CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 07935/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3761/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrenti- avverso l’ [OSCURATO:PERSONA] n. 320/2023 depositata il 30/06/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; letta, inoltre, la rinuncia al ricorso de l le parti ricorrent i con compensazione delle spesee la contestuale accettazione del le parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che ben possono essere compensate le spese di legittimità tra le parti, stante la ormai concorde indicazione d i quest’ultime al riguardo (v. atto di rinuncia e contestuale accettazione), P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazionee compensate per intero tra le parti le spese di legittimità. Così deciso in Roma,il 21/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]