CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21163-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo le sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose; Lette le memorie depositate telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, il 12 agosto 2024 e il 4 settembre 2024, memorie che non contengono argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate quanto all'inammissibilità dei ricorsi; Considerato che tutti e sei i motivi di ricorso — con i quali i ricorrenti denunziano la violazione della legge penale e processuale per assenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, della qualifica di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] e del nesso causale tra condotta omissiva e verificazione dell'evento, nonché in ordine alla omessa valutazione di una prova decisiva ai fini dell'assoluzione degli imputati quale l'utilizzo di mezzi propri per il finanziamento della società non superano il vaglio di ammissibilità perché: -2( si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 2. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seguenti); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci