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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 44743/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 6/7/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente revoca della sentenza del Tribunale di Velletri in data 28/9/2020 e trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1600/2020, resa dal Tribunale di Velletri il 28/9/2020, che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di insolvenza fraudolenta condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629b1s cod.proc.pen. nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta carenza di prova in ordine all'incolpevole ignoranza in capo al ricorrente della celebrazione del processo.

Il difensore, dopo aver richiamato i principi declinati da Sez.

Unite Innaro circa la necessità che la conoscenza del processo da parte dell'imputato debba essere effettiva e non presunta, non rilevando la mera conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico ma la consapevolezza dell'accusa condensata in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, lamenta che la Corte territoriale ha escluso l'incolpevole ignoranza del processo sulla base del rilievo del tutto formale circa il perfezionamento della notifica della citazione a giudizio mediante computa giacenza senza che il condannato abbia fornito prova del suo trasferimento all'estero.

Osserva la difesa che la mera regolarità formale delle notifiche presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari non è circostanza sufficiente a ritenere colpevole la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato rimasto assente e la stessa ordinanza impugnata ha contraddittoriamente riconosciuto che il condannato non è mai venuto a conoscenza "con certezza" del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che nella specie non vi è certezza che il ricorrente abbia avuto conoscenza del processo ( pag 2) in quanto citato a mezzo posta con notificazione perfezionata a seguito di compiuta giacenza mentre il difensore di fiducia non risulta aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto che la regolarità formale della procedura di notificazione e la mancata comunicazione del trasferimento del domicilio sostanziano una colpevole ignoranza del processo, ostativa alla rimozione del giudicato.

2. La sentenza resa da Sez.

U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 ha sottolineato che "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen.( tra cui la dichiarazione o elezione di domicilio) siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche" ed ha chiarito che "il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato......., tanto che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria".

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.

L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, pertanto, inteso -secondo l'esegesi delle Sezioni Unite- "nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice" realizzata attraverso la tipizzazione dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

"Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità".

3. Nel delineato contesto interpretativo che vede la recessività del dato meramente formale della regolarità delle notifiche, e in difetto di elementi che depongano per la volontaria sottrazione del prevenuto alla conoscenza del processo, deve reputarsi giuridicamente non condivisibile la valutazione della Corte territoriale, tanto più a fronte del pacifico dato relativo alla omessa citazione del difensore di fiducia.

Infatti, la notificazione della citazione a giudizio con modalità che integrano una fictio iuris, coniugata alla omessa citazione del difensore officiato, ascrivibile ad un disguido causato da omonimia, sono circostanze che convergono nella dimostrazione dell'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente con la conseguenza che la sentenza n. 1600/2020 resa dal Tribunale di Velletri il 28/9/2020 deve essere revocata e gli atti trasmessi al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e revoca la sentenza n. 1600/2020 del Tribunale di Velletri.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 6/7/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente revoca della sentenza del Tribunale di Velletri in data 28/9/2020 e trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1600/2020, resa dal Tribunale di Velletri il 28/9/2020, che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di insolvenza fraudolenta condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629b1s cod.proc.pen. nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta carenza di prova in ordine all'incolpevole ignoranza in capo al ricorrente della celebrazione del processo. Il difensore, dopo aver richiamato i principi declinati da Sez. Unite Innaro circa la necessità che la conoscenza del processo da parte dell'imputato debba essere effettiva e non presunta, non rilevando la mera conoscenza dell'esistenza di un'indagine a suo carico ma la consapevolezza dell'accusa condensata in un formale provvedimento di vocatio in iudicium, lamenta che la Corte territoriale ha escluso l'incolpevole ignoranza del processo sulla base del rilievo del tutto formale circa il perfezionamento della notifica della citazione a giudizio mediante computa giacenza senza che il condannato abbia fornito prova del suo trasferimento all'estero. Osserva la difesa che la mera regolarità formale delle notifiche presso il domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari non è circostanza sufficiente a ritenere colpevole la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato rimasto assente e la stessa ordinanza impugnata ha contraddittoriamente riconosciuto che il condannato non è mai venuto a conoscenza "con certezza" del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che nella specie non vi è certezza che il ricorrente abbia avuto conoscenza del processo ( pag 2) in quanto citato a mezzo posta con notificazione perfezionata a seguito di compiuta giacenza mentre il difensore di fiducia non risulta aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto che la regolarità formale della procedura di notificazione e la mancata comunicazione del trasferimento del domicilio sostanziano una colpevole ignoranza del processo, ostativa alla rimozione del giudicato. 2. La sentenza resa da Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 ha sottolineato che "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen.( tra cui la dichiarazione o elezione di domicilio) siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche" ed ha chiarito che "il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato......., tanto che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria". La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, pertanto, inteso -secondo l'esegesi delle Sezioni Unite- "nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice" realizzata attraverso la tipizzazione dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. "Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità". 3. Nel delineato contesto interpretativo che vede la recessività del dato meramente formale della regolarità delle notifiche, e in difetto di elementi che depongano per la volontaria sottrazione del prevenuto alla conoscenza del processo, deve reputarsi giuridicamente non condivisibile la valutazione della Corte territoriale, tanto più a fronte del pacifico dato relativo alla omessa citazione del difensore di fiducia. Infatti, la notificazione della citazione a giudizio con modalità che integrano una fictio iuris, coniugata alla omessa citazione del difensore officiato, ascrivibile ad un disguido causato da omonimia, sono circostanze che convergono nella dimostrazione dell'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente con la conseguenza che la sentenza n. 1600/2020 resa dal Tribunale di Velletri il 28/9/2020 deve essere revocata e gli atti trasmessi al primo giudice per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e revoca la sentenza n. 1600/2020 del Tribunale di Velletri. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma
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