CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 23860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenzaimpugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale dellapena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per ladurata di dieci mesi, riducendo tale durata a mesi sei.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diMilano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi anni uno e mesi sette di reclusione, previo riconoscimento delle circostanzesubordinata al completo svolgimento dell’attività non retribuita a favore dellacollettività per la durata di mesi dieci.2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unicomotivo di censura a mezzo del quale si deduce la violazione del combinato dispostodegli artt. 165 cod. proc., 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs n. 274/2000, nella parte in cui la Corte territoriale ha determinato la duratadell’attività non retribuita in misura superiore a sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, atteso che la durata della prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dalcombinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165,comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa (Sez. U, n.23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191); limite che trova la sua rationell’esigenza di “configurare un correttivo idoneo ad evitare che il parametro dicommisurazione della durata della prestazione cui viene subordinata laconcessione della sospensione condizionale indicato nel primo comma dell'art. 165cod. pen. possa tradursi in un eccesso di afflittività di una misura che non èdestinata a sostituire la pena".2. Ciò considerato, tuttavia, all’interno del procedimento speciale di cui agliartt. 444 e ss. cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della pena e l'adesioneprestata dall'altra parte concretizzano un negozio bilaterale di naturaprocessuale, che si perfeziona – con la ratifica del giudice - all’interno di unprocedimento dove la componente negoziale del rito delimita il parallelo poteredecisionale del giudice, precludendogli la possibilità di incidere sulle statuizionipattuite.L’evidenziata negozialità del rito e la conseguente delimitazione del poteredecisionale riservato al giudice in sede di ratifica trovano, tuttavia, un dupliceordine di limiti: da un canto, in tutte quelle statuizioni sottratte al poteredispositivo delle parti, per natura o per espressa volontà della legge; dall’altro,parallelamente, con riferimento agli aspetti negoziabili, nell’eventuale contenutopredeterminato della relativa statuizione, che potrà essere adottata dal giudice(prescindendo da una manifestazione di volontà di queste ultime) solo ove il suocontenuto sia predefinito dalla legge e la conseguente statuizione giudizialeprevedibile, perché soltanto in questo caso il silenzio delle parti può ritenersisignificativo di un’implicita adesione - assunta nella consapevolezzadell’imposizione normativa - alla successiva determinazione giudiziale.Viceversa, quando la legge impone al giudice di adottare una prescrizione nonprevista dall'accordo (seppure negoziabile dalle parti), l'esito della suadeliberazione sul punto non può ritenersi prevedibile e l'imputato consapevoledelle conseguenze giuridiche della sua scelta al momento in cui ha eletto il ritospeciale e rinunziato all'esercizio dei propri diritti (Sez. U., n. 23400 del27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191).Ebbene, l’accordo intervenuto tra le parti prevedeva l’irrogazione della penafinale di anni uno e mesi sette di reclusione, previo riconoscimento dellasospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione di attività nonretribuita in favore della collettività, la cui durata, tuttavia, non venivaconcretamente determinata dalle parti, ma rimessa alla successiva quantificazionegiudiziale.La durata della prestazione lavorativa, tuttavia, è aspetto negoziabile, il cuicontenuto non è predeterminato dalla legge; sicché, in questi termini, l’accordo –privo della relativa determinazione negoziale - non era omologabile.3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, senza rinvio, e glil’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Milano per l’ulteriore corso.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]