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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 38135/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 13065 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso – in virtù di procura speciale resa a margine dell’controricorso – dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e con loro el ettivamen te domiciliato in Roma pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ( PEC : [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 5176 / 0 2 / 20 depositata i n data 0 3 / 1 1 /20 2 0 ; Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso gli avvisi di accertamento per l’anno 2012 e per l’anno 2013 con i quali l’Amministrazionerideterminava il reddito, quindi i tributi dovuti, disconoscendo l a deducibilità di costi pubblicitari quali spese di sponsorizzazione; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia impugnata ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste ilcontribuente con controricorso; Consideratoche: - vanno esaminati congiuntamente – in quanto dirimenti – il primo eil terzo motivo di ricorso; - il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 c. 1 del d.

Lgs. n.546 del 1992 in relazi one all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere laCTR mancato di motivare la propria decisione; - il terzo motivo deduce, per il solo anno d’imposta 2012, la violazionesempre dell’art. 36 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 per avere la CTR del tutto mancato divalutare i motivi di doglianza dell’Ufficio, rendendo motivazione apparente; - i motivi sono entrambi fondati; - rileva il Collegio come la sola statuizione relativa ai fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, in d isparte i richiami – peraltroin alcuni passi incomprensibili ed erronei – al concetto di spese di pubblicità e di spese di rappresentanza, consiste nella considerazione secondo la quale, in fatto, il contribuente ha “dimostrato la effettiva coerenza e rag ionevolezza del fatto che talicosti hanno generato idoneità per i ricavi”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - tale prova, secondo la CTR, è stata fornita “mediante documentazionecoerente”; - inoltre, il giudice dell’appello ritiene “in ogni caso di poter confermarela sentenza di primo gra do anche per la parte in cui veniva accolta l’eccezione circa il ricarico del 29% sul costo del vendutoper evidente difetto di motivazione”; - è evidente che la CTR non ha affatto illustrato , neppure sinteticamente, le ragioni in forze delle quali ha ritenu to dimostratal’inerenza dei costi; peraltro , il giudice dell’appello non ha n emmeno qualificato minimamente gli stessi, al fine di dar contodella disciplina di legge ad essi applicabile; - ancora, non risulta effettivamente che il giudice d i secondo grado abbiadato conto delle ragioni dell’ impugnazione , né che abbia di conseguenzaillustrato in forza di quali elementi le stesse non sono statein grado di contrastare la pronuncia d ella CTP relativamente alladeducibilità dei costi; - analogamente, anche quant o all’eccezione relativa al ricarico, la sentenza è puramente assertiva : essa conferma il difetto di motivazione(deve - non senza fatica - desumersi che si tratti di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento) senza minimamentedare conto del perc hé sussiste tale vizio; - costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (tra molte, si vedano Cass.

S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 e Cass.Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017 che ricorra il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - ancora, specificamente con riguardo alla motivazione “per relationem”,questo Giudice della Legittimità ha chiarito come (in terminisi veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021) lasentenza d'appello non può rite nersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alleragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo me nzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezzadei motivi del gravame; - e ancora, si è precisato, che (si tratta di giurisprudenza citata in controricorso, peraltro) non è nulla per difetto di motiva zione la sentenzadi appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico - argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo [ e x multis , Cass civ. sent. 16504/2019]; - con riguardo a tale ultimo aspetto, va notato che nella pronuncia gravata non sono indicati i passaggi logico - argomentativi della sentenzadella CTP, né sono riportati gli elementi di prova ; difetta pertantoogni collegamento con la fattispecie concreta og getto del giudizio e ogni riferimento agli istituti giuridici da applicarsi al fatto; - alla luce della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito; - pertanto, in accogliento dei motivi di cui si è detto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice d ell’appello per nuovo esame della controversia; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13065 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso – in virtù di procura speciale resa a margine dell’controricorso – dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e con loro el ettivamen te domiciliato in Roma pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ( PEC : [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 5176 / 0 2 / 20 depositata i n data 0 3 / 1 1 /20 2 0 ; Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso gli avvisi di accertamento per l’anno 2012 e per l’anno 2013 con i quali l’Amministrazionerideterminava il reddito, quindi i tributi dovuti, disconoscendo l a deducibilità di costi pubblicitari quali spese di sponsorizzazione; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia impugnata ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste ilcontribuente con controricorso; Consideratoche: - vanno esaminati congiuntamente – in quanto dirimenti – il primo eil terzo motivo di ricorso; - il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 c. 1 del d. Lgs. n.546 del 1992 in relazi one all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere laCTR mancato di motivare la propria decisione; - il terzo motivo deduce, per il solo anno d’imposta 2012, la violazionesempre dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 per avere la CTR del tutto mancato divalutare i motivi di doglianza dell’Ufficio, rendendo motivazione apparente; - i motivi sono entrambi fondati; - rileva il Collegio come la sola statuizione relativa ai fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, in d isparte i richiami – peraltroin alcuni passi incomprensibili ed erronei – al concetto di spese di pubblicità e di spese di rappresentanza, consiste nella considerazione secondo la quale, in fatto, il contribuente ha “dimostrato la effettiva coerenza e rag ionevolezza del fatto che talicosti hanno generato idoneità per i ricavi”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - tale prova, secondo la CTR, è stata fornita “mediante documentazionecoerente”; - inoltre, il giudice dell’appello ritiene “in ogni caso di poter confermarela sentenza di primo gra do anche per la parte in cui veniva accolta l’eccezione circa il ricarico del 29% sul costo del vendutoper evidente difetto di motivazione”; - è evidente che la CTR non ha affatto illustrato , neppure sinteticamente, le ragioni in forze delle quali ha ritenu to dimostratal’inerenza dei costi; peraltro , il giudice dell’appello non ha n emmeno qualificato minimamente gli stessi, al fine di dar contodella disciplina di legge ad essi applicabile; - ancora, non risulta effettivamente che il giudice d i secondo grado abbiadato conto delle ragioni dell’ impugnazione , né che abbia di conseguenzaillustrato in forza di quali elementi le stesse non sono statein grado di contrastare la pronuncia d ella CTP relativamente alladeducibilità dei costi; - analogamente, anche quant o all’eccezione relativa al ricarico, la sentenza è puramente assertiva : essa conferma il difetto di motivazione(deve - non senza fatica - desumersi che si tratti di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento) senza minimamentedare conto del perc hé sussiste tale vizio; - costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (tra molte, si vedano Cass. S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 e Cass.Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017 che ricorra il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, c omma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - ancora, specificamente con riguardo alla motivazione “per relationem”,questo Giudice della Legittimità ha chiarito come (in terminisi veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021) lasentenza d'appello non può rite nersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alleragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo me nzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezzadei motivi del gravame; - e ancora, si è precisato, che (si tratta di giurisprudenza citata in controricorso, peraltro) non è nulla per difetto di motiva zione la sentenzadi appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico - argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo [ e x multis , Cass civ. sent. 16504/2019]; - con riguardo a tale ultimo aspetto, va notato che nella pronuncia gravata non sono indicati i passaggi logico - argomentativi della sentenzadella CTP, né sono riportati gli elementi di prova ; difetta pertantoogni collegamento con la fattispecie concreta og getto del giudizio e ogni riferimento agli istituti giuridici da applicarsi al fatto; - alla luce della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito; - pertanto, in accogliento dei motivi di cui si è detto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice d ell’appello per nuovo esame della controversia; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rin
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