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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20955/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2198/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentat i e difes i d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ai fini del presente ricorso in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce a l ricorso ; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3401/22/2015, depositata il 12.06.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava gli appelli riuniti proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, avverso le sentenze della CTP di Roma, con le quali erano stati rigettat i distinti ricorsi proposti dai predetti contribuenti avverso altrettanti avvisi di accertamento, con cuierano stati recuperati a tassazione, nei confronti della società, per l’anno 2006,costi ritenuti afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e, nei confronti dei soci, il maggior reddito imponibile d a partecipazione ai sensi dell’art. 5 TUIR; -dalla sentenza impugnata si evince che: -i costi recuperati erano relativi all’acquisto di un sito Web; -l’eccezione di inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento, in quanto asseritamente firmati da dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, privi della qualifica di dirigente, era infondata, in quanto doveva essere fatta valere conil ricorso introduttivo; - anche l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati era priva di fondamento, dato che le riprese risultavano chiaramente incentrate sulla ritenuta inconferenza delle ragioni addotte dalla società e dai soci in ordine alla documentazione contabile prodotta in relazione alle operazioni considerateinesistenti; - nel merito, l’Agenzia aveva ricavato la prova della inesistenza delle operazioni da una serie di elementi, quali la sproporzione dei costi dedotti rispetto ai prezzi di mercato, la mancata attivazione e funzionamento del sito, la mancata presentazione, da parte del fornitore, della dichiarazione dei redditi, l’incongruità contabile tra le indicazioni presenti sulle fatture emesse nel 2006, che risultavano tutte pagate, e i pagamenti, risultando eseguito nel 2006 un unico pagamento, per contanti, mentre gli altri venivano effettuati nel 2007, sempre in contanti e con cadenza mensile;- le agevolazioni reclamate dai contribuenti ex art. 13 della l. n. 388 del 2000 esigevano, peraltro, un rigore contabile ancora più stringente, che nella specie non era stato rispettato; - rimaneva assorbita la ulteriore subordinata argomentazione dell’Ufficio circa la irregolare iscrizione del costo del sito Web da parte della società,in mancanza della pertinente documentazione contabile, in quanto la stessa presuppone l’esistenza dell’operazione; - la società contribuente e i soci impu gnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi , illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio, avanzata dai ricorrenti con la memoria, al fine valutare l’eventuale adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022, in quanto l’art. 1, comma 197 dell a l. n. 197 del 2022 prevede che le controversie definibili sono sospese solo se il contribuente presenta apposita richiesta di sospensione dichiarando altresì di volersi avvalere della definizione agevolata; -nella specie, invece, i ricorrenti hanno chie sto un mero differimento del giudizio, senza presentare una specifica richiesta di sospensione e senza dichiarare di volersi avvalere della definizione agevolata; -ciò posto, con i l prim o motiv o , i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 1 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 19 72 , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , censurando il rigetto dell’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento, in quanto sottoscritto da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, privo della qualifica di dirigente e di idonea delega;-il motivo è infondato per quanto riguarda la asserita nullità dell’atto impositivo perché sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, in quanto, come questa Corte ha più volte chiarito, “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002 - 2005, dicui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012” (Ca ss. 26/02/2020, n. 5177; conformi, ex plurimis, Cass. 10/12/2019, n. 32172; Cass.09/11/2015, n. 22800); - ne deriva che, per il mero effetto della richiamata pronuncia del giudice delle leggi sulla legittimità della qualifica dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto l'atto, non si produce la nullità degli accertamenti, eccepita dai contribuenti; - la censura relativa alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento impugnati per mancanza di idonea delega al funzionario che li ha firmati, è invece inammissibile; - il vizio denunciato, infatti, non determina la nullità dell’accertamento e non è rilevabile d’ufficio (Cass. 18.05.2018, n. 12313), ma deve essere eccepito dal contribuente fin dal primo atto introduttivo del giudizio; - occorre rammentare c he, secondo questa Corte, "in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto impositivo) non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo" (Cass. 23.06.2017, n. 15769); -nel processo tributario, il divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica sia alle domande che alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, che implica la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (Cass., 30.10.2018, n. 27562); - i contribuenti non hanno dimostrato di avere dedotto , con il ricorso introduttivo, l’eccezione riguardante l’asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato; - con il secondo motivo, deduc ono la violazione e falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 54, comma 2, e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, ritenendo gravi, pre c ise e concordanti le presunzioni indicate dall’Ufficio, omettendo di consideraregli elementi prodotti dai contribuenti e di valutare al cuni fatti decisivi, come la perizia giurata sulla congruità del prezzo, il provvedimento di irrogazione della sanzione in materia valutaria,che proverebbel’effettivo pagamento in contanti alla società fornitrice , la regolarità formale delle fatture e la circostanza che il mancato funzionamento del sito dipendeva dalla sospensione delle agevolazioni concesse per il commercio elettronico dal Ministero dello sviluppo economico, oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo; -il motivo è inammissibile sotto diversi profili;- nella parte in cui viene formulato come omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile per il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12.08.2014; - la censura è comunque inammissibile nel complesso, perchè mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U.27.12.2019, n. 34476); -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - questa Corte ha più volte affermato che, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); -nella specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi presuntivi posti alla base della ripresa fossero esaustivi e che i contribuenti non avessero adempiuto all’onere, a quel puntosu di loro gravante, di dimostrare l’effettiva esistenza del costo sopportato, la sua inerenza e la coincidenza, attraverso una corretta tenuta della contabilità, tra le operazioni originarie e quelle oggetto di addebito; -con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 TUIR, 2423, 2426 comma 2, 2427, comma 1 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto assorbita la questione della non corretta modalità di ammortamento, in quanto, potendosi dedurre i costi solo in quote costanti pluriennali, il recupero per l’anno 2006 doveva essere effettuato limitatamente alla quota di pertinenza, come riportata nel libro dei cespiti ammortizzabili e nella dichiarazione fiscale della società; - il motivo è inammissibile nella parte in cui viene formulato come omesso esame di un fatto decisivo, per le stesse ragioni indicate con riferimento al secondo motivo; -per il resto è inammissibile per difetto di autosufficienza; - a tale proposito occorre ribadire che, s ebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - non debba essere interpretat o, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. sez.

U, n. 8950 del 18/03/2022), il ricorso deve comunque indicare il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e deve specificamente segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, perchè l'esposizione dei motivi deve mettere comunque il giudice nelle condizioni di comprendere l'oggetto dellacontroversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa (Cass. n. 8117 del 2022); - nella specie , i contribuenti hanno omesso di riportare nel corpo del ricorso per cassazione la motivazione degli atti impositivi e le deduzioni contenute sul punto negli atti processuali, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla CTR; - il motivo sarebbe comunque inammissibile perché mira, a nche in questo caso, sotto l'apparente deduzione de i vizi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - con il quarto motivo, deduc ono l ’omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato la prova dell’avvenuto pagamento da parte della contribuente del costo relativo all’operazione ritenuta inesistente, non apprezzando sul punto la sanzione irrogata alla società in materia valutaria per i pagamenti in contanti; -anche detto motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate con riferimento al secondomotivo; - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00, oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2198/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentat i e difes i d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ai fini del presente ricorso in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce a l ricorso ; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3401/22/2015, depositata il 12.06.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava gli appelli riuniti proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, avverso le sentenze della CTP di Roma, con le quali erano stati rigettat i distinti ricorsi proposti dai predetti contribuenti avverso altrettanti avvisi di accertamento, con cuierano stati recuperati a tassazione, nei confronti della società, per l’anno 2006,costi ritenuti afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e, nei confronti dei soci, il maggior reddito imponibile d a partecipazione ai sensi dell’art. 5 TUIR; -dalla sentenza impugnata si evince che: -i costi recuperati erano relativi all’acquisto di un sito Web; -l’eccezione di inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento, in quanto asseritamente firmati da dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, privi della qualifica di dirigente, era infondata, in quanto doveva essere fatta valere conil ricorso introduttivo; - anche l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati era priva di fondamento, dato che le riprese risultavano chiaramente incentrate sulla ritenuta inconferenza delle ragioni addotte dalla società e dai soci in ordine alla documentazione contabile prodotta in relazione alle operazioni considerateinesistenti; - nel merito, l’Agenzia aveva ricavato la prova della inesistenza delle operazioni da una serie di elementi, quali la sproporzione dei costi dedotti rispetto ai prezzi di mercato, la mancata attivazione e funzionamento del sito, la mancata presentazione, da parte del fornitore, della dichiarazione dei redditi, l’incongruità contabile tra le indicazioni presenti sulle fatture emesse nel 2006, che risultavano tutte pagate, e i pagamenti, risultando eseguito nel 2006 un unico pagamento, per contanti, mentre gli altri venivano effettuati nel 2007, sempre in contanti e con cadenza mensile;- le agevolazioni reclamate dai contribuenti ex art. 13 della l. n. 388 del 2000 esigevano, peraltro, un rigore contabile ancora più stringente, che nella specie non era stato rispettato; - rimaneva assorbita la ulteriore subordinata argomentazione dell’Ufficio circa la irregolare iscrizione del costo del sito Web da parte della società,in mancanza della pertinente documentazione contabile, in quanto la stessa presuppone l’esistenza dell’operazione; - la società contribuente e i soci impu gnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi , illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio, avanzata dai ricorrenti con la memoria, al fine valutare l’eventuale adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022, in quanto l’art. 1, comma 197 dell a l. n. 197 del 2022 prevede che le controversie definibili sono sospese solo se il contribuente presenta apposita richiesta di sospensione dichiarando altresì di volersi avvalere della definizione agevolata; -nella specie, invece, i ricorrenti hanno chie sto un mero differimento del giudizio, senza presentare una specifica richiesta di sospensione e senza dichiarare di volersi avvalere della definizione agevolata; -ciò posto, con i l prim o motiv o , i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 1 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 19 72 , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , censurando il rigetto dell’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento, in quanto sottoscritto da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, privo della qualifica di dirigente e di idonea delega;-il motivo è infondato per quanto riguarda la asserita nullità dell’atto impositivo perché sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, in quanto, come questa Corte ha più volte chiarito, “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002 - 2005, dicui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012” (Ca ss. 26/02/2020, n. 5177; conformi, ex plurimis, Cass. 10/12/2019, n. 32172; Cass.09/11/2015, n. 22800); - ne deriva che, per il mero effetto della richiamata pronuncia del giudice delle leggi sulla legittimità della qualifica dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto l'atto, non si produce la nullità degli accertamenti, eccepita dai contribuenti; - la censura relativa alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento impugnati per mancanza di idonea delega al funzionario che li ha firmati, è invece inammissibile; - il vizio denunciato, infatti, non determina la nullità dell’accertamento e non è rilevabile d’ufficio (Cass. 18.05.2018, n. 12313), ma deve essere eccepito dal contribuente fin dal primo atto introduttivo del giudizio; - occorre rammentare c he, secondo questa Corte, "in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello, attesa la particolare natura del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione (nella specie, relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto impositivo) non ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo" (Cass. 23.06.2017, n. 15769); -nel processo tributario, il divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica sia alle domande che alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, che implica la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (Cass., 30.10.2018, n. 27562); - i contribuenti non hanno dimostrato di avere dedotto , con il ricorso introduttivo, l’eccezione riguardante l’asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato; - con il secondo motivo, deduc ono la violazione e falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 54, comma 2, e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, ritenendo gravi, pre c ise e concordanti le presunzioni indicate dall’Ufficio, omettendo di consideraregli elementi prodotti dai contribuenti e di valutare al cuni fatti decisivi, come la perizia giurata sulla congruità del prezzo, il provvedimento di irrogazione della sanzione in materia valutaria,che proverebbel’effettivo pagamento in contanti alla società fornitrice , la regolarità formale delle fatture e la circostanza che il mancato funzionamento del sito dipendeva dalla sospensione delle agevolazioni concesse per il commercio elettronico dal Ministero dello sviluppo economico, oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo; -il motivo è inammissibile sotto diversi profili;- nella parte in cui viene formulato come omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile per il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12.08.2014; - la censura è comunque inammissibile nel complesso, perchè mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U.27.12.2019, n. 34476); -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - questa Corte ha più volte affermato che, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); -nella specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi presuntivi posti alla base della ripresa fossero esaustivi e che i contribuenti non avessero adempiuto all’onere, a quel puntosu di loro gravante, di dimostrare l’effettiva esistenza del costo sopportato, la sua inerenza e la coincidenza, attraverso una corretta tenuta della contabilità, tra le operazioni originarie e quelle oggetto di addebito; -con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 TUIR, 2423, 2426 comma 2, 2427, comma 1 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto assorbita la questione della non corretta modalità di ammortamento, in quanto, potendosi dedurre i costi solo in quote costanti pluriennali, il recupero per l’anno 2006 doveva essere effettuato limitatamente alla quota di pertinenza, come riportata nel libro dei cespiti ammortizzabili e nella dichiarazione fiscale della società; - il motivo è inammissibile nella parte in cui viene formulato come omesso esame di un fatto decisivo, per le stesse ragioni indicate con riferimento al secondo motivo; -per il resto è inammissibile per difetto di autosufficienza; - a tale proposito occorre ribadire che, s ebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - non debba essere interpretat o, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. sez. U, n. 8950 del 18/03/2022), il ricorso deve comunque indicare il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e deve specificamente segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, perchè l'esposizione dei motivi deve mettere comunque il giudice nelle condizioni di comprendere l'oggetto dellacontroversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa (Cass. n. 8117 del 2022); - nella specie , i contribuenti hanno omesso di riportare nel corpo del ricorso per cassazione la motivazione degli atti impositivi e le deduzioni contenute sul punto negli atti processuali, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla CTR; - il motivo sarebbe comunque inammissibile perché mira, a nche in questo caso, sotto l'apparente deduzione de i vizi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e di violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - con il quarto motivo, deduc ono l ’omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato la prova dell’avvenuto pagamento da parte della contribuente del costo relativo all’operazione ritenuta inesistente, non apprezzando sul punto la sanzione irrogata alla società in materia valutaria per i pagamenti in contanti; -anche detto motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate con riferimento al secondomotivo; - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Maria e Luca, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00, oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulte
Sentenza Cassazione n. 20955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris