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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10681/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 918-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2246/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dalla fornitura di materiale non conforme a quanto pattuito, ammontante ad € 1.260.146,16.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuta invocava inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento delle fatture emesse e non ancora saldate.

Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva a sua volta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aderendo alle difese svolte dalla società convenuta e contestando, comunque, l’operatività della polizza assicurativa posta a base della domanda di garanzia.

Con sentenza n. 80/2010, il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece la riconvenzionale e condannando l’attrice al saldo delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 2246/2017, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed accoglieva invece quelli incidentali, limitati al governo delle spese operato dal giudice di prime cure, riformando in parte, di conseguenza, la decisione del Tribunale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a due motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della prova offerta su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la perizia tecnica che era stata disposta, sulla stessa mescola oggetto della fornitura di cui è causa, in altro contenzioso, deciso con sentenza del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, del 14.5.2014.

Ad avviso della società ricorrente, il documento tecnico di cui sopra avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di appello, sia perché relativo alla stessa mescola oggetto della fornitura intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sia perché materialmente entrato nella disponibilità di quest’ultima dopo la sentenza conclusiva del giudizio di prime cure, sia perché esso aveva condotto il Tribunale di Ravenna ad una conclusione diametralmente opposta a quella alla quale era pervenutoil Tribunale di Arezzo.

Il motivo è inammissibile.

Va innanzitutto evidenziato che la censura di omesso esame di fatto decisivo non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in presenza di una ipotesi di cd.

“doppia conforme”.

Nel caso di specie, l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza di primo grado è stato interamente rigettato dalla Corte di Appello di Firenze, con motivazione sostanzialmente coincidente con quella assunta, in precedenza, dal Tribunale di Arezzo.

Quest’ultimo, infatti, aveva “… ritenuto non applicabile al caso di specie la garanzia ex art. 1490 c.c., essendo risultato provato che è stata la Tratos ad aver impiegato la mescola, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], per un uso diverso rispetto a quello normale” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); l a Corte distrettuale conferma tale statuizione, poiché afferma che “… la [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta responsabile se, in seguito alla consegna di EM5, non contestata dalla Tratos, la mescola è stata destinata ad un uso inidoneo, o trattata e lavorata in modo erroneo dalla ditta acquirente” (cfr. pag. 6 della sentenza).

Inoltre, anche volendo ricostruire la censura in termini di omesso esame di elementi di prova depositati in appello, essa è inammissibile, non potendosi configurare il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alle prove non considerate dal giudice di merito.

L’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve infatti riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… do vendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Inaggiunta, la doglianza in esame difetta del necessario grado di specificità, poiché la ricorrente indica, genericamente, di aver depositato l’elaborato tecnico di cui al motivo “… nel giudizio di appello …” (cfr. pag. 5 del ricorso) senza precisare in quale momento della sequenza processuale tale produzione, della quale la sentenza impugnata non dà conto, sia avvenuta.

Solo in relazione alla sentenza conclusiva del Tribunale di Ravenna del 14.5.2014, la ricorrente precisa che il deposito è avvenuto all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 7 del ricorso).

Infine, ed in ogni caso, anche volendo ricostruire la censura in termini di contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di appello, va considerato che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., 6 del D.M. n. 127 del 2004 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto il gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in relazione al governo delle spese operato dal Tribunale.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha dato atto che il Tribunale aveva liquidato le spese sulla base del valore della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., e non invece sul maggior valore della domanda principale che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ed integralmente respinta; ed ha ritenuto tale statuizione non corretta, alla luce del fatto che, in caso di rigetto della domanda di pagamento di somma o di risarcimento del danno, il criterio da adottare per la liquidazione delle spese di lite non è quello del decisum, ma quello del disputatum.

La statuizione è corretta e coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “… in caso di rigetto della domanda …, nei giudizi di pagamento di somme o di risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum" ( Cass. Sez.3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011 , Rv. 620438; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 , Rv. 651045; Cass. Sez.1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004 , Rv. 574614).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 20.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 918-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2246/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dalla fornitura di materiale non conforme a quanto pattuito, ammontante ad € 1.260.146,16. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuta invocava inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento delle fatture emesse e non ancora saldate. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva a sua volta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aderendo alle difese svolte dalla società convenuta e contestando, comunque, l’operatività della polizza assicurativa posta a base della domanda di garanzia. Con sentenza n. 80/2010, il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece la riconvenzionale e condannando l’attrice al saldo delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 2246/2017, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed accoglieva invece quelli incidentali, limitati al governo delle spese operato dal giudice di prime cure, riformando in parte, di conseguenza, la decisione del Tribunale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della prova offerta su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la perizia tecnica che era stata disposta, sulla stessa mescola oggetto della fornitura di cui è causa, in altro contenzioso, deciso con sentenza del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, del 14.5.2014. Ad avviso della società ricorrente, il documento tecnico di cui sopra avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di appello, sia perché relativo alla stessa mescola oggetto della fornitura intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sia perché materialmente entrato nella disponibilità di quest’ultima dopo la sentenza conclusiva del giudizio di prime cure, sia perché esso aveva condotto il Tribunale di Ravenna ad una conclusione diametralmente opposta a quella alla quale era pervenutoil Tribunale di Arezzo. Il motivo è inammissibile. Va innanzitutto evidenziato che la censura di omesso esame di fatto decisivo non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in presenza di una ipotesi di cd. “doppia conforme”. Nel caso di specie, l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza di primo grado è stato interamente rigettato dalla Corte di Appello di Firenze, con motivazione sostanzialmente coincidente con quella assunta, in precedenza, dal Tribunale di Arezzo. Quest’ultimo, infatti, aveva “… ritenuto non applicabile al caso di specie la garanzia ex art. 1490 c.c., essendo risultato provato che è stata la Tratos ad aver impiegato la mescola, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], per un uso diverso rispetto a quello normale” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); l a Corte distrettuale conferma tale statuizione, poiché afferma che “… la [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta responsabile se, in seguito alla consegna di EM5, non contestata dalla Tratos, la mescola è stata destinata ad un uso inidoneo, o trattata e lavorata in modo erroneo dalla ditta acquirente” (cfr. pag. 6 della sentenza). Inoltre, anche volendo ricostruire la censura in termini di omesso esame di elementi di prova depositati in appello, essa è inammissibile, non potendosi configurare il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alle prove non considerate dal giudice di merito. L’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve infatti riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… do vendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Inaggiunta, la doglianza in esame difetta del necessario grado di specificità, poiché la ricorrente indica, genericamente, di aver depositato l’elaborato tecnico di cui al motivo “… nel giudizio di appello …” (cfr. pag. 5 del ricorso) senza precisare in quale momento della sequenza processuale tale produzione, della quale la sentenza impugnata non dà conto, sia avvenuta. Solo in relazione alla sentenza conclusiva del Tribunale di Ravenna del 14.5.2014, la ricorrente precisa che il deposito è avvenuto all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 7 del ricorso). Infine, ed in ogni caso, anche volendo ricostruire la censura in termini di contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di appello, va considerato che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., 6 del D.M. n. 127 del 2004 e 5 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto il gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in relazione al governo delle spese operato dal Tribunale. La censura è infondata. La Corte di Appello ha dato atto che il Tribunale aveva liquidato le spese sulla base del valore della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., e non invece sul maggior valore della domanda principale che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ed integralmente respinta; ed ha ritenuto tale statuizione non corretta, alla luce del fatto che, in caso di rigetto della domanda di pagamento di somma o di risarcimento del danno, il criterio da adottare per la liquidazione delle spese di lite non è quello del decisum, ma quello del disputatum. La statuizione è corretta e coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “… in caso di rigetto della domanda …, nei giudizi di pagamento di somme o di risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum" ( Cass. Sez.3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011 , Rv. 620438; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 , Rv. 651045; Cass. Sez.1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004 , Rv. 574614). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 20.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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