CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 37960/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. E' presente il dott. [OSCURATO:PERSONA] N. tessera P75669 ai fini della pratica forense. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Sassari 'con la sentenza in epigrafe ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S., per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,13 e 2,73. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello sezione distaccata di Sassari deducendo il seguente motivo: violazione di legge in quanto l'imputato è stato condannato alla pena convertita in lavoro di pubblica utilità ma il Giudice ha altresi illegittimamente concesso la sospensione condizione della pena nella ipotesi di mancato svolgimento del medesimo lavoro di pubblica utilità, quindi collegando il beneficio ad un evento futuro ed incerto connesso tra l'altro ad una condotta che non è di per sé in astratto compatibile con il giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 163 cod.pen. 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio e la eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Il ricorso è fondato, 4.1.In linea generale, è stato già affermato da questa Sezione che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (cfr. Sez. 4 , n. 36783 del 09/12/2020, rv. 280086 — 01; Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015; Sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Rv. 254996). Va pure precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, c. 9-bis, C.d.S. effettuata dall'imputato implicala tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena stante la incompatibilità tra i due istituti. Orbene, nel caso all'esame, l'imputato ha richiesto la sostituzione della pena in ore di lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis art. 186 CDS, il Giudice ha valutato la concedibilità, attesa la incensuratezza e la personalità dell'imputato, che, quindi, nel formulare la richiesta di conversione, ha implicitamente rinunciato al beneficio. La disposizione introdotta nell'art. 186 del codice stradale, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene, infatti, effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. Inoltre va osservato che il prevedere l'applicazione del beneficio in parola collegandolo ad una pena futura ed incerta appare inconciliabile con la disciplina dell'istituto previsto dall'art. 163 cod.pen. la cui concessione è subordinata ad un giudizio prognostico favorevole ed all'assenza di cause ostative alla concessione del beneficio, giudizio che non può essere anticipato rispetto al momento nel quale diviene effettivamente applicabile la pena che si vuole sospendere. 5. Ne discende l'annullamento della sentenza sul punto della sospensione condizionale subordinata al mancato espletamento del lavoro di pubblica utilità P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizionata concessione della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Così deciso il 6.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ella Ferranti ,..,. Francesco n ria Ciampi DEPO