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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08543/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso il fatto con mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.

Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione dell'elemento psicologico del reato;

2. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente nei due motivi proposti risultano reiterative di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione in sentenza: la Corte di merito, con argomentare logico, ha posto in evidenza come il ricorrente - il quale aveva apposto la sua firma sul verbale di accertamento, qualificandosi come fruitore dell'energia elettrica- non poteva non essere a conoscenza dei benefici derivanti dal considerevole abbattimento dei consumi accertato nel corso della verifica.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'avere commesso il fatto con mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione dell'elemento psicologico del reato; 2. Illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte relativa all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del reato. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente nei due motivi proposti risultano reiterative di doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione in sentenza: la Corte di merito, con argomentare logico, ha posto in evidenza come il ricorrente - il quale aveva apposto la sua firma sul verbale di accertamento, qualificandosi come fruitore dell'energia elettrica- non poteva non essere a conoscenza dei benefici derivanti dal considerevole abbattimento dei consumi accertato nel corso della verifica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso
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