CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 09546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26482/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.23.9; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; costituita al sol fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.394/34/23.13 depositata il 10 settem- bre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.329/9/2007 emessa dalla Com- missione Tributaria Provinciale di Catania di accoglimento del ricorso presentato contro la cartella di pagamentc IRAP, IVA Addizionali inte- ressi e sanzioni per gli anni di imposta 2000 e 2001 emessa nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato delle dichia- razioni Unico 2001 e 2002 del contribuente, effettuate ai sensi degli artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972. Il giudice di prime cure condivideva nel merito parzialmente le ragioni esposte dal ricorrente, con riferimento alle somme richieste a titolo di ritenuta alla fonte di cui ai pun:i 29, 33 e 37 della cartella, con conseguente relativa non applicabilità delle sanzioni IVA. Per le ulteriori somme oggetto di ripresa la CTP -iteneva che il contribuente si fosse correttamente avvalso della definizione agevolata di cui al- l'art.9 bis della I. n.289 del 2002, ritenendo sufficiente il versamento della prima rata. Infine, sul presupposto che, esercitando l'attività di avvocato, egli era privo di autonoma organizzazione, escludeva anche le riprese IRAP. Il giudice d'appello, preso atto della quiescenza pre- stata dall'Agenzia quanto alle suddette somme richieste a titolo di ri- tenuta alla fonte, accoglieva l'appello prcposto dall'Amministrazione sui restanti capi della decisione. 3. Avverso la sentenza d'appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione per quattro motivi, che illustra con memoria, renden- do nota la definizione agevolata intervenuta nelle more. Considerato che: 4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto di aver otteruto vari provvedimenti di sgravio, anche per gli anni di imposta per cui è causa e, per la parte residua, ha reso noto di essersi avvalso della disciplina di favore pre- vista ai sensi dell'art.6 del d.. n. 193116 )r-ovvedendo al pagamento delle rate relative. 5. Ritenuto opportuno, tenuto conto del Fatto che le procedure di de- finizione agevolata per la parte che qui ini:eressa si estendono anche al 2001 e sono dirette a coprire quanto ron oggetto di sgravio, peral- tro intervenuto con sette distinti provvedimenti, che l'Agenzia prenda posizione sull'allegata intervenuta estinzione del processo, P.Q.M. la Corte: rinvia a nuovo ruolo per interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazior e della presente ordinanza sul contenuto della memoria datata "Catania 14.2.2022" depositata dal contribuente. Così deciso in Roma in data 23 febbraio 2022 DEPOSITATO /N CANCELLERIA oggi, 2