CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 22348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione viStio atui s sente'n1:: esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle.. confor,ni .se.'-ritenze di merito dei reato di cui all'art. 187 cod. strada, per essersi posto alla guida di un ve:coic o stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti, con ie aggravanti ci, avere commesso li fatto in orario notturno e di avere provocato un incidente strade:ie. :-ilevatc., che, o mo e ji - 7'(-1;Sa COri t eSZE..-: 'affermazione d, pance responsabilità deducendo o ',3fhcerza di prove in ordine alla circostanza che ricori-ente s: trovasse alio g ,.j.da del veicolo al momento dei fatto; vizio di motivazione in re.iazione a: trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione deiie c;rcostanze attenuanti generiche. Considerato che le de.duzion. sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, ci vizio di legittimità, concernendo realtà a ricostruzione e I3 vaiptazlone dei fatto, nonché l'apprezzamento del matE.r:,7,!e del diud:zio rim,essi alla esclusiva compecenza deiia Corte di appeilo, cne ne fornito, unitamente ai primo giudice, una conarde e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di ii-iferenza, 2spressi r, un ragionamento fondato su condivisIi:: I P del in d! b;ddizio di cassazione, sono precluse al giudice o. iegl•itinnità e Tllettipna c el.:meriti di fatto posti a fondamento della acminn.ppcta e l adcizione di nuovi e diversi parametri d: ricostruzlone e valutazione dei fatti, indicati da: ricorrente come maggiormente piausibW o dotati di una miglore capacità esp!icativa rispetto a queih adottat dal diudirr, dei merito ,'da Sez. 6 ., n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, P.v. 280601). Considerata„ quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pene in ,coricreto irrogoAta, di poco superiore al minimo; edittale„ e ;a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente ir,otivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza ;a negativa :personalità deii .,,TiT);_itatc„ gravato da plurimi preceder:ti penali, e l'entiirà dei fatico. Considerato che, ai deila concessione del beneficio invocato, non richiesto a giuri:ce di merito la considerazione di tutti oli elementi all'uopo valutabiii Contenuti nell'art. 133 cod.. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno d: essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Se7, 9, n, 23903 del 13/07/2020, Re. 279549 - 02:"Ai fine di ritenere escludere :e Ci ;'-C3Silarie generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tre i elemeriti dall'art. 133 cod. pen., queiio che ritiene crcva:e nt ce a.-,itto a determinzrire. o meno I riconoscimento dei beneficio, sicché anche un soio elemento attinente-, alla personalità del colpevole o all'entità de: reatoeL. al ie modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); cwisiderato che, CCi cftuc.'zio i cassazione, è inammissibile ia censura che mir, valut‘2,z,cirie ccc cond; :uità deir3 pena ia cui determinazione noir, sia frutto d' mero arbLno p 2 cri radipnamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, l7era,Tio ., R.v. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagc.-ìmento delle spese processuali e della somma di e.,Jno trei-nila in favore della Cassa delle ammende. 0„ TPHaniara lnamnnissibic i.corsc: e cor. danna ii ricorrente a; pagamento celle spese oroct,-s.sual . curo tremiia in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2026 i,..; \ f o estensonw. - [OSCURATO:PERSONA] ente , , , ,.,. ll,la-iarosai- :n..,i.2 ,-- gi4 C pa, i ,, . . uon Ferranti AT i26 el