CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ERVP7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 54 cod. pen. La Corte territoriale, in linea con le valutazioni del Tribunale, ha escluso l'invocata scrinninante dello stato di necessità sul rilievo, plausibile in fatto e giuridicamente corretto, che lo stesso imputato, il quale non aveva nemmeno dichiarato, in sede di interrogatorio, di essere ritornato in Italia per timore della pandemia da Covid 19, non assolto all'onere di allegazione operante in materia di cause di giustificazione (ex multis da ultimo Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 - 01 che ha precisato che l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata). Ha opportunamente aggiunto che, in ogni caso, nell'epoca di riferimento l'Italia era uno dei paesi vicini all'Albania con più contagi. La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con l'esclusione delle attenutati generiche ed il riconoscimento della recidiva, è stata adeguatamente giustificata con la gravità del fatto (inosservanza del decreto di espulsione emesso di recente con l'adozione di cautele utili ad evitare l'identificazione) e la personalità negativa dell'imputato (già gravato da precedenti penali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 m