art.25 cod.proc.civ. e all’art.6 del citato r.d. 1611/1933 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, con atto notificato il 24.6.2022. Le parti intimate, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e AGEA non si sono costituite. 4. Il ricorrente, reiterando le osservazioni già sviluppate in atto di citazione (punto 6), assume che non troverebbe applicazione nella fattispecie l’art.25 cod.proc.civ., al pari dell’art.6 del r.d. 1611 del 1933, perché le parti convenute non sono «amministrazioni dello Stato», ma enti dotati di personalità giuridica; non rileverebbe quindi ai fini della configurazione del foro erariale la difesa degli enti da parte dell’Avvocatura dello Stato; troverebbe invece applicazione l’art.20 cod.proc.civ. con la conseguente competenza del Tribunale di Patti, nel cui circondario l’obbligazione era sorta e doveva essere eseguita. 5. Si è costituito successivamente l’Assessorato regionale depositando memoria in data 2.8.2022, eccependo il vizio di notifica del ricorso perché effettuato in violazione dell’art.144 cod.proc.civ. e dell’art.11 del r.d. 1611 del 1933 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Messina e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ed evidenziando la tempestività della propria costituzione rispetto al termine di cui all’art.47, comma 2, cod.proc.civ. che il vizio di notifica non le aveva consentito di rispettare. 6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in data 8.3.2023 chiedendo termine per rinotificare il ricorso all’Assessorato regionale ex art.291 cod.proc.civ. ed eccependo la tardività della costituzione dell’Assessorato rispetto al termine di cui all’ultimo comma dell’art.47 cod.proc.civ.; ha altresì fatto constare la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ric orso è stato irritualmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina per l’Assessorato intimato e non già all’Avvocatura generale dello Stato di Roma ex art.144 cod.proc.civ. e art.11 r.d. 1611 del 1933. In ogni caso l’Amministrazione intimata si è costituita,sanando così il vizio: non è quindi necessario disporre la rinotificazione chiesta dal ricorrente. La costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale non può essere ritenuta tardiva, come chiede il ricorrente, con riferimento al termine di cui all’art.47, ultimo comma, cod.proc.civ., di venti giorni dalla notificazione del ricorso per regolamento di competenza, visto che la notifica eseguita dal ricorrente era nulla e la costituzione ha avuto effetto sanante di tale vizio. 8. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il d.lgs. 2.3.1948 n. 142 in tema di «Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana» dopo aver esteso nel comma 1 le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali all'Amministrazione regionale siciliana, ha espressamente sancito l’applicabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana delle disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con i regi decreti del 30.10.1933, n. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché degli artt. 25 e 144 cod.proc.civ. Di conseguenza, del tutto correttamente il Tribunale pattese ha desunto dall’espresso richiamo dell’art.25 cod.proc.civ. e dell’art.6 del r.d. 1611 del 1933 la conseguenza della propria incompetenza territoriale poiché la controversia avrebbe dovuto essere radicata dinanzi al giudice del luogo ove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (foro erariale): ergo Messina, ove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il cui distretto ricomprende il circondario del Tribunale di Patti. 9. Non a caso questa Corte ha affermato che “la Regione Sicilia è legittimata a stare in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 142 del 1948, senza necessità di mandato o di manifestare la volontà di difendersi, trovando applicazione il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. n. 1611 del 1933) e il relativo regolamento di cui al r.d. n. 1612 del 1933”(Sez. 2, n. 32800 del 9.11.2021). Inoltre, nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato, inclusa quella di patrocinio in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] siciliana ai sensi dell'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142, il destinatario della notifica va individuato nella predetta Avvocatura, ai sensi dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che possa opporsi una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l'eventuale contumacia in giudizio dell'amministrazione (Sez. 1, n. 13197 del 5.6.2006). Viceversa proprio in ragione dell’acquisizione da parte di un ente siciliano di autonoma personalità giuridica per distacco della amministrazione regionale, della quale in precedenza costitutiva un mero organo al pari delle aziende autonome statali o delle aziende municipalizzate si è dato rilievo al conseguente venir meno della applicabilità del d.lg. 2.3.1948 n. 142 e della rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Avvocatura dello Stato (Sez. lav., 14.6.1991, n. 6759, con riferimento all’acquisizione autonoma personalità giuridica da parte dell'Azienda delle Terme di Sciacca). 10. Il ricorso deve quindi essere respinto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nell’osservanza dei termini di legge e che regolerà le spese anche in relazione alla presente fase processuale. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. (Sez. 6- 2, n. 1 3636 del 2.7.2020;Sez. 6 - L, n. 11331 del 22.5.2014). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti nell’osservanza dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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