Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 34485/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1198/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice - R.G.N. 18417/2025 [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Rovigo, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai beni intestati a terzi ed ha rigettato nel resto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nell’ambito di indagini svolte nei suoi confronti in relazione ai reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 4,5,6, e 7).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34485/2025 Roma, lì, 22/10/2025

2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 324 cod.proc.pen. ove è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo proposto dall’indagato non proprietario dei beni sequestrati.

Segnala il ricorrente che la questione è oggetto di un contrasto interpretativo per la soluzione del quale è stata rimessa la decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, evidenziando che la sezione rimettente ha osservato come fosse necessario interrogarsi non di certo sulla possibilità di prescindere da un interesse dell'indagato che formula istanza di riesame, ma sulla consistenza da riconoscersi a detto interesse.

La Sezione rimettente si è interrogata sulla possibilità di ritenere ammissibile il gravame avanzato dal solo indagato qualora lo stesso contesti la legittimità strutturale del provvedimento di sequestro dolendosi dell'insussistenza dei reati, dalla cui soluzione positiva deriverebbe l’ammissibilità del riesame avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai beni di proprietà di terzi (autovetture e immobile sito in Solesino).

2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo introdotto dall’art. 52 comma 1, legg. g) del d.l. n. 69 del 2013, in relazione alla confiscabilità della prima casa con riguardo all’immobile sito in Crotone in comunione in parti uguali con il fratello [OSCURATO:PERSONA], unico cespite di proprietà dell’indagato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato.

Come ha rilevato il ricorrente, la questione se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, è stata oggetto di contrasto interpretativo che è stato risolto dalle Sezioni Unite, all’udienza del 25 settembre 2025, che hanno affermato il seguente principio: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” (cfr. inf. prov. n. 15 del 2025).

5. Quanto al caso in esame, il Tribunale cautelare ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Sezione rimettente indicava maggioritario, secondo cui l’indagato non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare istanza di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., può proporre il gravame solo se abbia un concreto e interesse attuale all’impugnazione che deve corrispondere al risultato tipicizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale che va individuato nella restituzione del bene.

Ma, ha aggiunto che il dubbio interpretativo che aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non investiva la decisione concreta sul rilievo che l’indagato, non titolare dei beni sottoposti a sequestro (autovettura [OSCURATO:PERSONA] intestata alla società Edilmax, autovettura Porche intestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e immobile in Solesino intestato a [OSCURATO:PERSONA]) aveva unicamente allegato quale interesse all’impugnazione la mera restituzione dei beni cioè l’interesse a vedersi rimpinguato il patrimonio famigliare (cfr. pag. 19), circostanza che, secondo il provvedimento impugnato, era unicamente diretta ad ottenere la restituzione dei beni di cui non aveva alcun titolo per la restituzione in quanto appartenenti a terzi.

Il ricorrente non aveva allegato, in allora, al momento della presentazione dell’istanza di riesame, alcun concreto interesse all’impugnazione correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, in quanto, secondo il provvedimento impugnato, egli, pur rappresentando di aderire all’orientamento minoritario e più risalente a mente del quale l’indagato sarebbe sempre legittimato a proporre istanza di riesame indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o di un terzo, aveva allegato unicamente l’interesse alla restituzione dei beni a sé medesimo.

Consegue, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di cui si conosce al momento l’informazione provvisoria, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La censura di violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, che secondo la prospettazione propugnata dal ricorrente impedisce la confisca (e prima il sequestro) della c.d. prima casa del debitore, non è fondata.

E’ orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, e riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Piscopo, Rv. 278275 – 01, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022 – 01, Sez. 3, n. 5608 del 20/10/2020, Telesca non mass.; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo non mass.).

Premesso che, come osservato dalla citata pronuncia Piscopo, dalla formulazione letterale della norma emerge, in primo luogo, che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore".

Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di "prima casa", perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.

Ne consegue che, per invocare l'applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato è la sua "prima casa", perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.

E già sotto questo profilo la censura non coglie nel segno.

In ogni caso, prosegue la citata sentenza, “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo.

Né, a ben vedere, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco”.

Anche la successiva pronuncia n. 5608/2021, Telesca, si è posta sulla stessa linea giurisprudenziale ribadendo che la disposizione di cui all’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ristretto ambito (cfr. Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, M., Rv. 274145).

Si è chiarito nella citata pronuncia che il principio dell'inapplicabilità del limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Che, in specie, non sussiste.

In conclusione, si deve ribadire che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell'art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 - nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.

Consegue l’infondatezza del motivo di ricorso anche con riguardo al profilo della confiscabilità di un bene in comunione, che, peraltro, non è preclusa in quanto è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell'immobile di piena proprietà dell'indagato, ben potendo il vincolo essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare (Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, Carelli, Rv. 279867 – 01).

7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 26/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1198/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice - R.G.N. 18417/2025 [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Rovigo, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai beni intestati a terzi ed ha rigettato nel resto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nell’ambito di indagini svolte nei suoi confronti in relazione ai reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 4,5,6, e 7). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34485/2025 Roma, lì, 22/10/2025 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 324 cod.proc.pen. ove è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo proposto dall’indagato non proprietario dei beni sequestrati. Segnala il ricorrente che la questione è oggetto di un contrasto interpretativo per la soluzione del quale è stata rimessa la decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, evidenziando che la sezione rimettente ha osservato come fosse necessario interrogarsi non di certo sulla possibilità di prescindere da un interesse dell'indagato che formula istanza di riesame, ma sulla consistenza da riconoscersi a detto interesse. La Sezione rimettente si è interrogata sulla possibilità di ritenere ammissibile il gravame avanzato dal solo indagato qualora lo stesso contesti la legittimità strutturale del provvedimento di sequestro dolendosi dell'insussistenza dei reati, dalla cui soluzione positiva deriverebbe l’ammissibilità del riesame avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai beni di proprietà di terzi (autovetture e immobile sito in Solesino). 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo introdotto dall’art. 52 comma 1, legg. g) del d.l. n. 69 del 2013, in relazione alla confiscabilità della prima casa con riguardo all’immobile sito in Crotone in comunione in parti uguali con il fratello [OSCURATO:PERSONA], unico cespite di proprietà dell’indagato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato. Come ha rilevato il ricorrente, la questione se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, è stata oggetto di contrasto interpretativo che è stato risolto dalle Sezioni Unite, all’udienza del 25 settembre 2025, che hanno affermato il seguente principio: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” (cfr. inf. prov. n. 15 del 2025). 5. Quanto al caso in esame, il Tribunale cautelare ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Sezione rimettente indicava maggioritario, secondo cui l’indagato non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare istanza di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., può proporre il gravame solo se abbia un concreto e interesse attuale all’impugnazione che deve corrispondere al risultato tipicizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale che va individuato nella restituzione del bene. Ma, ha aggiunto che il dubbio interpretativo che aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non investiva la decisione concreta sul rilievo che l’indagato, non titolare dei beni sottoposti a sequestro (autovettura [OSCURATO:PERSONA] intestata alla società Edilmax, autovettura Porche intestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e immobile in Solesino intestato a [OSCURATO:PERSONA]) aveva unicamente allegato quale interesse all’impugnazione la mera restituzione dei beni cioè l’interesse a vedersi rimpinguato il patrimonio famigliare (cfr. pag. 19), circostanza che, secondo il provvedimento impugnato, era unicamente diretta ad ottenere la restituzione dei beni di cui non aveva alcun titolo per la restituzione in quanto appartenenti a terzi. Il ricorrente non aveva allegato, in allora, al momento della presentazione dell’istanza di riesame, alcun concreto interesse all’impugnazione correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, in quanto, secondo il provvedimento impugnato, egli, pur rappresentando di aderire all’orientamento minoritario e più risalente a mente del quale l’indagato sarebbe sempre legittimato a proporre istanza di riesame indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o di un terzo, aveva allegato unicamente l’interesse alla restituzione dei beni a sé medesimo. Consegue, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di cui si conosce al momento l’informazione provvisoria, l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La censura di violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, che secondo la prospettazione propugnata dal ricorrente impedisce la confisca (e prima il sequestro) della c.d. prima casa del debitore, non è fondata. E’ orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, e riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Piscopo, Rv. 278275 – 01, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022 – 01, Sez. 3, n. 5608 del 20/10/2020, Telesca non mass.; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo non mass.). Premesso che, come osservato dalla citata pronuncia Piscopo, dalla formulazione letterale della norma emerge, in primo luogo, che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore". Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di "prima casa", perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l'applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato è la sua "prima casa", perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili. E già sotto questo profilo la censura non coglie nel segno. In ogni caso, prosegue la citata sentenza, “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né, a ben vedere, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco”. Anche la successiva pronuncia n. 5608/2021, Telesca, si è posta sulla stessa linea giurisprudenziale ribadendo che la disposizione di cui all’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ristretto ambito (cfr. Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, M., Rv. 274145). Si è chiarito nella citata pronuncia che il principio dell'inapplicabilità del limite dell'espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Che, in specie, non sussiste. In conclusione, si deve ribadire che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell'art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 - nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma "l'unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato. Consegue l’infondatezza del motivo di ricorso anche con riguardo al profilo della confiscabilità di un bene in comunione, che, peraltro, non è preclusa in quanto è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell'immobile di piena proprietà dell'indagato, ben potendo il vincolo essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare (Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, Carelli, Rv. 279867 – 01). 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 26/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34485/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris