CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2026
Cassazione n. 22683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndrea D’Angelo, domiciliato digitalmente ex lege;-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 257/2024,pubblicata il 20 febbraio 2024.Numero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art.447‑bis cod. proc. civ. del 22 marzo 2019, convenne in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essereproprietario dell’unità immobiliare ad uso abitativo sita in SantaMargherita Ligure, viale Rainusso n. 13A, concessa al medesimo, concontratto del 1° aprile 2003, quale alloggio “per motivi di servizio”, incostanza del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del Comunecon mansioni di operaio specializzato giardiniere.Il Comune rappresentò che:─ l’atto di concessione prevedeva la durata del godimento sino almomento in cui l’assegnatario non fosse più adibito alla mansione cheaveva determinato e giustificato l’assegnazione e, al cessaredell’incarico, l’obbligo per il concessionario di rilasciare l’alloggio liberoentro centottanta giorni dalla relativa comunicazione, con decorrenza,una volta spirato tale termine, di un’indennità di occupazionemensile;─ in data 1° ottobre 2017, il rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] con ilComune di [OSCURATO:PERSONA] era cessato per effetto deltrasferimento, tramite mobilità, alle dipendenze del Comune diCamogli e che, con raccomandate del 4 ottobre e del 17 novembre2017, il dirigente dell’area patrimonio aveva comunicatoall’assegnatario il venir meno delle ragioni giustificativedell’assegnazione e intimato il rilascio dell’immobile entro centottantagiorni.Sulla base di tali premesse il Comune chiese che fosse accertata edichiarata la risoluzione del contratto di concessione, nonché ladetenzione sine titulo dell’immobile da parte del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente condanna del convenuto al rilascio dell’unità abitativa edNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026al pagamento di un’indennità di occupazione pari a euro 687,30 perogni mese a decorrere dall’aprile 2018 sino all’effettivo rilascio, oltreaccessori.2. Nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] e all’esito dell’istruttoria il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva n. 1180 dell’11 maggio 2022,rigettò le domande dell’ente, ritenendo, da un lato, che laconcessione fosse condizionata non al perdurare del rapporto dilavoro, ma allo svolgimento dei servizi di custodia e giardinaggioindicati all’art. 6 del contratto e, dall’altro, che il recesso fosse viziatosotto il profilo formale, in quanto esercitato con sempliceraccomandata del dirigente, senza la “valutazione” del Sindacorichiesta dalla clausola.3. Avverso detta pronuncia propose appello il Comune di SantaMargherita Ligure con ricorso del 2 dicembre 2022, deducendo, conun primo motivo, l’erroneità dell’interpretazione del contratto diconcessione quanto al collegamento tra assegnazione dell’alloggio erapporto di servizio e, con un secondo motivo, la correttezza formaledella comunicazione di recesso a firma del dirigente alla luce delriparto di competenze negli enti locali; nel corpo dell’atto di gravamel’ente evidenziò altresì che [OSCURATO:PERSONA] era, dal 12 luglio 2019,collocato a riposo; insistette, quindi, per la condanna dell’appellato alpagamento dell’indennità di occupazione in misura pari a euro 687,30mensili «a far data dall’aprile 2018 (o quanto meno dalla collocazionea riposo del sig. [OSCURATO:PERSONA]) sino all’effettivo rilascio».4. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 257/2024, resapubblica il 20 febbraio 2024, accolse il gravame e, in riforma delladecisione del Tribunale, accertò la detenzione sine titulo dell’immobilecomunale da parte di [OSCURATO:PERSONA] «a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e locondannò al rilascio dell’unità abitativa, da eseguirsi entro il terminedi sei mesi dalla notifica della sentenza, nonché al pagamento diun’indennità di occupazione pari a euro 687,30 per ogni mese «a farNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026data dall’agosto 2019 sino all’effettivo rilascio», oltre interessi legali,detratto quanto già versato, con condanna altresì alle spese dientrambi i gradi di merito.5. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso e, con lo stessoLa trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380‑bis.1 cod. proc. civ.Il ricorrente principale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del proprio ricorso il ricorrente principaledenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la«violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.», lamentando cheerroneamente, e in violazione delle norme evocate, la Corte d’appelloabbia accertato il venir meno del diritto di godimento dell’immobile elo scioglimento del rapporto di concessione, nonché la conseguentedetenzione sine titulo e la debenza dell’indennità di occupazione, pereffetto del pensionamento del ricorrente in data 12 luglio 2019,anziché per effetto del recesso comunicato dal Comune nel 2017 inconseguenza del trasferimento alle dipendenze del Comune diCamogli, così accogliendo una domanda fondata su un fattocostitutivo diverso e successivo rispetto a quello posto a fondamentodella domanda originaria e, in tal modo, consentendo una mutatiolibelli in violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.2.1. Sotto il primo profilo, è dirimente rilevare che l’eccezione dinovità della allegazione fattuale posta a fondamento della decisioneimpugnata non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con laconseguenza che il ricorrente non ha la possibilità di prospettarlacome motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendoNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026l’ipotetica violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. questione rilevabiled’ufficio e, dunque, anche dalla parte per tutta la durata del grado diappello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno conessa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e gradodel processo, ha consumato il potere di farla valere.Ciò alla stregua dell’esegesi dell’art. 157, terzo comma, cod. proc.civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21381, e qui condivisa, allastregua della quale «la regola dettata dall'art. 157, terzo comma,c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non puòrilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anched'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potereufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso lacausa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con laconseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suocomportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbiacontribuito al permanere della stessa, non possono dedurla comemotivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità percui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anchenel grado di giudizio successivo» (v. anche tra le numerose successiveconformi: Cass. n. 15756 del 2025; n. 2011 del 2025; n. 33327 del2024; n. 14261 del 2024; n. 34543 del 2023; n. 30289 del 2023; n.14392 del 2023; n. 5815 del 2023; n. 40996 del 2021; n. 26310 del2021; n. 25743 del 2021; n. 21529 del 2021).2.2. Per completezza, e anche a voler prescindere dal profilo diinammissibilità, il motivo risulta comunque infondato nel merito.La deduzione, in appello, del pensionamento del ricorrente e dellarelativa decorrenza dell’indennità di occupazione “quantomeno dallacollocazione a riposo del sig. [OSCURATO:PERSONA]” non integra, infatti, introduzionedi una domanda nuova, ma una mera emendatio del petitum sotto ilsolo profilo temporale.Il fatto costitutivo della pretesa del Comune è sempre statoNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026individuato nella cessazione del rapporto di lavoro che ha determinatoe giustificato l’assegnazione dell’alloggio, quale che ne sia la causa(trasferimento, dimissioni, licenziamento, pensionamento), inconformità al tenore delle clausole contrattuali che ancorano la duratadella concessione al venir meno delle “mansioni” e dell’“incarico” chene sono a monte.Lo spostamento, in via subordinata, del dies a quo delladetenzione sine titulo dal trasferimento al pensionamento incide solosul segmento temporale di operatività dell’effetto estintivo e, dunque,sulla misura cronologica del petitum (decorrenza dell’indennità),senza alterare né la causa petendi – sempre radicata nellacessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro rilevante – nél’oggetto sostanziale della domanda.In tal senso, la modificazione richiesta in appello si collocanell’area della fisiologica precisazione o limitazione della pretesaoriginaria, espressamente collegata alla medesima vicendasostanziale dedotta a fondamento del ricorso introduttivo, e non sitraduce nell’introduzione di un tema di indagine completamentenuovo, sicché non integra violazione del divieto di domande nuove dicui all’art. 345 cod. proc. civ., salvo il diverso profilo – nemmenoagitato però in ricorso ─ della inammissibilità dell’introduzione dinuove prove in appello.3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazionedell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost.», deducendola nullità della sentenza per motivazione illogica ed insanabilmentecontraddittoria.Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, dopo aver affermato– alla luce dell’interpretazione letterale delle clausole contrattuali –che le “mansioni” al cui perdurare è subordinata la concessionedell’alloggio sono quelle di custodia e di cura del giardino delineateNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026dagli artt. 1, 3 e 6 del contratto, avrebbe poi ricollegato la cessazionedel diritto di godimento al pensionamento del ricorrente e, dunque,alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Camogli, in talmodo sostituendo surrettiziamente la causa negoziale desumibiledalle clausole trascritte con un diverso presupposto fattuale.La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui,pur individuando nel pensionamento del 2019 la ragionedeterminativa della cessazione del diritto di godimento, dà atto dellapregressa comunicazione di recesso del 2017 fondata sultrasferimento ad altra amministrazione, senza chiarire il rapportologico tra i due fatti.4. Il motivo è infondato con riferimento ad entrambe le censure inesso articolate.Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalieNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026argomentative individuate in detto arresto.Deve invero ribadirsi che intanto un vizio di motivazione omessa oapparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali osintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietàdelle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti difatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice dipalesare le ragioni della propria decisione.Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di unamotivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intendadiversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioniprocessuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza ocontraddittorietà della motivazione rispetto ad esse).In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede allaCassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, qualefatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca diespressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità omeno a esprimere un significato chiaro e comprensibile, inadempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacatocertamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anchedella legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U.22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che sipresuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza oadeguatezza della ricognizione della quaestio facti (v. in termini, inmotivazione, Cass. Sez. U., n. 17050 del 20/06/2024).Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude,infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rendesemmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limitiin cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito,ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5,cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio.Nella specie le censure valgono a evidenziare profili non già diincomprensibilità della motivazione, ma semmai di opinabilità delrisultato dell’esegesi condotta del testo contrattuale e delleconclusioni operative che ne sono tratte nel caso concreto.Una tale diversa prospettazione censoria non risulta però dedotta,tanto meno nei termini nei quali la giurisprudenza di questa Corte nerichiede la deduzione, vale a dire per violazione dei criteri legali diermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoniasseritamente violati ma anche in qual modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero pervizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggiconsentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod.proc. civ.; v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 9/10/2012, n.17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restandoesclusa l’ammissibilità di motivi che si risolvano, in realtà, nellaproposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n.22536).5. Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce ancora la«violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost.»,censurando la sentenza per motivazione omessa o meramenteapparente in relazione all’affermazione secondo cui la comunicazionedi recesso del 4 ottobre 2017 avrebbe “recepito la valutazione delSindaco”. Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a taleapodittica affermazione, senza spiegare da quali elementi probatori, oda quale ricostruzione del rapporto tra organo politico e dirigente,avrebbe desunto il requisito del “recepimento”, in assenza di qualsiasirichiamo al Sindaco nella lettera in questione.6. Pure tale motivo è infondato.Anche in tal caso è del tutto impropriamente evocato un vizio diNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026motivazione apparente o sostanzialmente mancante.La motivazione è in realtà in sé perfettamente comprensibile: quelche si contesta è, al più, una insufficienza motivazionale, per nonaver la Corte precisato da dove è ricavabile l’affermato “recepimento”della valutazione del Sindaco, vizio però non più compreso tra quellideducibili con il ricorso per cassazione.7. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia la«violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.», assumendo che la Corted’appello avrebbe travisato il contenuto oggettivo della comunicazionedel 4 ottobre 2017, nella parte in cui ha ritenuto che essa esprimesseil recepimento della “valutazione del Sindaco”, benché nel documentonon vi sia alcuna menzione del Sindaco né di un suo atto valutativo;l’errore integrerebbe travisamento della prova, deducibile, secondo ilricorrente, come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.8. La censura è inammissibile, prospettandosi con essa un vizio ditravisamento della prova in termini eccedenti dai limiti nei quali untale vizio è configurabile, finendosi nella sostanza a sollecitareinammissibilmente una diversa valutazione delle prove.In tema, come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hannoenunciato il principio secondo cui «il travisamento del contenutooggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore difatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4,c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti dilegge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass., Sez. U., 05/03/2024,Numero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026n. 5792).Nel caso di specie un siffatto vizio è inammissibilmente evocato inricorso.Ed invero, quel che si denuncia non è una mera svista ricadentesul «fatto probatorio» ma il fatto che il giudice d’appello abbiaritenuto che dal documento prodotto possa ricavarsi un validoesercizio del recesso, implicante anche la richiesta valutazionesindacale. Non si dice, infatti, in sentenza che la comunicazione direcesso contenesse espressamente un’affermazione di avvenutorecepimento della valutazione del Sindaco, ma ben diversamente che«la comunicazione del recesso è stata ritualmente comunicata da unfunzionario che ha recepito la “valutazione“ del Sindaco, ed inconformità ai principi del diritto amministrativo secondo cui “in tuttigli enti locali i provvedimenti inerenti all'attività amministrativa, nelquadro dei programmi e degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzodell'organo politico, competono agli organi di gestione amministrativae, segnatamente, ai responsabili preposti alle articolazioni dellarelativa struttura burocratica”».Si suppone, cioè, in base anche a considerazioni legate ai compitidelegati negli enti locali ai quadri dirigenziali, che la comunicazionefosse comunque legittima in quanto essa stessa validamente idoneaad esprimere la richiesta valutazione sindacale.Il presunto errore così come prospettato in ricorso non ricadedunque sul «fatto probatorio». L’errore che viene prospettato ricadepiuttosto, inammissibilmente, nella «verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria» (l’essere cioè lacomunicazione recettiva della valutazione del Sindaco) al fattoprobatorio (il documento in questione analizzato alla luce anche dellecompetenze per legge affidate ai responsabili d’area).9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente,ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera leNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possanoindurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.10. Procedendo dunque all’esame del ricorso incidentale occorrepreliminarmente rilevare che, con la memoria depositata ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente principale ha eccepitol’inammissibilità del ricorso incidentale del Comune per difetto divalida procura e, prima ancora, di legittimazione processuale delSindaco a proporlo.In sintesi, egli ha dedotto che la deliberazione della Giuntacomunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 87 dell’8 maggio 2024 –prodotta dal Comune a corredo del controricorso contenente ricorsoincidentale – si limita ad autorizzare il Sindaco «a costituirsi ingiudizio al fine di confermare la pronuncia di secondo grado», senzaconferirgli il potere di impugnare la sentenza per conseguirne, siapure parzialmente e in senso ovviamente a sé ancora più favorevole,la cassazione.Richiamando l’art. 18, comma 1, dello Statuto comunale, cheprevede che “il Sindaco sta in giudizio con l’autorizzazione dellaGiunta comunale”, e la giurisprudenza di questa Corte secondo cui,ove lo statuto richieda espressamente tale autorizzazione, l’attogiuntale diviene necessario ai fini della legitimatio ad processumdell’organo rappresentativo, il ricorrente principale ha sostenuto che ilSindaco non fosse legittimato a proporre ricorso incidentale e che, perl’effetto, dovesse ritenersi invalida o comunque inefficace anche laprocura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., espressamente rilasciatadal Sindaco “all’uopo autorizzato giusta DGC 18/05/2024, n. 87” econtenente il conferimento al difensore del potere di proporrecontroricorso e ricorso incidentale.11. L’eccezione è fondata.Dalla delibera di Giunta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n.87 dell’8 maggio 2024 – ritualmente prodotta dal medesimo ente aNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026corredo del controricorso contenente ricorso incidentale – risulta chela Giunta, preso atto dell’esito favorevole del giudizio di appello edella notifica del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], ha deliberatodi “autorizzare il Sindaco a resistere nel ricorso in Cassazione (…) alfine di confermare la pronuncia di secondo grado”, ai sensi dell’art.18, comma 1, dello Statuto comunale, che prevede che “il Sindacosta in giudizio con l’autorizzazione della Giunta comunale”. È dunquela stessa delibera a qualificare e circoscrivere il contenuto del potereconferito al Sindaco: potere di resistere all’impugnazione principale,in funzione della conservazione della sentenza d’appello, non giàpotere di promuovere, a sua volta, una diversa impugnazioneincidentale, diretta a rimuovere, seppur parzialmente, quellamedesima decisione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel nuovoquadro delle autonomie locali, il Sindaco è ex lege rappresentantelegale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché,in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta aifini della proposizione o della resistenza in giudizio; ciò salva restandola diversa opzione che lo statuto comunale, nell’eserciziodell’autonomia normativa di cui all’art. 6 TUEL, richiedaespressamente una preventiva autorizzazione della Giunta (o unadeterminazione del dirigente competente), nel qual caso tale attodiviene necessario ai fini della legitimatio ad processum dell’organotitolare della rappresentanza (Cass. Sez. U. n. 12868 del 2005; Cass.n. 8869 del 2016; Cass. n. 17679 del 2025).In presenza di una siffatta clausola statutaria – come avviene nelcaso di specie – l’autorizzazione giuntale non è un mero atto interno,ma la fonte stessa e il limite del potere di stare in giudizio delSindaco, sia in via attiva che in via passiva.In questo contesto, l’autorizzazione espressamente conferita «alfine di confermare la pronuncia di secondo grado e, pertanto, al fineNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026di riacquisire la disponibilità dell’immobile attualmente ancoraoccupato dalla controparte» non può essere intesa, né estesa in viainterpretativa, come comprensiva anche del potere di proporre unricorso incidentale. Resistere, mediante controricorso, integraun’attività meramente difensiva, coerente con la scelta politico-amministrativa, compiuta dalla Giunta, di limitarsi a difendere in sededi legittimità un risultato giudiziale ritenuto soddisfacente.Proporre un ricorso incidentale, al contrario, significa introdurreuna autonoma impugnazione, diretta ad ottenere la riforma, anchesolo parziale, della sentenza favorevole, ampliando l’oggetto deldecisum e determinando un diverso bilanciamento dell’interessedell’ente: si chiede non più soltanto la “cristallizzazione” delladecisione di merito, ma la sua modificazione.Si tratta, dunque, di due atti processuali qualitativamente distintisotto il profilo logico-giuridico: il primo (controricorso) rimane nelperimetro difensivo tracciato dalla delibera, il secondo (ricorsoincidentale) lo supera, incidendo sulla stessa opzione di merito che laGiunta ha inteso preservare.In presenza di una disciplina statutaria che subordina lalegittimazione processuale del Sindaco ad una specificaautorizzazione giuntale, non è consentito colmare tale scartoperché ciò equivarrebbe a riconoscere all’organo rappresentativo unpotere di iniziativa processuale che lo statuto ha rimesso allavalutazione dell’organo collegiale.Ne consegue che, nella specie, il Sindaco era legittimato – in forzadella delibera n. 87/2024 – a conferire procura per la sola attività diresistenza al ricorso principale, ma non anche a rilasciare, in nome eper conto dell’ente, procura speciale abilitante alla proposizione di unricorso incidentale; la procura alle liti nella parte in cui attribuisce aldifensore il potere di proporre ricorso incidentale, espressamenteNumero registro generale 9804/2024Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 22683/2026Data pubblicazione 04/07/2026riferendosi alla deliberazione giuntale quale fonte di autorizzazione,risulta, perciò, priva del necessario presupposto legittimante.Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile per difetto di valida procura ex art. 83, terzo comma,cod. proc. civ., conseguente al difetto di legittimazione processualedel Sindaco a promuovere, in assenza di specifica autorizzazione, unaautonoma impugnazione in sede di legittimità.11. Stante la reciproca soccombenza si ravvisano i presuppostiper l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper i rispettivi ricorsi, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubino