CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 19.02.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 10.09.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il 'seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già compiutamente vagliati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello non hanno riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. in ragione della serietà delle conseguenze dannose della condotta violenta, nonché della non minima rilevanza del danno patrimoniale (v. pag. 4 della sentenza impugnata), ampiamente motivando e correttamente applicando la legge penale. Ed invero, i giudici di merito si sono conformati al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del citato delitto (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173). E, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter considerare particolarmente tenue il danno in considerazione della valutazione complessiva già richiamata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] IN C I/C\I-C\EU_EIRIA [OSCURATO:PERSONA] li 3 141 2021 [OSCURATO:PERSONA] tinacchio