CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di lana [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione, nonché la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione e, nel caso di specie, non emerge alcuno dei profili di abnormità (AL evocati dahcorrente, avendo il g.i.p. esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deriaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannhricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente