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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 37123/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15571/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 46. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 16.3.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con la memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c., la società ricorrente ha comunicato che pendono in cassazione, tra le stesse parti, altri due giudizi vertenti sulle medesime questioni discusse nella presente controversia e che questa stessa Sezione ha rimesso in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie nn.

Oggetto: compensi professionali e 18963/2022, per la rilevanza delle questioni in diritto prospettate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA]: - per garantire uniformità di soluzioni sia opportuna la rimessione a nuovo ruolo della presente controversia, in attesa della definizione delle citate cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione , in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15571/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 46. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 16.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con la memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c., la società ricorrente ha comunicato che pendono in cassazione, tra le stesse parti, altri due giudizi vertenti sulle medesime questioni discusse nella presente controversia e che questa stessa Sezione ha rimesso in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie nn. Oggetto: compensi professionali e 18963/2022, per la rilevanza delle questioni in diritto prospettate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA]: - per garantire uniformità di soluzioni sia opportuna la rimessione a nuovo ruolo della presente controversia, in attesa della definizione delle citate cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione , in
Sentenza Cassazione n. 37123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris