CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10349/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40667/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis (rectius: sexies) cod. strada dovendosi escludere che il sinistro sia avvenuto dopo le ore 22, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche preva- lenti per il mancato coinvolgimento di altri nel sinistro stradale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ed invero, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rite- nuto pacifico e non contestato lo stato di alterazione alcolica dell'imputato in oc- casione della guida dell'auto con la quale andava a collidere contro un palo. Ad avviso dei giudici, l'esito della misurazione del tasso alcolemico, superiore ai limiti di legge, trovava pieno riscontro nella condotta di guida non attenta che determi- nava autonomamente il sinistro; si doveva poi ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada atteso che il sinistro si verificava senz'altro dopo le ore 22.00. Su tale ultima questione, con motivazione logica e congrua, la Corte territo- riale ha già risposto allo speculare motivo propostole, evidenziando che nel verbale di intervento della [OSCURATO:PERSONA] si legge che la stessa è intervenuta con ur- genza sul luogo del sinistro alle ore 23.10; inoltre dalle dichiarazioni testimoniali del Sovr. Capo della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. verb. ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si evince che l'intervento era stato richiesto alle ore 22.50 dai Carabinieri, giunti sul posto "poco prima". Coerente, appare, pertanto, la conclusione per cui si deve ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 186.co. 2 sexies cod. strada atteso N. 40667/2023 R.G. che il sinistro si verificava senz'altro dopo le ore 22:00, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] veniva allertata dai Carabinieri alle ore 22:50 per un sinistro avvenuto "poco prima": tale espressione evidentemente esclude che il fatto possa essersi verificato un'ora prima della chiamata. 3.2. In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche preva- lenti, i giudici d'appello hanno motivatamente ritenuto che il fatto in questione fosse di significativa gravità sia per il tasso rilevante di alcolemia che per la pro- duzione di un sinistro; e che il fatto che questo non avesse coinvolto altri fosse circostanza del tutto occasionale che non può essere assunta ad elemento in fa- vore del reo. Pertanto -secondo i giudici di appello- appare anche troppo benevola l'appli- cazione dell'art. 62 bis cod. pen. nei termini disposti dal primo giudice, anche te- nuto conto del precedente specifico del quale risulta gravato l'imputato. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; con?. Sez. 2 n. 31543 de11 18/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, N. 40667/2023 R.G. Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in