CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13756/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L’AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] sta attualmente espiando, dal 17 giugno 1994, la penadell’ergastolo, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Foggia in data 18 agosto 2006 in relazioneai seguenti titoli esecutivi: a) sentenza della Corte di assise di appello di Bari del4 luglio 1998 di condanna all’ergastolo per i delitti di associazione per delinqueredi stampo mafioso, di omicidio aggravato dall’art. 7, legge n. 203 del 1991,commesso il 15 novembre 1991, di omicidio e detenzione illegale di armi,commessi il 12 marzo 1992; b) sentenza del Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2000 di condanna a 4 mesi di reclusioneper evasione, commessa il 22 giugno 2000; c) sentenza della Corte di appello diBari dell’11 novembre 2002 di condanna a 1 anno e 5 mesi di reclusione inflittaper ricettazione, commessa il 22 novembre 1989; d) sentenza del Tribunale didelitto di evasione, commesso il 17 giugno 2000.Con ordinanze del 2 maggio 2017 e del 28 maggio 2019, il Tribunale disorveglianza di L’Aquila aveva dichiarato, nei suoi confronti, l’impossibilità dellacollaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen. in relazione aidelitti, rientranti nella previsione dell’art. 4-bis Ord. pen., compresi nel suddettoprovvedimento di cumulo e oggetto della sentenza della Corte di assise di appellodi Bari del 4 luglio 1998, irrevocabile il 22 giugno 2000.Con successiva ordinanza in data 15 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianzadi L’Aquila aveva concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della semilibertà in relazioneall’indicata pena detentiva.1.1. Con sentenza n. 17270 in data 14 febbraio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione, a seguito del ricorso del Procuratore generale presso la Cortedi appello di L’Aquila, annullò l’ordinanza concessiva della semilibertà. Dopo averepremesso che l’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022 consente l’accesso alle misurealternative senza richiedere i più gravosi oneri dimostrativi introdotti dal nuovoregime dell’art. 4-bis Ord. pen. per coloro nei confronti dei quali, come nel caso diAmato, sia stata accertata l’impossibilità della collaborazione con la giustizia, ilCollegio ha, comunque, concluso che non era stata raggiunta la prova dellarecisione dei legami tra [OSCURATO:PERSONA] e il contesto associativo di riferimento e che,comunque, vi era il pericolo di ripristino di tali collegamenti, tenuto conto dellospessore criminale del detenuto, a suo tempo inserito nel clan mafioso Piarullicome confermato dalle relazioni della D.N.A.A. e della D.D.A., nonché dellarelazione al Parlamento del Ministero dell’Interno. Secondo la pronunciarescindente, infatti, al fine di ritenere superata la presunzione relativa di attualitàdei collegamenti con la criminalità organizzata, il Tribunale si era limitato a fareriferimento ad altro provvedimento, del 26 marzo 2024, di cui non esponeva icontenuti nonché alla regolare condotta del detenuto e all’evoluzione positiva dellasua personalità, ma senza indicare gli elementi indicativi dell’effettivo distacco,nell’attualità, dal clan di riferimento; e senza confutare le ragioni espresse dagliOrgani competenti circa il pericolo del ripristino dei legami con la criminalitàmafiosa.1.2. Con ordinanza in data 22 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di ammissione allasemilibertà proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un primo profilo ha osservatoche l’assenza di procedimenti pendenti a suo carico e di ulteriori condanne, nonchél’ottimo percorso trattamentale caratterizzato dall’integrale ammissione delleresponsabilità, dalla profonda revisione critica e dalla positiva esperienzatrattamentale, non sono, tuttavia, sufficienti, non rinvenendosi concreti elementiidonei ad attestare il definitivo distacco dalla criminalità organizzata. Ciò alla lucedella sua ininterrotta detenzione dal 1994, della commissione di reati sino a talemomento, della gravità dei reati commessi e del ruolo di vertice all’epoca ricopertonel gruppo criminale di riferimento; e tenuto conto del fatto che la presa didistanza dalla mentalità mafiosa è stata espressa solo con gli operatori deltrattamento e non è stata mai esternata fuori da tale ambito, non risultandodocumentata alcuna concreta iniziativa del detenuto a favore delle vittime. Inoltre,la vitalità della criminalità organizzata nel territorio di provenienza, attestata nellerelazioni della Procura antimafia, non consente, allo stato, una prognosi positivacirca il pericolo di un ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.Sotto altro profilo, l’ordinanza ha evidenziato che, per l’applicazione dellasemilibertà, l’art. 50, comma 4, Ord, pen. richiede due indagini: una concernentei risultati del trattamento individualizzato; l’altra relativa all’esistenza dellecondizioni per un graduale reinserimento nella società del detenuto. Nel caso dispecie, ad avviso del Collegio, un positivo riscontro può trarsi solo per la primaindagine, afferente alla regolarità della condotta carceraria e alla proficuapartecipazione del detenuto al percorso rieducativo. Viceversa, non vi sono lecondizioni per un graduale suo reinserimento nel territorio d’origine, consideratoche [OSCURATO:PERSONA] ha fruito solo di cinque permessi premio sul territorio abruzzese,prevalentemente in modalità oraria, senza mai fare rientro nel contesto diprovenienza; e che non dispone di alcuna attività lavorativa, ma solo di un’attivitàdi volontariato, da svolgere quattro volte alla settimana per poche ore al giorno.Su tali basi, il Collegio ha concluso che, in applicazione del principio di gradualitàdel trattamento, sia necessario un ulteriore periodo di osservazione, al fine divagliare l’evoluzione del percorso trattamentale e il consolidamento dei risultatipositivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettaordinanza per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendotre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione per avere il Tribunale valorizzato acriticamente i parerinegativi della D.N.A. e della D.D.A., omettendo di dare rilievo agli elementifavorevoli emersi durante il percorso penitenziario, ovvero: 1) la relazione dellaCasa circondariale di Foggia del 23 giugno 2025, attestante la regolarità dellacondotta intra ed extra muraria del detenuto; 2) la nota della Questura di Foggiain data 8 luglio 2025, che avrebbe escluso la frequentazione di pregiudicati; 3)l’assenza di procedimenti pendenti e di elementi sintomatici di pericolosità attuale.L’ordinanza impugnata, dunque, si fonderebbe soltanto su una pericolosità socialeastratta, desunta da sentenze risalenti e non attualizzata rispetto alla realecondizione attuale di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen. come modificato dal d.l. n. 162 del 2022, che prevede che icondannati per i reati contemplati da tale disposizione e commessi primadell’entrata in vigore della riforma possano accedere ai benefici anche quando,come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la collaborazione sia stata dichiarata impossibile, purchénon siano attuali i collegamenti con l’associazione criminale di riferimento. Nelcaso di specie, pur non sussistendo collegamenti attuali o potenziali con lacriminalità organizzata, il Tribunale non opererebbe il necessario bilanciamento trail principio rieducativo e la tutela della sicurezza pubblica.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione per avere il Tribunale rigettato la richiesta di semilibertà in ragionedel pericolo di «ripristino dei collegamenti» senza alcun elemento attuale oconcreto, ma fondando tale valutazione su situazioni del passato, ignorando laregolarità della condotta del detenuto, la sua disponibilità a confrontarsi con glioperatori del trattamento, l’integrale ammissione delle responsabilità e la profondarevisione critica, la positiva esperienza esterna, non essendo sufficiente il merorichiamo dei pareri negativi della D.N.A.A. o della D.D.A., ma occorrendoun’autonoma motivazione sulla base degli atti disponibili.3. In data 31 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.4. In data 3 gennaio 2026 è pervenuta, altresì, in Cancelleria una memoria afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, non essendo stata trasmessaalmeno 15 giorni prima della data dell’udienza, deve ritenersi tardiva a mentedell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Come correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, nel caso di specieè applicabile la disposizione transitoria dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022,di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato impossibile la collaborazione con lagiustizia di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati compresi nel novero dell’art. 4-bis Ord. pen.e oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 4 luglio 1998.Pertanto, alla richiesta di semilibertà di [OSCURATO:PERSONA] non si applica l’onere di allegazionerichiesto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., essendo necessarioverificare unicamente se siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino.Tale valutazione, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,deve avere riguardo anche alla presenza di fattori che, anche in chiave logica,possano essere dimostrativi della recisione dei collegamenti con il contestocriminale e del venir meno del pericolo di un loro ripristino, e ricavabili dal percorsorieducativo del detenuto, quali la regolarità della condotta intramuraria, lapartecipazione al trattamento penitenziario, la manifestazione di un atteggiamentodi revisione critica, oltre a dati ulteriori quali l’assenza di nuove condanne o diprocedimenti pendenti per fatti recenti o, ancora, la mancanza di elementi da cuiinferire l’esistenza di comunicazioni, scritte o di altra natura, con soggettigravitanti nell’orbita criminale (in questo senso si veda, tra le altre, Sez. 5, n.19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 - 01).3. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata si espone alle non infondatecensure difensive nella parte in cui, al fine di dimostrare la revisione critica delcondannato, che peraltro non è necessario sia compiuta ma deve esseresemplicemente avviata, finisce per introdurre, surrettiziamente, il risarcimento ol’avvio di iniziative riparatorie quali condizioni per l’accesso alla misura; nonchéladdove essa sembra obliterare, di fatto, tutti i dati positivi che la consolidatagiurisprudenza di legittimità individua per il giudizio sull’attualità di collegamenticon la criminalità organizzata e sul pericolo del loro ripristino. E ciò tanto più ovesi consideri che la misura di cui si discute è costituita dalla semilibertà, la qualerichiede non già il pieno ravvedimento del detenuto, quanto l’esistenza di positivirisultati del trattamento individualizzato nonché delle condizioni per un gradualereinserimento del detenuto nella società (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014,Bertotti, Rv. 259622 - 01), tra le quali vi è, come noto, lo svolgimento di un’attivitàlavorativa, anche se non retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024,Mansi, Rv. 285837 - 01) o quantomeno di una valida attività risocializzante.4. Tuttavia, e il rilievo assume un carattere decisivo, il Tribunale ha ancheevidenziato, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto rientro nel contestoterritoriale di riferimento, ove peraltro sono tuttora attive delle organizzazionicriminali di matrice mafiosa, avendo egli fruito di permessi premio,prevalentemente orari, soltanto nel territorio abruzzese, sicché la concessione diuna misura così ampia, come la semilibertà, in assenza di un consolidamentodell’esperienza dei premessi premio, appare distonica rispetto a una logica diprogressione trattamentale.Dall’altro lato, il Collegio di merito ha sottolineato l’inidoneità dell’opportunitàrisocializzante a offrire adeguate garanzie sul piano del percorso trattamentale,tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un lavoro che lo impegni con continuità,ma soltanto di un’attività di volontariato per poche ore al giorno e per alcuni giornialla settimana. Tale circostanza è, come detto, decisiva, atteso che, in assenza diuna valida opportunità risocializzante, idonea a sostenere il percorso direinserimento del detenuto, la misura alternativa richiesta non può essereutilmente fruita. Un profilo, questo, rispetto al quale, peraltro, il ricorso omette diarticolare qualunque specifica deduzione.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]