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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25727/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 24 febbraio 2011, rideterminando, al contempo, la durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui contesta la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittagli (segnatamente in punto di prova del suo ruolo di amministratore di fatto), è affidato a doglianze generiche — perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 5, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il motivo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili e di collaborazione con gli organi fallimentari, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 24 febbraio 2011, rideterminando, al contempo, la durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui contesta la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittagli (segnatamente in punto di prova del suo ruolo di amministratore di fatto), è affidato a doglianze generiche — perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 5, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il motivo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili e di collaborazione con gli organi fallimentari, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estenso
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