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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 1978

Cassazione n. 18560/2026

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ocedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/08/1978 in BELGIOavverso la sentenza in data 21/11/2025 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania impugnacon ricorso immediato per cassazione la sentenza in data 12/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di appropriazione indebita diun’autovettura di cui aveva la disponibilità in forza di un contratto di locazionefinanziaria.Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione.Denuncia, in particolare, l’apparenza della motivazione, consistente in unaparafrasi della norma di legge e in un apodittico rinvio ai documenti di causa, senzaalcuna ulteriore specificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Va premesso che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cataniaha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per parti-colare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ordine al reato diappropriazione indebita di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], oggetto di contratto di lo-cazione finanziaria stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente deduce l’apparenzadella motivazione con cui il giudice ha giustificato la causa di esclusione della pu-nibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Da qui la denuncia del vizio di omessa motivazione.Va, dunque, ricordato che la motivazione può dirsi omessa non solo quandomanchi graficamente, ma anche quando, pur presente nella sua a materialità, sirisolva in una formula stereotipata, priva di reale contenuto argomentativo, inido-nea a render conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice e a consentireil controllo di legittimità e, più in generale, quando essa dissimuli la totale man-canza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui sifonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ra-gionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (si vedano: Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01; Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015,Santucci, Rv. 265322-01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo,Rv. 263100-01).L’omissione così configurata si rinviene nel caso in esame.1.2.

Il Tribunale ha fondato la declaratoria ex art. 131-bis cod. pen. suaffermazioni di carattere eminentemente assertivo: ha ritenuto esiguo il dannopatrimoniale cagionato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e non abituale la condottadell'imputato, senza tuttavia ancorare tali valutazioni ad alcun elemento specificoemergente dall'istruttoria dibattimentale.

Non è dato comprendere, dalla letturadella motivazione, quali circostanze concrete abbiano sorretto il giudizio di esiguitàdel danno — omettendosi qualsiasi riferimento al valore del veicolo, alla duratadell'appropriazione, alle conseguenze patrimoniali accertate in dibattimento — nécon quale base fattuale sia stata esclusa l'abitualità, in assenza di qualsiasi disa-mina del certificato penale o di altri elementi rilevanti a tal fine.La motivazione resa si appalesa pertanto meramente apparente, in quantoinidonea a esplicitare l'iter argomentativo che ha condotto all'applicazione dell'isti-tuto, risolvendosi in una enunciazione di formule riproduttive del dato normativoprive di reale aggancio probatorio.2.

Ricorre quindi il denunciato vizio di omessa motivazione, il che comportal’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allo stessogiudice che l’ha pronunciata, trattandosi di sentenza inappellabile dal pubblico mi-nistero, alla luce della formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., che non consenteal pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, nell'ambito dellequali deve essere ricondotta quella resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez.6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685-01; Sez. 3, n. 36687 del29/05/2019, Gentile, Rv. 277666-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania in diversa persona fisica.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/08/1978 in BELGIOavverso la sentenza in data 21/11/2025 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio al Tribunale di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania impugnacon ricorso immediato per cassazione la sentenza in data 12/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di appropriazione indebita diun’autovettura di cui aveva la disponibilità in forza di un contratto di locazionefinanziaria.Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione.Denuncia, in particolare, l’apparenza della motivazione, consistente in unaparafrasi della norma di legge e in un apodittico rinvio ai documenti di causa, senzaalcuna ulteriore specificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va premesso che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cataniaha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per parti-colare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ordine al reato diappropriazione indebita di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], oggetto di contratto di lo-cazione finanziaria stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente deduce l’apparenzadella motivazione con cui il giudice ha giustificato la causa di esclusione della pu-nibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Da qui la denuncia del vizio di omessa motivazione.Va, dunque, ricordato che la motivazione può dirsi omessa non solo quandomanchi graficamente, ma anche quando, pur presente nella sua a materialità, sirisolva in una formula stereotipata, priva di reale contenuto argomentativo, inido-nea a render conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice e a consentireil controllo di legittimità e, più in generale, quando essa dissimuli la totale man-canza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui sifonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ra-gionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (si vedano: Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01; Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015,Santucci, Rv. 265322-01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo,Rv. 263100-01).L’omissione così configurata si rinviene nel caso in esame.1.2. Il Tribunale ha fondato la declaratoria ex art. 131-bis cod. pen. suaffermazioni di carattere eminentemente assertivo: ha ritenuto esiguo il dannopatrimoniale cagionato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e non abituale la condottadell'imputato, senza tuttavia ancorare tali valutazioni ad alcun elemento specificoemergente dall'istruttoria dibattimentale. Non è dato comprendere, dalla letturadella motivazione, quali circostanze concrete abbiano sorretto il giudizio di esiguitàdel danno — omettendosi qualsiasi riferimento al valore del veicolo, alla duratadell'appropriazione, alle conseguenze patrimoniali accertate in dibattimento — nécon quale base fattuale sia stata esclusa l'abitualità, in assenza di qualsiasi disa-mina del certificato penale o di altri elementi rilevanti a tal fine.La motivazione resa si appalesa pertanto meramente apparente, in quantoinidonea a esplicitare l'iter argomentativo che ha condotto all'applicazione dell'isti-tuto, risolvendosi in una enunciazione di formule riproduttive del dato normativoprive di reale aggancio probatorio.2. Ricorre quindi il denunciato vizio di omessa motivazione, il che comportal’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allo stessogiudice che l’ha pronunciata, trattandosi di sentenza inappellabile dal pubblico mi-nistero, alla luce della formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., che non consenteal pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, nell'ambito dellequali deve essere ricondotta quella resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez.6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685-01; Sez. 3, n. 36687 del29/05/2019, Gentile, Rv. 277666-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania in diversa persona fisica.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris