CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21118/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentatee difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliat e , in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Cunfida, n. 20 -controricorrente - avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Torino n. 3 /20 1 9 , pubblicata in data2 gennaio 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Con atto di pignoramento presso terzi, notificato al terzo Inps e alla debitrice [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimava il pagamento della somma di euro 137.531,92 in forza di numerose cartelle aventi diverse causali. Proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla debitrice, il giudice dell’esecuzione disponeva la sospensione dell’esecuzione. L’Agente della Riscossione introduceva il giudizio di merito; si costituivano in giudizio la Camera di Commercio e l’Agenzia delle entrate, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva; si costituiva pure [OSCURATO:PERSONA], che ribadiva l’inesistenza dell’avviso di intimazione sotteso al pignoramento opposto, perché privo di sottoscrizione e carente di motivazione. Il Tribunale di Alessandria rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall’Agenzia delle entrate e dalla Camera di Commercio, respingeva l’eccezione sollevata dalla debitrice e, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale, dichiarava prescritti tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali notificate oltre cinque anni prima dell’atto di intimazione. 2. La sentenza è stata impugnata dall’Agente della Riscossione e, all’esito della costituzione della debitrice, che ha spiegato appello incidentale, e della Camera di Commercio e dell’Agenzia delle entrate, la Corte d’appello di Torino ha acco lto parzialmente l’appello principale, con cui era stata dedotta la violazione del ne bis in idemin relazione ad alcune cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per le quali era già stato instaurato altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato, ed ha dichiara to il diritto dell’appellante di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle somme portate da quattro cartelle (001200220017050375000, 00120130011405039000, 0012014000087831000, 00120130011405039000); ha, nel resto, confermato la sentenza di primo grado. 3. Agenzia delle entrate e Ader ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis. cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si riserva il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l’opposizione, quanto alla pretesa della Camera di Commercio, è da intendersi definitivamente regolata, sicché ogni rapporto processuale con quella parte è ormai definito. 2. Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ‹‹Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.- Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››, per avere il Giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine al mancato decorso del termine prescrizionale in relazione a cinque cartelle esattoriali (precisamente, nn. 00120030001602116000, 00120040000065268000, 00120040017543107000, 00120050002238219000, 00120060007046092000). 3. Si impone di evidenziare che sin dal giudizio di merito non risulta essere stato instaurato il contraddittorio con il terzo pignorato Inps. Questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813), con motivazione alla quale si rinvia, ha concl uso che, nelle suddette ipotesi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass.,sez. 3, 18/05/2021, n. 13533) . A tale approdo questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenutanecessaria la chiamata in causa q uando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) . Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta, di talché l'esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., s ez. 3, 27/09/2021, n. 26114 ; Cass., s ez. 3, 14/12/2021, n. 39973 ; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità. 4. Il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l’orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ. , resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644). E tanto esclude, intuitivamente, che possa essere preso in considerazione il motivo di ricorso e, con esso, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Alessandria, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Alessandria , in persona di altro magistrato, cui dem