CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 07328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltrek manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato, considerando l'elevato grado di purezza (90%) del consistente quantitativo di cocaina (gr. 229) nel contesto attrezzato accertato; Ritenuto che generica è la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 12); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026