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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02372/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24765/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di man- dataria della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare della ditta BRU.M'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 2773/19, depositata il 22 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].M'Edil di [OSCURATO:PERSONA], intestataria di un conto corrente or- dinario e di un conto anticipi su fatture presso l'[OSCURATO:SOCIETA]., la convenne in giudizio, per sentir dichiarare non dovute le somme illegittimamente adde- bitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degl'interessi, commissione di massimo scoperto e tassi d'interesse usurari, con la conseguente ridetermi- nazione degl'importi a credito e a debito e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di man- dataria dell'[OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento del proprio credito nei confronti della correntista e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituirono inoltre i fideiussori, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

1.1. Con sentenza del 14 gennaio 2014,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, accolse parzialmente la do- mandaprincipale e quella riconvenzionale, condannando l'[OSCURATO:SOCIETA] al paga- mento della somma di Euro 92.337,09, oltre interessi, in favore della Bru.M'E- dil, e quest'ultima, la D'Auria e il Marrazzo al pagamento della somma di Euro 48.000,00, oltre interessi.

2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] è statarigettata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 22 maggio 2019.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della c.t.u. espletata in primo grado, rilevando che il consulente aveva ritual- mente inviato la bozza della relazione al consulente della [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fatto pervenire osservazioni, ed aggiungendo che, in quanto avente carattere relativo, la nullità avrebbe dovuto essere fatta valere nel primo atto successivo al deposito della relazione.

Premesso inoltre chele censure mosse alla relazione non comportavano la nullità della c.t.u., ne ha rilevato la gene- ricità, osservando che l'appellante a)non aveva indicato gli estratti conto che il c.t.u. non avrebbe dovuto esaminare né allegato una discordanza tra i do- cumenti prodotti dalle parti, b)non aveva chiaramente censurato le modalità di calcolo e la determinazione del TEG, c)non aveva indicato i periodi in cui si sarebbe dovuta verificare l'entità degli sconfinamenti, ai fini della determi- nazione del tasso soglia, e d)non aveva indicato in quale parte della ricostru- zione il c.t.u. aveva provveduto all'azzeramento del saldo.

La Corte ha ritenuto poi inammissibili le censure riguardanti il rigetto della eccezione di prescrizionee la capitalizzazione dei soli interessi a credito, os- servando che a sostegno della prima l'appellante aveva allegato l'insussi- stenza di qualsiasi affidamento, laddove in primo grado aveva negato la na- tura solutoria dei versamenti effettuati dalla correntista, mentre la seconda non era stata proposta in primo grado.

Ha ritenuto invece generiche le cen- sure riguardanti la capitalizzazione degl'interessi a debito e l'individuazione del tasso d'interesse,rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso d'indicare l'ac- cordo sottoscritto in data successiva alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, con cui la capitalizzazione sarebbe stata pattuita, nonché il periodo in riferimento al quale il c.t.u. aveva utilizzato il tasso contestato.

Quanto alle conseguenze dell'accertamento della natura usuraria degl'in- teressi applicati, la Corte ha rilevato che il c.t.u. non aveva ritenuto non do- vuti gl'interessi a debito, ma si era limitato ad escluderne la capitalizzazione; ha confermato inoltre la legittimità dell'inclusione della commissione di mas- simo scoperto nella determinazione del TEG, aggiungendo che l'appellante non aveva allegato che l'applicazione della stessa non avesse determinato il superamento del tasso soglia, né che la relativa eccedenza potesse essere compensata con il margine residuo degl'interessi.

Ha escluso infine che la sentenza di primo grado avesse omesso di pro- nunciare in ordine alla domanda di pagamento dell'importo dovuto per titoli insoluti, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato specificamente i docu- menti prodotti a sostegno della stessa, ed escludendo la possibilità di ritenere il creditonon contestato.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].M'Edil, la D'Auria e il Marrazzo hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo di non aver dedotto la nullità della c.t.u. per tutte le ragioni indicate dalla Corte d'appello, ma di essersi limitata a dolersi dell'utilizzazione da parte del consulente di estratti conto irritualmente prodotti dalla controparte.

Aggiunge che, nel rilevare la generi- cità della predetta censurae di quella concernente il calcolo del TEG, la sen- tenza impugnata non ha considerato che nell'atto di appello erano stati pun- tualmente indicati gli estratti conto ritualmente prodotti ed era stata eviden- ziata l'incomprensibilità degli allegati alla relazione di consulenza, da cui avrebbero dovuto desumersi le modalità di calcolo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 166, 167 e 345 cod. proc. civ. e dello art. 24 Cost., osservando che, nel rilevare la novità dei fatti allegati a soste- gno dell'eccezione di prescrizione, la Corte d'appello non ha considerato che essa ricorrente si era limitata a specificare il periodo da prendere in conside- razione ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 cod. proc. civ.e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel ritenere nuova la que- stione riguardante la capitalizzazione degli interessi a credito, la Corte d'ap- pello ha travisato il senso della censura proposta da essa ricorrente, riflet- tente invece il mancato computo degl'interessi debitori regolarmente pattuiti.

Aggiunge che, nel reputare generica la censura, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'esplicito richiamo nell'atto di appello delle lettere di con- cessione del fido e del documento di sintesi recante l'indicazione delle relative condizioni.

4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art t . 1815, secondo comma, e 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostenendo che, nel disattendere la censura riflettente il mancato computo degl'interessi a debito, la Corte d'appello non ha considerato che l'accerta- mento della natura usuraria degl'interessi comporta l'azzeramento degli stes- si, e non già l'esclusione della capitalizzazione.

Osserva inoltre chela senten- za impugnata, pur avendo escluso la legittimità del computo della commis- sione di massimo scoperto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ha rigettato la censura proposta al riguardo, dando atto dell'inadem- pimento di oneri di allegazione e di prova nongravanti a carico di essa ricor- rente.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., affer- mando che la Corte d'appello ha omesso di statuire in ordine all'inammissibi- lità della domanda di restituzione proposta dagli attori, eccepita da essa ri- corrente in relazione alla mancata effettuazione di qualsiasi pagamento da parte degli stessi. 6.Il primo motivo, avente ad oggetto la ritenuta genericità del motivo di appello riguardante la c.t.u., è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di pro- cedere all'esame diretto dell'atto di appello, testualmente riportato in parte quaa corredo del motivo di ricorso: da esso si evince che, a sostegno dell'im- pugnazione,la ricorrente aveva dedotto da un lato la nullità della c.t.u., in quanto espletata mediante l'utilizzazione di estratti conto irritualmente pro- dotti in giudizio, e dall'altro l'omesso esame da partedel Tribunale delle cri- tiche da essa rivolte all'operato del c.t.u.

Il motivo risultava adeguatamente circostanziato sotto entrambi i profili, avendo l'appellante precisato, in rela- zione al primo aspetto,che gli unici estratti conto ritualmente prodotti erano quelli da essa stessa depositati unitamente alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., ed avendo invece sostenuto, in relazione al secondo aspetto,che nel calcolo del TEG il c.t.u. non aveva conteggiato gli interessi, le spese e la commissione di massimo scoperto effettivamente ad- debitati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma aveva autonomamente elaborato un conto scalare, sulla base del quale aveva poi verificato il superamento del tasso soglia.

Tali indicazioni, nella loro puntualità, dovevano ritenersi idonee a consentire di enucleare agevolmente le questioni sottoposte all'esame della Corte d'ap- pello, la quale, ragionando a contrario sulla base dei documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., avrebbe potuto iden- tificare senza difficoltà gli estratti conto di cui veniva denunciata l'irrituale produzione, e, tenendo conto degli esempi formulati a sostegno delle altre censure, avrebbe potuto individuare senza incertezze gli errori di calcolo ad- debitati al c.t.u.

Non può dunque ritenersi violato il principio di specificità dell'appello, il quale, non vertendosi in un'ipotesi d'impugnazione a critica vincolata, non esige che l'appellante alleghi, e tanto meno che riporti analiticamente, gli elementi di giudizio invocati o quelli investiti dalle proprie censure, risultando sufficiente che egli esponga il punto sottoposto a riesame in modo tale che il giudice di secondo grado sia messo in condizione di cogliere (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) la natura, il senso e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.

II, 19/03/2019, n. 7675).

L' art. 342 cod. proc. civ. , nel testo riformulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla legge7 agosto 2012, n. 134, posto anche in relazione con la natura del giu- dizio di appello, tutt'ora configurabile come revisio prioris instantiae,va infatti interpretatonel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inam- missibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata,e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzazionedi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado(cfr. Cass., Sez.

Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez.

VI, 30/05/2018, n. 13535).7.

E' altresì fondato il secondo motivo, riguardante la novità dei fatti al- legati a sostegno dell'eccezione di prescrizione.

Non può infatti condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza im- pugnata, secondo cuil'esame della predetta eccezione doveva ritenersi pre- cluso dall'intervenuta modificazione della versione dei fatti fornita dall'appel- lante, che in sede di gravame aveva fatto valere la natura solutoria delle sole rimesse effettuate sui conti correnti nel periodo in cui gli stessi non erano statiassistiti da alcuna forma di affidamento, mentre in primo grado aveva negato la natura solutoria di tutte le rimesse, sostenendo che tutti i conti correnti erano assistiti da apertura di credito.Pur dovendosi dare atto di una certa contraddittorietà dei due assunti, riflettenti rispettivamente l'insussi- stenza di affidamenti, quanto meno per una parte della durata dei rapporti di conto corrente, e la sussistenza degli stessi per l'intera durata dei rapporti, deve escludersi che tale mutamento di linea difensiva da parte dell'appellante abbia comportato una significativa modificazione del tema d'indagine pro- spettato in primo grado, tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimentodel contraddittorio.

In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, questa Corte ha infatti affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che intenda opporre al correntista la prescrizione dell'azione può ritenersi soddisfatto mediante l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita- mente alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indi- cazione delle rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez.

Un., 13/06/ 2019, n. 15895; Cass., Sez.

VI, 5/07/2022, n. 21225; Cass., Sez.

III, 11/03/ 2020, n. 7013).Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide quindi sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso,indipen- dentemente dalla natura deisingoli versamenti e dalla stessa esistenza di un a apertura di credito: la distinzione concettualeesistente tra le diverse tipologie di versamento impone al giudicesoltanto di verificare, ai fini della decisione in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, se il conto sia assistito da un affidamento, ed in caso positivo di selezionare giuridicamente le ri- messe che assumano concreta rilevanza ai finidella ripetizione dell'indebito (cfr. Cass., Sez.

I, 6/12/2019, n. 31927; 30/01/2019, n. 2660; Cass., Sez.

VI, 26/07/2017, n. 18581).

Conseguentemente, può ritenersi che il mutamento di linea difensiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], che dopo aver sostenuto in primo grado la natura ripristi- natoria di tutte le rimesse effettuate suiconti correnti, ha dedotto in sede di gravame la natura solutoria di alcune di esse, si sia risoltonella modificazione di un'allegazione di fatto sostanzialmente ininfluente ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione, e per ciò solo inidonea a comportarne l'inam- missibilità ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.

8. E' fondato anche il terzo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della questione riguardante la capitalizzazione degli interessi a credito.

Con il terzo motivo di appello, riportato testualmente nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver rilevato che il contratto di conto corrente non prevedeva la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degl'interessi, aveva recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., il quale, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva escluso la capitalizzazione dei soli interessia debito, computando invece quella degl'interessi a credito : in proposito, peraltro, essa non aveva contestato l'esclusione della capitalizza- zione, ritenuta giustificata dal richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., 2/12/2010, n. 24418), ma aveva fatto rilevare che, sullabase del medesimo principio, il c.t.u. era giunto addirittura ad escludere totalmente dal conteggio gl'interessi debitori.

Indipendentemente dalla sua fondatezza, il motivo aveva un contenuto oggettivamente diversoda quello attribuitogli dalla Corte d'appello, la quale, nel ritenere che l'appellante avesse censurato l'esclusione della capitalizza- zione degl'interessi a debito, anziché il mancato computo degl'interessi sem- plici, si è pronunciata su una questione diversa da quella proposta dall'appel- lante, affermandone oltretutto la novità, senza considerare che entrambe le questioni risultavano comprese nel thema decidendum deli neato dalle do- mande reciprocamente proposte dalle parti.

Le contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla legittimità della misura degl'interessi e della capitalizza- zione applicate sul conto corrente e la domanda di accertamento del credito proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:PERSONA], imponendo di procedere al rical- colo del saldo finale sulla base delle condizioni legittimamente applicabili, e quindi con l'esclusione degli addebiti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per interessi usu- rari e per capitalizzazione non consentita, ma anche con il conteggio degl'in- teressi effettivamente dovuti in virtù delle pattuizioni intercorse tra le parti.

In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha infatti affermato che, ove il correntista lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo al periodo anteriore all'en- trata in vigore della citata delibera CICR, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.1283 cod. civ., deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto, senza operare alcuna capitalizzazione, ma calcolando comunque gli interessi a debito del correntista (cfr. Cass., Sez.

I, 13/10/2017, n. 24156; 17/08/ 2016, n. 17150; Cass., Sez.

III, 14/03/2013, n. 6550).

9. L'accoglimento delle predette censure, imponendo alla Corte territo- riale di pronunciarsi in ordine alla fondatezza delle censure dichiarate inam- missibili dalla sentenza impugnata, e di procedere,in caso di accoglimento delle stesse, alla rideterminazione del saldo dei conti correnti, sulla base degli elementi eventualmente risultanti da nuovi accertamenti di fatto, comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, riguardanti le modalità di cal- colo degl'interessi e l'ammissibilità della domanda direstituzione delle somme pagate.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà, in diversa compo- si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24765/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di man- dataria della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare della ditta BRU.M'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 2773/19, depositata il 22 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].M'Edil di [OSCURATO:PERSONA], intestataria di un conto corrente or- dinario e di un conto anticipi su fatture presso l'[OSCURATO:SOCIETA]., la convenne in giudizio, per sentir dichiarare non dovute le somme illegittimamente adde- bitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degl'interessi, commissione di massimo scoperto e tassi d'interesse usurari, con la conseguente ridetermi- nazione degl'importi a credito e a debito e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di man- dataria dell'[OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento del proprio credito nei confronti della correntista e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono inoltre i fideiussori, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. 1.1. Con sentenza del 14 gennaio 2014,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, accolse parzialmente la do- mandaprincipale e quella riconvenzionale, condannando l'[OSCURATO:SOCIETA] al paga- mento della somma di Euro 92.337,09, oltre interessi, in favore della Bru.M'E- dil, e quest'ultima, la D'Auria e il Marrazzo al pagamento della somma di Euro 48.000,00, oltre interessi. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] è statarigettata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 22 maggio 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della c.t.u. espletata in primo grado, rilevando che il consulente aveva ritual- mente inviato la bozza della relazione al consulente della [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fatto pervenire osservazioni, ed aggiungendo che, in quanto avente carattere relativo, la nullità avrebbe dovuto essere fatta valere nel primo atto successivo al deposito della relazione. Premesso inoltre chele censure mosse alla relazione non comportavano la nullità della c.t.u., ne ha rilevato la gene- ricità, osservando che l'appellante a)non aveva indicato gli estratti conto che il c.t.u. non avrebbe dovuto esaminare né allegato una discordanza tra i do- cumenti prodotti dalle parti, b)non aveva chiaramente censurato le modalità di calcolo e la determinazione del TEG, c)non aveva indicato i periodi in cui si sarebbe dovuta verificare l'entità degli sconfinamenti, ai fini della determi- nazione del tasso soglia, e d)non aveva indicato in quale parte della ricostru- zione il c.t.u. aveva provveduto all'azzeramento del saldo. La Corte ha ritenuto poi inammissibili le censure riguardanti il rigetto della eccezione di prescrizionee la capitalizzazione dei soli interessi a credito, os- servando che a sostegno della prima l'appellante aveva allegato l'insussi- stenza di qualsiasi affidamento, laddove in primo grado aveva negato la na- tura solutoria dei versamenti effettuati dalla correntista, mentre la seconda non era stata proposta in primo grado. Ha ritenuto invece generiche le cen- sure riguardanti la capitalizzazione degl'interessi a debito e l'individuazione del tasso d'interesse,rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso d'indicare l'ac- cordo sottoscritto in data successiva alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, con cui la capitalizzazione sarebbe stata pattuita, nonché il periodo in riferimento al quale il c.t.u. aveva utilizzato il tasso contestato. Quanto alle conseguenze dell'accertamento della natura usuraria degl'in- teressi applicati, la Corte ha rilevato che il c.t.u. non aveva ritenuto non do- vuti gl'interessi a debito, ma si era limitato ad escluderne la capitalizzazione; ha confermato inoltre la legittimità dell'inclusione della commissione di mas- simo scoperto nella determinazione del TEG, aggiungendo che l'appellante non aveva allegato che l'applicazione della stessa non avesse determinato il superamento del tasso soglia, né che la relativa eccedenza potesse essere compensata con il margine residuo degl'interessi. Ha escluso infine che la sentenza di primo grado avesse omesso di pro- nunciare in ordine alla domanda di pagamento dell'importo dovuto per titoli insoluti, osservando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato specificamente i docu- menti prodotti a sostegno della stessa, ed escludendo la possibilità di ritenere il creditonon contestato. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].M'Edil, la D'Auria e il Marrazzo hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 342 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo di non aver dedotto la nullità della c.t.u. per tutte le ragioni indicate dalla Corte d'appello, ma di essersi limitata a dolersi dell'utilizzazione da parte del consulente di estratti conto irritualmente prodotti dalla controparte. Aggiunge che, nel rilevare la generi- cità della predetta censurae di quella concernente il calcolo del TEG, la sen- tenza impugnata non ha considerato che nell'atto di appello erano stati pun- tualmente indicati gli estratti conto ritualmente prodotti ed era stata eviden- ziata l'incomprensibilità degli allegati alla relazione di consulenza, da cui avrebbero dovuto desumersi le modalità di calcolo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 166, 167 e 345 cod. proc. civ. e dello art. 24 Cost., osservando che, nel rilevare la novità dei fatti allegati a soste- gno dell'eccezione di prescrizione, la Corte d'appello non ha considerato che essa ricorrente si era limitata a specificare il periodo da prendere in conside- razione ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 cod. proc. civ.e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel ritenere nuova la que- stione riguardante la capitalizzazione degli interessi a credito, la Corte d'ap- pello ha travisato il senso della censura proposta da essa ricorrente, riflet- tente invece il mancato computo degl'interessi debitori regolarmente pattuiti. Aggiunge che, nel reputare generica la censura, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'esplicito richiamo nell'atto di appello delle lettere di con- cessione del fido e del documento di sintesi recante l'indicazione delle relative condizioni. 4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art t . 1815, secondo comma, e 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostenendo che, nel disattendere la censura riflettente il mancato computo degl'interessi a debito, la Corte d'appello non ha considerato che l'accerta- mento della natura usuraria degl'interessi comporta l'azzeramento degli stes- si, e non già l'esclusione della capitalizzazione. Osserva inoltre chela senten- za impugnata, pur avendo escluso la legittimità del computo della commis- sione di massimo scoperto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ha rigettato la censura proposta al riguardo, dando atto dell'inadem- pimento di oneri di allegazione e di prova nongravanti a carico di essa ricor- rente. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., affer- mando che la Corte d'appello ha omesso di statuire in ordine all'inammissibi- lità della domanda di restituzione proposta dagli attori, eccepita da essa ri- corrente in relazione alla mancata effettuazione di qualsiasi pagamento da parte degli stessi. 6.Il primo motivo, avente ad oggetto la ritenuta genericità del motivo di appello riguardante la c.t.u., è fondato. La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di pro- cedere all'esame diretto dell'atto di appello, testualmente riportato in parte quaa corredo del motivo di ricorso: da esso si evince che, a sostegno dell'im- pugnazione,la ricorrente aveva dedotto da un lato la nullità della c.t.u., in quanto espletata mediante l'utilizzazione di estratti conto irritualmente pro- dotti in giudizio, e dall'altro l'omesso esame da partedel Tribunale delle cri- tiche da essa rivolte all'operato del c.t.u. Il motivo risultava adeguatamente circostanziato sotto entrambi i profili, avendo l'appellante precisato, in rela- zione al primo aspetto,che gli unici estratti conto ritualmente prodotti erano quelli da essa stessa depositati unitamente alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., ed avendo invece sostenuto, in relazione al secondo aspetto,che nel calcolo del TEG il c.t.u. non aveva conteggiato gli interessi, le spese e la commissione di massimo scoperto effettivamente ad- debitati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma aveva autonomamente elaborato un conto scalare, sulla base del quale aveva poi verificato il superamento del tasso soglia. Tali indicazioni, nella loro puntualità, dovevano ritenersi idonee a consentire di enucleare agevolmente le questioni sottoposte all'esame della Corte d'ap- pello, la quale, ragionando a contrario sulla base dei documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., avrebbe potuto iden- tificare senza difficoltà gli estratti conto di cui veniva denunciata l'irrituale produzione, e, tenendo conto degli esempi formulati a sostegno delle altre censure, avrebbe potuto individuare senza incertezze gli errori di calcolo ad- debitati al c.t.u. Non può dunque ritenersi violato il principio di specificità dell'appello, il quale, non vertendosi in un'ipotesi d'impugnazione a critica vincolata, non esige che l'appellante alleghi, e tanto meno che riporti analiticamente, gli elementi di giudizio invocati o quelli investiti dalle proprie censure, risultando sufficiente che egli esponga il punto sottoposto a riesame in modo tale che il giudice di secondo grado sia messo in condizione di cogliere (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) la natura, il senso e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2019, n. 7675). L' art. 342 cod. proc. civ. , nel testo riformulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla legge7 agosto 2012, n. 134, posto anche in relazione con la natura del giu- dizio di appello, tutt'ora configurabile come revisio prioris instantiae,va infatti interpretatonel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inam- missibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata,e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzazionedi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado(cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).7. E' altresì fondato il secondo motivo, riguardante la novità dei fatti al- legati a sostegno dell'eccezione di prescrizione. Non può infatti condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza im- pugnata, secondo cuil'esame della predetta eccezione doveva ritenersi pre- cluso dall'intervenuta modificazione della versione dei fatti fornita dall'appel- lante, che in sede di gravame aveva fatto valere la natura solutoria delle sole rimesse effettuate sui conti correnti nel periodo in cui gli stessi non erano statiassistiti da alcuna forma di affidamento, mentre in primo grado aveva negato la natura solutoria di tutte le rimesse, sostenendo che tutti i conti correnti erano assistiti da apertura di credito.Pur dovendosi dare atto di una certa contraddittorietà dei due assunti, riflettenti rispettivamente l'insussi- stenza di affidamenti, quanto meno per una parte della durata dei rapporti di conto corrente, e la sussistenza degli stessi per l'intera durata dei rapporti, deve escludersi che tale mutamento di linea difensiva da parte dell'appellante abbia comportato una significativa modificazione del tema d'indagine pro- spettato in primo grado, tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimentodel contraddittorio. In tema di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, questa Corte ha infatti affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che intenda opporre al correntista la prescrizione dell'azione può ritenersi soddisfatto mediante l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita- mente alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indi- cazione delle rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/ 2019, n. 15895; Cass., Sez. VI, 5/07/2022, n. 21225; Cass., Sez. III, 11/03/ 2020, n. 7013).Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide quindi sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso,indipen- dentemente dalla natura deisingoli versamenti e dalla stessa esistenza di un a apertura di credito: la distinzione concettualeesistente tra le diverse tipologie di versamento impone al giudicesoltanto di verificare, ai fini della decisione in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, se il conto sia assistito da un affidamento, ed in caso positivo di selezionare giuridicamente le ri- messe che assumano concreta rilevanza ai finidella ripetizione dell'indebito (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31927; 30/01/2019, n. 2660; Cass., Sez. VI, 26/07/2017, n. 18581). Conseguentemente, può ritenersi che il mutamento di linea difensiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], che dopo aver sostenuto in primo grado la natura ripristi- natoria di tutte le rimesse effettuate suiconti correnti, ha dedotto in sede di gravame la natura solutoria di alcune di esse, si sia risoltonella modificazione di un'allegazione di fatto sostanzialmente ininfluente ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione, e per ciò solo inidonea a comportarne l'inam- missibilità ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. 8. E' fondato anche il terzo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della questione riguardante la capitalizzazione degli interessi a credito. Con il terzo motivo di appello, riportato testualmente nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver rilevato che il contratto di conto corrente non prevedeva la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degl'interessi, aveva recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., il quale, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva escluso la capitalizzazione dei soli interessia debito, computando invece quella degl'interessi a credito : in proposito, peraltro, essa non aveva contestato l'esclusione della capitalizza- zione, ritenuta giustificata dal richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418), ma aveva fatto rilevare che, sullabase del medesimo principio, il c.t.u. era giunto addirittura ad escludere totalmente dal conteggio gl'interessi debitori. Indipendentemente dalla sua fondatezza, il motivo aveva un contenuto oggettivamente diversoda quello attribuitogli dalla Corte d'appello, la quale, nel ritenere che l'appellante avesse censurato l'esclusione della capitalizza- zione degl'interessi a debito, anziché il mancato computo degl'interessi sem- plici, si è pronunciata su una questione diversa da quella proposta dall'appel- lante, affermandone oltretutto la novità, senza considerare che entrambe le questioni risultavano comprese nel thema decidendum deli neato dalle do- mande reciprocamente proposte dalle parti. Le contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla legittimità della misura degl'interessi e della capitalizza- zione applicate sul conto corrente e la domanda di accertamento del credito proposta in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:PERSONA], imponendo di procedere al rical- colo del saldo finale sulla base delle condizioni legittimamente applicabili, e quindi con l'esclusione degli addebiti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per interessi usu- rari e per capitalizzazione non consentita, ma anche con il conteggio degl'in- teressi effettivamente dovuti in virtù delle pattuizioni intercorse tra le parti. In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha infatti affermato che, ove il correntista lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo al periodo anteriore all'en- trata in vigore della citata delibera CICR, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art.1283 cod. civ., deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto, senza operare alcuna capitalizzazione, ma calcolando comunque gli interessi a debito del correntista (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; 17/08/ 2016, n. 17150; Cass., Sez. III, 14/03/2013, n. 6550). 9. L'accoglimento delle predette censure, imponendo alla Corte territo- riale di pronunciarsi in ordine alla fondatezza delle censure dichiarate inam- missibili dalla sentenza impugnata, e di procedere,in caso di accoglimento delle stesse, alla rideterminazione del saldo dei conti correnti, sulla base degli elementi eventualmente risultanti da nuovi accertamenti di fatto, comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, riguardanti le modalità di cal- colo degl'interessi e l'ammissibilità della domanda direstituzione delle somme pagate. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà, in diversa compo- si
Sentenza Cassazione n. 02372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris