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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 12920/2022

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ORDINANZA sul ricorso 23984-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 779 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO, FRANCESCO D'AMBROSIO; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 844/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 177/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 3 marzo 2022 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - Causa numero 21 - INPS contro [OSCURATO:SOCIETA] Con sentenza del 12.4.16 la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 2011 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta -in quanto prescritta- la somma di euro 40.043 portata dalle cartelle esattoriali opposte dalla società in epigrafe, in ragione della applicabilità del termine quinquennale al contributo di ingresso in mobilità in ragione della sua natura contributiva.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, resiste con controricorso la società, che si è costituita con nuovo difensore.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 5 comma 4 legge 223 del 91 e 3 comma 9 legge 335 del 95, per avere la corte territorrale trascurato che si tratta di oneri a carico del datore per accesso alla mobilità e non di contributi, con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione e applicabilità del termine ordinario.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già precisato (Sez.

L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 - 01) che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della

I. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della

I. n. 335 del 1995.

Nello stesso senso, Sez.

L - , Sentenza n. 28605 del 08/11/2018 (Rv. 651689 - 01), secondo la quale il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della

I. n. 335 del 1995 (così pure Sez.

L - , Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 - 01).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] A iMiMaft0 GUCCarit Gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23984-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 779 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO, FRANCESCO D'AMBROSIO; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 844/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 177/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 3 marzo 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Causa numero 21 - INPS contro [OSCURATO:SOCIETA] Con sentenza del 12.4.16 la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 2011 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta -in quanto prescritta- la somma di euro 40.043 portata dalle cartelle esattoriali opposte dalla società in epigrafe, in ragione della applicabilità del termine quinquennale al contributo di ingresso in mobilità in ragione della sua natura contributiva. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, resiste con controricorso la società, che si è costituita con nuovo difensore. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 5 comma 4 legge 223 del 91 e 3 comma 9 legge 335 del 95, per avere la corte territorrale trascurato che si tratta di oneri a carico del datore per accesso alla mobilità e non di contributi, con conseguente inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione e applicabilità del termine ordinario. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 30699 del 21/12/2017, Rv. 646551 - 01) che, in tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della I. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della I. n. 335 del 1995. Nello stesso senso, Sez. L - , Sentenza n. 28605 del 08/11/2018 (Rv. 651689 - 01), secondo la quale il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995 (così pure Sez. L - , Ordinanza n. 25592 del 10/10/2019, Rv. 655135 - 01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] A iMiMaft0 GUCCarit Gio