CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90) e reiterativo di analoga censura cui la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4), conseguendone l'inammissibilità della censura proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Presidente