CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 01232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31995/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro Ministero della Giustizia intimato avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 10416/2018 depositata il16/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dal perito trascrittore [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di due procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Palermo; - Il Tribunale rigettò l’opposizione; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; - Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; - Il Relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso; - In prossimità dell ’udienza, il ricorrente ha depositato sentenza del Tribunale di Palermo del 16.3.2022, con la quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste; Ritenuto che: - E’ preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; - Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il Pubblico Ministero - e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. - Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio. - La violazione delle norme sul liti sconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528). - si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al Pubblico Ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013). - L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari. - A nulla rileva la circostanza che l’imputato sia sta to assolto dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché in ogni caso il procedimento è iniziato a contraddittorio non integro; - l’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento e rimette la causa al Tribunale di Palermo per l’integrazione del contraddittorio ai litisconsorti necessari e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta