Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1107/2025
ECLI:EU:C:2025:894
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 13 novembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
773/23 P
[OSCURATO:PERSONA] (ECCA)
contro
[OSCURATO:PERSONA], SA,
[OSCURATO:PERSONA], SA,
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Interveniente non privilegiato – Associazione rappresentativa – Ricevibilità – Articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento »
I.
Introduzione
1.
Un’associazione che rappresenta l’industria fitosanitaria europea è intervenuta dinanzi al Tribunale a sostegno di un ricorso di annullamento di un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che non rinnova l’approvazione di una determinata sostanza in forza della normativa dell’Unione applicabile. Il ricorso è stato respinto.
2.
Ora l’associazione intende presentare ricorso contro la sentenza del Tribunale. Tale associazione è direttamente interessata da tale sentenza, come richiesto dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), affinché il suo ricorso sia ricevibile?
3.
Questa è una delle questioni fondamentali che si pongono nella presente causa.
II.
Fatti
4.
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ECCA») è un’associazione con sede a Bruxelles (Belgio) che rappresenta i produttori europei di prodotti fitosanitari (
2
).
5.
I prodotti fitosanitari sono disciplinati dalla normativa dell’Unione, compreso il regolamento n. 1107/2009 (
3
), che stabilisce norme armonizzate per l’approvazione delle sostanze attive e la loro immissione sul mercato (
4
). Tale regolamento istituisce un sistema misto, in cui le sostanze attive sono approvate a livello dell’Unione dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, mentre i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive approvate dall’Unione sono autorizzati a livello nazionale dagli Stati membri (
5
).
6.
Rileva nel caso di specie il fatto che l’approvazione di sostanze attive è limitata nel tempo, cosicché il loro ulteriore utilizzo richiede il rinnovo di tale approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] conformemente ai requisiti del regolamento n. 1107/2009 (
6
). Disposizioni specifiche relative alla procedura di rinnovo delle sostanze attive sono state altresì previste dal regolamento di esecuzione n. 844/2012 (
7
), con il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA], dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l’«EFSA») e degli Stati membri.
A.
Fatti che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale
7.
La sostanza attiva di cui trattasi nella presente causa è il clorpirifos metile (in prosieguo: il «CHP-metile»), utilizzato nei prodotti fitosanitari per il controllo degli organismi nocivi e per il trattamento dei cereali immagazzinati e dei depositi vuoti.
8.
Il CHP-metile è stato approvato per la prima volta per l’Unione nel 2006 (
8
) e la sua approvazione doveva scadere nel 2016 (
9
).
9.
Nel 2013 due società produttrici di CHP-metile – l’[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e la Dow AgroSciences Ltd – hanno presentato ciascuna una domanda di rinnovo dell’approvazione del CHP-metile.
10.
Ne è seguita la procedura di rinnovo del CHP-metile (
10
).
11.
In definitiva, con il regolamento di esecuzione 2020/17 (
11
), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non rinnovare l’approvazione del CHP-metile. Secondo tale regolamento, esistevano preoccupazioni riguardanti la genotossicità e la neurotossicità per lo sviluppo del CHP-metile, come esposte in due dichiarazioni dell’EFSA, che non potevano essere escluse. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non potesse essere dimostrato che i criteri di approvazione relativi agli effetti sulla salute umana di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatti.
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale
12.
Il 10 febbraio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA], una delle richiedenti del rinnovo del CHP-metile, congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA], SA, una società attiva nel mercato fitosanitario (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti»), ha proposto un ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione 2020/17, sulla base dell’articolo 263 TFUE, dinanzi al Tribunale. Esse lamentavano errori procedurali e sostanziali nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non rinnovare l’approvazione del CHP-metile, che rendevano illegittimo tale regolamento.
13.
L’ECCA ha chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamento. Il Tribunale ha accolto la domanda dell’ECCA, ritenendo che quest’ultima avesse dimostrato di avere un interesse all’esito della causa, come richiesto dal diritto dell’Unione (
12
). L’interesse dell’ECCA era basato sul fatto che essa rappresentava l’industria europea della protezione delle colture e che l’esito del procedimento era suscettibile di incidere sui suoi interessi collettivi, poiché si sosteneva che il regolamento di esecuzione 2020/17 avrebbe creato un precedente che avrebbe avuto un impatto su tale industria.
14.
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto integrale del ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti.
15.
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica francese e la Health and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «HEAL»), un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, hanno chiesto di intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha accolto tali domande(
13
).
16.
Con la sentenza impugnata (
14
), il Tribunale ha respinto tutte le censure in quanto infondate. Ciò includeva gli otto motivi dedotti dalle ricorrenti (
15
), nonché altri tre motivi dedotti dall’ECCA (
16
). Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso.
III.
Il procedimento dinanzi alla Corte
17.
Con la sua impugnazione proposta il 14 dicembre 2023, l’ECCA chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché il regolamento di esecuzione 2020/17. Essa chiede inoltre alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
18.
Nella sua comparsa di risposta depositata il 20 marzo 2024, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni dell’ECCA e chiede che l’impugnazione sia integralmente accolta.
19.
Nella sua comparsa di risposta, datata 22 marzo 2024, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’ECCA alle spese.
20.
Con comparsa di risposta depositata il 23 marzo 2024, la HEAL ha chiesto alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare dell’ECCA alle spese.
21.
Nella sua comparsa di risposta depositata l’8 aprile 2024, la Repubblica francese chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.
22.
L’ECCA ha depositato una replica il 22 luglio 2024 e l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una controreplica, rispettivamente, il 30 agosto 2024 e il 2 ottobre 2024.
23.
A norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di statuire senza tenere un’udienza di discussione.
IV.
Analisi
24.
Una delle questioni sollevate nella presente impugnazione (
17
) riguarda le condizioni alle quali un’associazione che ha partecipato al procedimento di primo grado in qualità di interveniente non privilegiato può proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
25.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno unicamente su tale questione.
26.
La Corte ha già esaminato la ricevibilità delle impugnazioni proposte da intervenienti non privilegiati, ma non quando una siffatta parte interveniente è un’associazione. La presente impugnazione offre quindi alla Corte l’occasione di precisare il requisito di cui all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto, secondo cui una parte interveniente non privilegiata deve essere direttamente interessata dalla sentenza del Tribunale, qualora tale parte interveniente sia un’associazione rappresentativa.
27.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla HEAL, contesta la ricevibilità dell’impugnazione in quanto l’ECCA non è direttamente interessata dalla sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto.
28.
L’ECCA fa valere che la sua impugnazione è ricevibile sulla base di due motivi. In primo luogo, l’ECCA, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], sostiene di soddisfare il requisito di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto, poiché tale sentenza ha un impatto significativo e immediato sui suoi interessi. In secondo luogo, l’ECCA sostiene di rappresentare, in qualità di associazione, gli interessi del suo membro [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto la legittimazione ad agire in giudizio. A tal riguardo, l’ECCA sostiene che le condizioni di ricevibilità per le associazioni di proporre un ricorso di annullamento a nome dei loro membri in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE dovrebbero essere applicate per analogia alle condizioni di ricevibilità di un’impugnazione proposta da associazioni in forza dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto.
29.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla HEAL, replica che gli argomenti dell’ECCA fondati sulle condizioni di ricevibilità previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE non possono essere accolti.
30.
La mia valutazione è strutturata come indicato di seguito. In primo luogo, esaminerò il diritto di intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione e l’interesse a intervenire delle associazioni rappresentative (A). In un secondo momento, esaminerò il rapporto tra l’interesse a intervenire degli intervenienti non privilegiati e il diritto di proporre impugnazione (B). In terzo luogo, esaminerò gli argomenti sollevati dall’ECCA relativi alla potenziale rilevanza delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE per il suo diritto di proporre impugnazione in quanto interveniente non privilegiato (C). In quarto e ultimo luogo, applicherò la mia analisi per concludere che l’ECCA ha il diritto di proporre impugnazione nella presente causa (D).
A.
L’interesse a intervenire delle associazioni rappresentative
31.
Anzitutto, l’intervento è un meccanismo procedurale specifico nei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione, che consente agli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, nonché a tutti i tipi di persone fisiche e giuridiche, comprese le associazioni, di unirsi volontariamente al procedimento affiancando una delle parti principali della controversia dinanzi a tali giudici. Poiché l’esito della causa può incidere su di essi, l’intervento consente ai giudici dell’Unione di tener conto del loro punto di vista per decidere la causa (
18
).
32.
Infatti, l’idea principale è che un interveniente può sostenere una delle parti, ma l’intervento non è una «porta posteriore» che gli consente di entrare nel procedimento in quanto parte stessa (
19
).
33.
Ciò è riflesso nelle norme processuali dell’Unione: ad esempio, le conclusioni dell’interveniente possono avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti, l’intervento è accessorio alla causa principale e l’interveniente «accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova» al momento dell’intervento (
20
).
34.
Le norme procedurali dell’Unione operano altresì una distinzione tra le parti intervenienti privilegiate e non privilegiate. Da un lato, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione sono intervenienti privilegiati, il che significa che essi possono intervenire in qualsiasi causa senza dover dimostrare un interesse alla soluzione della controversia (
21
). Dall’altro lato, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché le persone fisiche e giuridiche, comprese le associazioni, sono considerati parti intervenienti non privilegiate, il che significa che essi sono tenuti a dimostrare un interesse alla soluzione della controversia, conformemente all’articolo 40 dello Statuto, per essere autorizzati a intervenire in una controversia (
22
). Qualificherò tale requisito come «interesse a intervenire».
35.
La Corte ha dato un’interpretazione più ampia degli interessi a intervenire quando si tratta di associazioni rappresentative rispetto alle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto.
36.
Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, secondo costante giurisprudenza la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, deve essere intesa come un
interesse diretto e attuale
all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti.
I termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza. A tale proposito la Corte ha statuito che «occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia
direttamente colpito
dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire» (
23
).
37.
Tuttavia, tale giurisprudenza è sfumata per quanto riguarda le associazioni rappresentative. Secondo giurisprudenza costante, «
un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi
(…) Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione
, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale»
(
24
).
38.
Pertanto, l’interesse a intervenire di un’associazione rappresentativa non è necessariamente legato alla soluzione di una controversia particolare, ma può anche essere collegato al ragionamento che ha condotto il Tribunale a tale risultato.
39.
La Corte ha chiarito le ragioni per le quali ha inteso in senso più ampio l’interesse a intervenire delle associazioni rappresentative nel modo seguente: «Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento. (…) Orbene, a differenza delle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, le associazioni di categoria rappresentative possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non per difendere interessi individuali, bensì per difendere gli interessi collettivi dei propri membri.
Infatti, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi, interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia e può così consentire alla Corte di meglio valutare il contesto in cui una causa le viene sottoposta»
(
25
).
B.
Diritto degli intervenienti non privilegiati di proporre impugnazione
40.
Secondo le norme di procedura dell’Unione (
26
), un’impugnazione proposta dinanzi alla Corte contro una sentenza del Tribunale offre alle parti la possibilità di contestare la sentenza a causa di presunti errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua decisione, ai fini dell’annullamento totale o parziale di tale sentenza (
27
).
41.
L’articolo 56 dello Statuto impone due condizioni che gli intervenienti non privilegiati devono soddisfare per proporre un’impugnazione. La prima riguarda generalmente qualsiasi impugnazione, mentre la seconda riguarda specificamente gli intervenienti non privilegiati.
42.
La prima condizione è che la persona che intende proporre impugnazione risulti soccombente nella causa dinanzi al Tribunale. Ciò deriva dalla prima frase del secondo paragrafo dell’articolo 56 dello Statuto, secondo cui «[l]’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte
che sia rimasta
parzialmente o totalmente
soccombente
nelle sue conclusioni» (
28
). Il concetto di «qualsiasi parte», come riconosciuto dalla Corte, comprende non solo le parti principali (ricorrenti e convenuti), ma anche gli intervenienti dinanzi al Tribunale (
29
).
43.
Di conseguenza, gli intervenienti non privilegiati possono proporre impugnazione solo se sono intervenuti in primo grado a sostegno della parte che ha successivamente perso in tutto o in parte la causa. Tale requisito non è contestato nel caso di specie, poiché le ricorrenti a sostegno delle quali l’ECCA è intervenuta sono rimaste totalmente soccombenti.
44.
La seconda condizione è una condizione supplementare che si applica solo agli intervenienti non privilegiati. Essi devono essere direttamente interessati dalla sentenza del Tribunale. Ciò risulta dall’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale «le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le
concerna direttamente
» (
30
).
45.
Il fulcro della presente causa è infatti il modo in cui l’espressione «concerne direttamente» deve essere intesa nel caso delle associazioni rappresentative.
46.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti da intervenienti non privilegiati ha finora riguardato solo una serie di cause nel corso degli anni e, come ho già rilevato, nessuna di esse riguardava associazioni rappresentative. Tali impugnazioni sono state proposte nei settori degli aiuti di Stato (
31
), del diritto della concorrenza (
32
) e dell’antidumping (
33
) e, in tutti i casi, la Corte ha ritenuto che le impugnazioni fossero ricevibili in quanto la sentenza del Tribunale riguardava direttamente la parte interveniente interessata.
47.
Tuttavia, in tutte queste cause, si trattava generalmente di impugnazioni proposte da persone fisiche e giuridiche intervenute nel procedimento dinanzi al Tribunale e nei confronti delle quali la sentenza del Tribunale poteva pregiudicare la loro situazione giuridica o ledere i loro interessi economici o morali (
34
). Pertanto, esse non avrebbero affrontato la situazione di un’impugnazione proposta da un’associazione interveniente, la cui situazione giuridica propria non sarebbe modificata dalla sentenza impugnata.
48.
Tuttavia, tale giurisprudenza sembra suggerire che, per decidere se un siffatto interveniente non privilegiato potesse proporre impugnazione, la Corte ha esaminato il loro interesse a intervenire in primo grado. Ciò suggerirebbe, a sua volta, che il fatto di essere direttamente interessato in forza dell’articolo 56 dello Statuto coincide con l’interesse a intervenire.
49.
Ciò non significa necessariamente che la Corte debba riconoscere automaticamente il diritto di proporre impugnazione a un interveniente non privilegiato dinanzi al Tribunale. Questo perché, una volta pronunciata una sentenza, l’interesse a intervenire può quindi essere valutato in modo più concreto rispetto al momento in cui è stato valutato in primo grado. Questo punto di vista è sostenuto da un certo numero di studiosi (
35
). In altri termini, la Corte può, in un certo senso, rivalutare l’esistenza dell’interesse a intervenire e, se constata che tale interesse non sussiste, respingere l’impugnazione. Tuttavia, in linea di principio, anche all’interveniente non privilegiato cui è stato concesso il diritto di intervenire dovrebbe essere riconosciuto, per le stesse ragioni, il diritto di proporre l’impugnazione.
50.
Tale interpretazione sembra altresì risultare dal fatto che, come si è visto sopra (paragrafo 36 delle presenti conclusioni), l’espressione «direttamente interessato» è utilizzata nella giurisprudenza della Corte nell’ambito della verifica dell’esistenza di un interesse a intervenire.
51.
Poiché il diritto di proporre impugnazione degli intervenienti non privilegiati è condizionato dal loro interesse ad intervenire, la nozione di incidenza diretta della sentenza del Tribunale di cui all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto potrebbe essere intesa diversamente per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche che intervengono in nome proprio e per quanto riguarda le associazioni rappresentative che intervengono per difendere gli interessi collettivi dei loro membri.
52.
Se fosse intesa in tal modo, sembrerebbe risultarne che l’interpretazione più ampia dell’interesse a intervenire da parte della Corte per le associazioni rappresentative rispetto all’interesse a intervenire delle persone fisiche e giuridiche che agiscono in nome proprio (v. paragrafi 37 e 39 delle presenti conclusioni) condurrebbe ad un’interpretazione più ampia del requisito di essere direttamente interessate per quanto riguarda tali associazioni. Anche se, per le persone fisiche e giuridiche che agiscono in nome proprio, l’incidenza diretta è legata unicamente all’esito della causa, le associazioni rappresentative possono proporre impugnazione se contestano una parte del ragionamento del Tribunale, anche se l’esito non modifica direttamente la loro situazione giuridica.
53.
Ciò sembra particolarmente rilevante in settori del diritto dell’Unione quali quello relativo ai prodotti fitosanitari, che coinvolgono potenzialmente tutti i tipi di associazioni rappresentative che svolgono un ruolo importante che giustifica il loro interesse a intervenire e che non dovrebbero essere private della possibilità di proporre un’impugnazione qualora tale interesse sia pregiudicato dalla sentenza del Tribunale.
54.
Si potrebbe pertanto concludere che le associazioni rappresentative, che sono state ammesse ad intervenire a sostegno della parte che ha successivamente perso la causa dinanzi al Tribunale, soddisfano il requisito di essere direttamente interessate per proporre un’impugnazione, anche se la sentenza del Tribunale non modifica direttamente la loro situazione giuridica.
C.
Sulla rilevanza delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
55.
L’ECCA fa altresì valere che la legittimazione ad agire direttamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è rilevante per soddisfare l’esigenza di essere direttamente interessata da una sentenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto per proporre un’impugnazione in quanto parte interveniente non privilegiata.
56.
È vero che una persona che soddisfi le condizioni per essere individualmente e direttamente interessata per proporre un ricorso di annullamento sarebbe parimenti ammessa a intervenire, invece di proporre un siffatto ricorso, in una causa proposta da un terzo.
57.
Tuttavia, se tale persona non presentasse il ricorso di annullamento, anche se potesse, e non fosse intervenuta nel ricorso proposto da un terzo, non sarebbe in grado di proporre un’impugnazione, in quanto non era né la ricorrente né l’interveniente in primo grado.
58.
Pertanto, il diritto di proporre un ricorso può essere valutato solo in funzione dello status di cui godeva una persona in primo grado. Se tale persona ha deciso di partecipare in qualità di interveniente, e non di proporre il ricorso, la possibilità che essa possa proporre siffatto ricorso non è pertinente.
59.
Di conseguenza, a mio avviso, e contrariamente agli argomenti dedotti dall’ECCA, le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non sono pertinenti per valutare i requisiti per la proposizione di un’impugnazione da parte di associazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto.
D.
La causa in esame
60.
Dalla mia analisi risulta che l’impugnazione dell’ECCA nella presente causa è ricevibile, in quanto essa è direttamente interessata dalla sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto.
61.
La sentenza impugnata, se non annullata da parte della Corte, stabilisce precedenti relativi alla corretta applicazione del regolamento n. 1107/2009 e alla procedura di rinnovo dell’approvazione di sostanze attive, che possono incidere sugli interessi dei membri dell’ECCA.
62.
Infatti, la causa dinanzi al Tribunale sollevava tali questioni di principio, e per questa ragione l’ECCA è intervenuta.
63.
Come ho chiarito, in linea di principio, anche un interveniente non privilegiato cui sia stato concesso il diritto di intervenire dovrebbe, per le stesse ragioni, vedersi riconosciuto il diritto di proporre impugnazione.
64.
All’ECCA è stato concesso il diritto di intervenire e, per le stesse ragioni, dovrebbe esserle riconosciuto il diritto di proporre impugnazione.
65.
Nulla consente di dubitare dell’esistenza dell’interesse a intervenire dell’ECCA in primo grado.
66.
Di conseguenza, l’ECCA dovrebbe essere considerata direttamente interessata dalla sentenza impugnata. Ciò vale indipendentemente dalla questione se tale sentenza sia idonea a modificare la sua situazione giuridica.
V.
Conclusioni
67.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare ricevibile l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
1
Lingua originale: l’inglese.
2
V. il sito Internet dell’ECCA all’indirizzo: https://www.ecca-org.eu/.
3
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag.1).
4
V., in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, e il considerando 9 del regolamento n. 1107/2009. Per un’analisi dettagliata, v. ad esempio Bozzini, E.,
[OSCURATO:PERSONA] and Politics in the [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, capitolo 2; Morvillo, M., «From contestation to liability in EU pesticides Regulation? The case of glyphosate», in Arcuri, A. e Coman-Kund, F. (a cura di),
Technocracy and the Law: Responsabilisation, Governance and Expertise
, Routledge, [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 196-222, in particolare pag. 198-203.
5
V. capitoli II e III, nonché considerando 10 e 23 del regolamento n. 1107/2009.
6
V. articoli da 14 a 20 e considerando 15 del regolamento n. 1107/2009.
7
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26). Questo regolamento è stato abrogato regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 e che abroga il regolamento di esecuzione n. 844/2012 (GU 2020, L 392, pag. 20).
8
Direttiva 2005/72/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram (GU 2005, L 279, pag. 63), che, ai sensi dell’articolo 4, è entrata in vigore il 1° luglio 2006. Essa è stata adottata in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU1991, L 230, pag. 1), successivamente sostituito dal regolamento n. 1107/2009. Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, le sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414 sono state considerate approvate e inserite nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 (JO 2011, L 153, pag. 1) (la voce 112 di tale allegato indicava che l’approvazione del CHP-metile scadeva il 30 giugno 2016).
9
Tuttavia, a causa della durata della procedura di rinnovo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso tre proroghe della scadenza dell’approvazione del CHP metile fino al 2020.
10
Tale procedura è descritta ai punti da 15 a 56 della sentenza del 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑77/20, EU:T:2023:602, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
11
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della [OSCURATO:PERSONA] del 10 gennaio 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2020, L 7, pag. 11).
12
V. ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 26 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑77/20, non pubblicata, in particolare punti 3, 4 e 6).
13
V. ordinanza del presidente della Settima sezione del Tribunale del 26 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑77/20, non pubblicata).
14
V. precedente nota 10 di queste conclusioni.
15
Come risulta dal punto 86 della sentenza impugnata, i motivi delle ricorrenti erano basati su: i) la violazione delle forme sostanziali; ii) la violazione dell’obbligo di trasparenza; iii) la violazione del diritto di essere ascoltati; iv) la violazione del principio di precauzione; v) la violazione dell’obbligo di tenere conto di tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della situazione che il regolamento impugnato intendeva disciplinare; vi) la violazione del principio di buona amministrazione; vii) un errore manifesto di valutazione in merito alla valutazione dei rischi effettuata dall’EFSA e successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]; e 8) un errore manifesto di valutazione e una violazione del principio di proporzionalità.
16
Come risulta dal punto 87, letto in combinato disposto con i titoli E e K della sentenza impugnata, gli altri motivi dell’ECCA erano basati: ix) sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento basato su una valutazione scientifica diversa da quella contenuta nel progetto di relazione di valutazione adottato dallo Stato membro relatore, x) sulla violazione dell’obbligo di motivazione dell’applicazione del metodo dei riferimenti incrociati e xi) sulla violazione dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi in quanto infondati, ritenendo che non vi fosse luogo a statuire sulla loro ricevibilità (v. punti 181, 288 e 654 della sentenza impugnata).
17
L’ECCA deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. In sostanza,
il primo motivo
è tratto dalla violazione del regolamento n. 1107/2009 e relativo al settimo motivo delle ricorrenti;
il secondo motivo
è tratto dalla violazione dell’articolo 296 TFUE e relativo al decimo motivo dell’ECCA;
il terzo motivo
è tratto dalla violazione delle forme sostanziali e relativo al primo motivo delle ricorrenti; e
il quarto motivo
è tratto da una violazione del metodo dei riferimenti incrociati e da una contraddizione dei motivi e relativo al settimo motivo delle ricorrenti.
18
A tale riguardo, le norme che disciplinano l’intervento sono definite all’articolo 40 dello Statuto e al capitolo 4 del titolo IV del regolamento di procedura della Corte dedicato ai ricorsi diretti (articoli da 129 a 132). Disposizioni analoghe figurano al capitolo 14 del titolo III del regolamento di procedura del Tribunale (articoli da 142 a 145).
19
V. Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J.T., EU
[OSCURATO:PERSONA]
, 2a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag. 733.
20
V. a tal proposito l’articolo 129, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura della Corte.
21
V. articolo 40, primo comma, dello Statuto.
22
V. articolo 40, secondo comma, dello Statuto.
23
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punti 6 e 7) (il corsivo è mio). V. anche, ad esempio, ordinanza del Presidente della Corte del 4 febbraio 2025, Medel e a./Consiglio (C‑555/24 P, EU:C:2025:73, punti da 6 a 8).
24
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 8) (il corsivo è mio). V. anche, ad esempio, ordinanza del Presidente della Corte del 4 febbraio 2025, Medel e a./Consiglio (C‑555/24 P, EU:C:2025:73, punto 9) (Il corsivo è mio). Pertanto, tale associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se, in primo luogo, è rappresentativa di un numero significativo di imprese attive nel settore interessato; se, in secondo luogo, ha in particolare lo scopo di tutelare gli interessi dei propri membri; se, in terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore interessato e, quindi, in quarto luogo, gli interessi dei suoi membri possono essere influenzati in misura significativa dall’emananda sentenza. V. anche ordinanze del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 10) e del 1° agosto 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a./Consiglio (C‑865/24 P, EU:C:2025:639, punto 10).
25
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 9) (il corsivo è mio). V. anche, ad esempio, ordinanza del Presidente della Corte del 1° agosto 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a./Consiglio (C‑865/24 P, EU:C:2025:639, punto 9) (il corsivo è mio).
26
A tale riguardo, le norme che disciplinano i ricorsi (nonché i ricorsi incidentali) sono enunciate agli articoli da 56 a 61 dello Statuto e al titolo V del regolamento di procedura della Corte dedicato ai ricorsi contro le decisioni del Tribunale (articoli da 167 a 190).
27
V. a tal proposito l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
28
Il corsivo è mio.
29
V., ad esempio, sentenze del 22 dicembre 1993, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/91 P, EU:C:1993:950, punto 16) e dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/95 P, EU:C:1999:66, punto 20).
30
Il corsivo è mio.
31
V. sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti 57 e 58) (la società interessata era direttamente coinvolta in quanto avrebbe potuto essere tenuta a restituire le somme versate a titolo di aiuto in forza della sentenza del Tribunale pronunciata nell’ambito di un’azione di recupero), del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punti da 23 a 26) (la società interessata era direttamente interessata perché sarebbe stata tenuta a rimborsare la somma recuperata per conformarsi alla sentenza del Tribunale), del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punti 25 e 26) (gli enti interessati erano direttamente coinvolti perché avrebbero potuto dover restituire gli aiuti ricevuti per conformarsi alla sentenza del Tribunale) e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz/[OSCURATO:PERSONA] (C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punti da 37 a 40) (il
[OSCURATO:PERSONA]
interessato era direttamente coinvolto in quanto era tenuto a recuperare le rate dell’aiuto in questione e gli era vietato versare nuove rate di tale aiuto in futuro a seguito della sentenza del Tribunale).
32
V. sentenza del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO (C‑172/01 P, C 175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534, punti 52 e 53) (le società interessate erano direttamente coinvolte perché, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata obbligata a procedere a un nuovo esame che avrebbe potuto portare a una misura sfavorevole per tali società, con il rischio di essere soggetta a un ricorso per risarcimento dinanzi ai giudici nazionali).
33
V. sentenza del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punti da 122 a 129) (la società interessata era direttamente coinvolta a causa del rischio che le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per eseguire la sentenza del Tribunale la esponevano a richieste di pagamento di diritti molto più elevati).
34
V. al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439, in particolare il paragrafo 57).
35
V., in particolare, Lasok, K.P.E.,
[OSCURATO:PERSONA] and Procedure
, 4a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 1192-1193 («È difficile stabilire in che misura il requisito secondo cui la decisione impugnata deve interessare direttamente la parte ricorrente in intervento differisca direttamente dal criterio abituale utilizzato per determinare se l’interveniente fosse o meno legittimato, in primo luogo, a intervenire nel procedimento di primo grado.
Quando si esamina una domanda di intervento per determinare se debba essere accolta o meno, l’interesse dell’interveniente alla soluzione della controversia è valutato ex ante; nel quadro di un’impugnazione presentata da un interveniente, l’interesse dell’interveniente può essere valutato ex post
e può quindi risultare chiaramente se l’interveniente avesse o meno un interesse diretto e concreto alla soluzione della controversia. Di conseguenza, anche se il criterio di ammissibilità di un ricorso presentato da un interveniente è in linea di principio lo stesso che consente di ammettere la domanda di intervento in primo grado, non ne consegue necessariamente che un interveniente nel procedimento di primo grado sia legittimato a proporre impugnazione (il corsivo è mio). V. anche Lenaerts, Gutman e Nowak,
EU [OSCURATO:PERSONA]
, citati nella nota 19 delle presenti conclusioni, pagg. 653-654: «L’interesse che un tale interveniente – compresi gli organi e gli organismi dell’Unione nonché qualsiasi altra persona – deve dimostrare per poter proporre un’impugnazione è in linea di principio lo stesso che doveva dimostrare per poter intervenire in primo grado (articolo 40, secondo comma, dello Statuto), ma
la Corte dispone, nella decisione del Tribunale, di una base più concreta per verificare tale interesse
rispetto a quella di cui dispone il Tribunale
quando valuta l’interesse
di una parte interveniente che può essere ammessa prima che sia stata presa una decisione nel merito. È quindi possibile che alla parte interveniente in primo grado venga negata l’autorizzazione a presentare l’impugnazione» (il corsivo è mio).