CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 41989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Michael nato Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Ancona. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 08/02/2021 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 06/03/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare, con riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. sul presupposto ostativo dell'entità della pena prevista dall'art. 648 cod. pen., senza tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 25/06/2020 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 131 bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. 3. Il ricorso è fondato. 4. La sentenza impugnata, pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha testualmente affermato che "l'entità della pena prevista dall'art. 648 cod. pen. esclude l'applicabilità...della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen." L'affermazione è erronea, non essendosi confrontato il giudice di appello con l'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sent. n. 156 del 25/06/2020, avente efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza impugnata è di vari mesi successiva). 5. È stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art.3 Cost. - l'art. 131 bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità, contestata all'imputato - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è stata ritenuta intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, il giudice delle leggi è pertanto intervenuto con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che ha lasciato intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell'istituto che prescindono dai limiti edittali di pena; requisiti con i quali il giudice di rinvio dovrà confrontarsi. 6. La sentenza impugnata va pertanto annullato sul punto oggetto di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022 Il