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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44412/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 aprile 1993; avverso la sentenza del 14 settembre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata in primo grado (mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa) in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittole.

2. Propone due motivi di censura. ) #

2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., rilevando come la ricorrente non sarebbe mai venuta a conoscenza del procedimento a suo carico e, comunque, della citazione a giudizio, in quanto tutte le notifiche sarebbero state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, ove la stessa risultava elettivamente domiciliata, senza che, tuttavia, la ricorrente avesse mai avuto notizia del procedimento, atteso che, subito dopo la consumazione del fatto contestato, la Vikic fu condotta in ospedale e se ne sarebbero perse le tracce, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero nel suo atto d'appello.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce, invece, la violazione dell'art. 603 cod. proc. civ., in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente manifestato le ragioni dell'aggravamento della pena irrogata.

Laddove, secondo la difesa, la riforma della sentenza di primo grado, quand'anche non radicale (ma peggiorativa per l'imputato) sarebbe dovuta passare attraverso la rinnovazione della prova dichiarativa utilizzata o, comunque, per una motivazione rafforzata che avesse dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato.

Subito dopo la consumazione del fatto, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero nel suo atto d'appello, la Vikic fu condotta in ospedale e, nel corso del giudizio, non fu più rintracciata.

La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anche in appello, è quindi avvenuta presso il suo difensore d'ufficio, ove la stessa aveva eletto domicilio.

Ebbene, tali modalità di notifica non permettono di ritenere che vi sia stata certezza della relativa conoscenza.

In linea di principio, con riferimento al sistema delle notifiche, la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, in quanto le altre modalità sono funzionali ad assicurare solo una conoscenza "legale" dell'atto, ma non permettono di ritenere che tale conoscenza sia stata effettiva e reale.

Ebbene, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che ha consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 2 r- In concreto, il Giudice di prime cure non ha correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non essendovi prova della conoscenza della chiamata in giudizio, né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione assorbe il secondo.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Firenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 aprile 1993; avverso la sentenza del 14 settembre 2021, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata in primo grado (mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa) in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittole. 2. Propone due motivi di censura. ) # 2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce la violazione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., rilevando come la ricorrente non sarebbe mai venuta a conoscenza del procedimento a suo carico e, comunque, della citazione a giudizio, in quanto tutte le notifiche sarebbero state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, ove la stessa risultava elettivamente domiciliata, senza che, tuttavia, la ricorrente avesse mai avuto notizia del procedimento, atteso che, subito dopo la consumazione del fatto contestato, la Vikic fu condotta in ospedale e se ne sarebbero perse le tracce, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero nel suo atto d'appello. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, invece, la violazione dell'art. 603 cod. proc. civ., in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente manifestato le ragioni dell'aggravamento della pena irrogata. Laddove, secondo la difesa, la riforma della sentenza di primo grado, quand'anche non radicale (ma peggiorativa per l'imputato) sarebbe dovuta passare attraverso la rinnovazione della prova dichiarativa utilizzata o, comunque, per una motivazione rafforzata che avesse dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato. Subito dopo la consumazione del fatto, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero nel suo atto d'appello, la Vikic fu condotta in ospedale e, nel corso del giudizio, non fu più rintracciata. La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anche in appello, è quindi avvenuta presso il suo difensore d'ufficio, ove la stessa aveva eletto domicilio. Ebbene, tali modalità di notifica non permettono di ritenere che vi sia stata certezza della relativa conoscenza. In linea di principio, con riferimento al sistema delle notifiche, la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, in quanto le altre modalità sono funzionali ad assicurare solo una conoscenza "legale" dell'atto, ma non permettono di ritenere che tale conoscenza sia stata effettiva e reale. Ebbene, l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che ha consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 2 r- In concreto, il Giudice di prime cure non ha correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non essendovi prova della conoscenza della chiamata in giudizio, né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione assorbe il secondo. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Firenz
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