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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12836/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnatof 3.0; PIA, viootitafre 01 ut., Giova evidenziare che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 2:30303).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, dep. 2019, Rv. 274912).

2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che Caterino è un elemento di spicco, cori ruolo apicale, dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita clan Schiavone, sodalizio camorristico attualmente operativo collegato con la c.d. famiglia dei Casalesi, una della realtà associative più forti del territorio.Inoltre, nessun elemento nuovo o favorevole era sopra ggiunto a incrinare le evidenze circa la pericolosità sociale del detenuto rispetto al rischio di contatti con i sodali posti all'esterno o anche all'interno delle strutture penitenziarie.

Caterino, infatti, si era limitato ad ammettere alcune sue responsabilità, ma non era mai entrato nel merito delle condotte poste in essere, circostanza sintomatica del fatto che lo stesso non avesse realmente reciso il le game con l'associazione di tipo mafioso di riferimento. finfrIfirl DiAz (ilFz La motivazione del provvedimento impu gnato pertanto izi denunciati.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, e quamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnatof 3.0; PIA, viootitafre 01 ut., Giova evidenziare che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 2:30303). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, dep. 2019, Rv. 274912). 2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che Caterino è un elemento di spicco, cori ruolo apicale, dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita clan Schiavone, sodalizio camorristico attualmente operativo collegato con la c.d. famiglia dei Casalesi, una della realtà associative più forti del territorio.Inoltre, nessun elemento nuovo o favorevole era sopra ggiunto a incrinare le evidenze circa la pericolosità sociale del detenuto rispetto al rischio di contatti con i sodali posti all'esterno o anche all'interno delle strutture penitenziarie. Caterino, infatti, si era limitato ad ammettere alcune sue responsabilità, ma non era mai entrato nel merito delle condotte poste in essere, circostanza sintomatica del fatto che lo stesso non avesse realmente reciso il le game con l'associazione di tipo mafioso di riferimento. finfrIfirl DiAz (ilFz La motivazione del provvedimento impu gnato pertanto izi denunciati. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, e quamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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