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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 35012/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6nel procedimento a carico diDE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti,udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, m.

F. Loy, che ha conclusochiedendo affermarsi la competenza della Corte di assise di SalernoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di riesameha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione alla richiesta diriesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, in data 13 marzo 2026 adottato ai sensi dell’art. 27 cod.proc. pen., con il quale è stato confermato il disposto il sequestro preventivoreso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in data 1°luglio 2024, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e 648-quater cod. pen.,relativamente alla somma di euro 120.000,00 quale profitto del reato di cui alcapo 19, contestato a [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi sui conti del predetto edella società FG 68 appalti s.r.l. da [OSCURATO:PERSONA] amministrata di fatto.Il provvedimento del Giudice veniva adottato dopo che la sentenza dellaCorte di assise di Salerno, in data 26 febbraio 2026, aveva dichiarato la propriaincompetenza per territorio nell’ambito del procedimento di cognizione relativoalla posizione, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] (imputato del capo 19),ritenendo la competenza del Tribunale di Napoli, con trasmissione degli atti alPubblico ministero presso quell’Autorità giudiziaria, nell’ambito di unprocedimento riguardante anche altri imputati per reati di associazione perdelinquere, riciclaggio, reimpiego e favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina, in relazione ai quali è stato disposto il rinvio a giudizio davanti allaCorte d’assise di Salerno.1.1.

Osserva l’ordinanza che ha sollevato il conflitto negativo cheterritorialmente competente a conoscere dei reati ascritti all'imputato, deveritenersi la Corte di assise di Salerno.Il Tribunale del riesame richiama le eccezioni sollevate dalle partinell'udienza preliminare - riportate integralmente - a fronte delle quali il Giudicedell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno aveva ravvisato la connessioneteleologica tra tutti i reati di riciclaggio, reimpiego e favoreggiamentodell'immigrazione clandestina contestati, rispetto al reato associativo di cui alcapo 1 della rubrica.Inoltre, nell'impossibilità di determinare il luogo di commissione del reatoassociativo nonché del reato di cui all'art. 12, comma 3-bis d. lgs. n. 286 del1998, la medesima Autorità aveva individuato la competenza territoriale ex art.16 cod. proc. pen. in Battipaglia, luogo di commissione del reato connesso di cuiall'art. 648-ter cod. pen. di cui al capo 2, più grave dopo quelli di cui ai capi 1 e1bis, e più risalente nel tempo.Si rileva, poi, che alla prima udienza davanti alla Corte di assise di Salerno,tutte le parti, compresa la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 4 dell’ordinanza), avevanoreiterato l’eccezione sollevata dinanzi al Giudice e avevano eccepito, per la primavolta davanti alla Corte, l’incompetenza territoriale con riferimento a capo 2, peressere stato commesso in Volla e non in Battipaglia, chiedendo l’affermazionedella competenza per territorio del Tribunale di Napoli.Quindi, la Corte di assise, riprendendo le stesse motivazioni del Giudice perl’udienza preliminare, ma ritenendo il reato di cui al capo 2 contestato a CatelloCascone come reato connesso a quello associativo, più grave secondo un ordinedecrescente (art. 648-ter cod. pen.), riteneva il fatto commesso in Volla (luogodello studio del Notaio rogante) e non in Battipaglia (dove si trovava il terreno,come da contestazione), sulla base dell’atto di compravendita (secondo laprospettazione del Tribunale del riesame prodotto soltanto in quella sede), cosìaffermando la propria incompetenza per territorio, peraltro, reputando evidenteche la consegna degli assegni, a parziale pagamento del prezzo, fosse avvenutapresso lo studio notarile.

Sicché, la Corte di assise concludeva ritenendo lacompetenza della Procura di Napoli ex art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.1.3.

Il Tribunale del riesame sostiene che la competenza è stata affermatasulla base di un'eccezione difensiva diversa da quella proposta davanti al Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dove alcune delle partiavevano eccepito che luogo di commissione del reato sub 2 era Volla, mentre lacontestazione degli altri coimputati riguardava soltanto la sussistenza del nessoteleologico tra reato associativo e gli altri reati contestati.Osserva il Tribunale che i difensori, compresi quelli di [OSCURATO:PERSONA],nell'approcciarsi all'eccezione di incompetenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno proposta dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], nonavevano indicato un foro alternativo; di qui l’inammissibilità dell'eccezione comeriproposta davanti alla Corte di assise, perché relativa a una prospettazione deltutto nuova, in violazione dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.Inoltre, il Tribunale rileva che la Corte ha esaminato la citata questione diincompetenza acquisendo un atto prodotto dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], inviolazione dell'art. 21 cit.Il Tribunale, invece, ravvisata la connessione tra i delitti, nell'impossibilità diindividuare il luogo di commissione dei reati associativi, ha indicato lacompetenza territoriale in base alla previsione di cui all'art. 16 del codice di rito,in relazione al luogo di commissione del reato più grave commesso per primo –individuato nel reato sub capo 2 - contestato come commesso in Battipaglia,sollevando conflitto e chiedendo l'accertamento della competenza in capo allaCorte di assise di Salerno.3.

Lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F. Loy, che haconcluso chiedendo affermarsi la competenza della Corte di assise di Salerno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto sollevato non è sussistente.2.

Il Tribunale solleva il prospettato conflitto negativo di competenza in fasecautelare, una volta investito della cognizione incidentale in ordine a unprovvedimento cautelare reale (sequestro preventivo reso dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 1° luglio 2024, confermatodal Giudice per le indagini preliminari di Napoli ex art. 27 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 648-quater cod. pen., avente ad oggettola somma di euro 120.000,00 quale profitto del reato), disposto nei confronti diDe [OSCURATO:PERSONA], per l’unico capo di imputazione ascrittogli sub

19. Tanto, a frontedell’intervenuta declaratoria di incompetenza, con sentenza del 26 febbraio 2026del Giudice della cognizione e, dunque, non in fase incidentale, ma sulla basedella ritenuta connessione tra reato associativo e reato più grave, tra quelliconnessi non contestato all’odierno imputato.2.1 Si osserva che pacifica è la giurisprudenza di legittimità nel senso che ilconflitto può essere sollevato in entrambe le fasi perché si ritiene che il contrastodi determinazioni inerenti alla competenza possa manifestarsi, non soltanto nellafase processuale di cognizione, ma anche nel segmento procedimentale ad essaprecedente, delle indagini preliminari.Nell'elaborazione teorica della giurisprudenza di questa Corte, infatti, si èprecisato che può ravvisarsi un caso analogo di conflitto, da risolvere ai sensidell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che non è definito dal legislatore in modopreciso e tassativo per l'impossibilità di predeterminarne a priori il contenuto afronte dell'estrema variabilità di situazioni processuali di contrasto, coinvolgentila competenza, allorché il dissenso tra giudici diversi – purché relativo almedesimo fatto - dia luogo ad una stasi procedurale, rimovibile soltantoÈ, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28,comma 2, cod. proc. pen., ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi unacondizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insortotra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allosviluppo del rapporto processuale (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799; Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc.

Bevilacqua, Rv.229386; Sez. 5, n. 1859 del 22/04/1999, Confl. comp. in proc.

Sami, Rv.213804).Tuttavia, si ritiene in giurisprudenza che all'iniziativa del giudice che nega lacompetenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocarel'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio dicognizione, perché il Tribunale del riesame, come del resto il Giudice per leindagini preliminari, è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singolispecifici atti processuali e non a esercitare una potestà cognitiva che investa lafondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; tanto che lo stessoGiudice per le indagini preliminari è abilitato ad esprimere valutazioni sullapropria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli"secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.2.2.

In questa stessa ottica, si è pronunciata questa Corte ritenendo che ilTribunale del riesame, investito dell'impugnazione di un provvedimentoimpositivo della misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale delgiudice che ha emesso la misura solo se l'azione penale non sia stata ancoraesercitata, essendo successivamente riservata ogni valutazione della competenzaal giudice di merito (Sez. 6, n. 15.550 del 14/2/2025, Campanile, Rv. 287954).Va, quindi, riscontrato che, nel caso al vaglio, in riferimento alladeterminazione del giudice legittimato a provvedere sull’adottata misuracautelare reale, non pare al Collegio sia sorto contrasto in relazionespecificamente al "provvedimento richiesto", perché solo questo necessiterebbedi un intervento decisorio di questa Corte (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019).Infatti, non pare che l'Autorità giudiziaria di Napoli, che ha sollevato ilconflitto, prospetti l'esistenza di una situazione di stasi del procedimento, avendoricusato di prendere cognizione, ai fini del disposto sequestro, del "medesimofatto attribuito alla medesima persona", cioè del capo 19 ascritto al ricorrente DeIulio, anche se solo in fase incidentale, rispetto a quello per il quale si è decisonella sentenza declinatoria di competenza da parte della Corte di assise diSalerno.

Né esiste una vera e propria stasi, avendo il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli adottato il provvedimento di conferma diquello reso nelle indagini preliminari dall’Autorità giudiziaria di Salerno.Sul punto, invero, va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza dilegittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti dicompetenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti allaCorte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussisteesclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi sianodue o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prenderecognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.In linea con l'indicato indirizzo interpretativo, si richiede, pertanto, unanecessaria valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato, davanti aciascuno di loro, sia il medesimo e che vi sia una difforme valutazionesull'individuazione del giudice competente.Secondo lo stesso precedente che cita il Tribunale del riesame che prospettail conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482 - 02, secondo cui èammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti in fasidiverse solo qualora essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato,così da avere ad oggetto la medesima regiudicanda, conflitto che non può essereesteso anche ai reati in rapporto di connessione con quelli oggetto della duplicedeclinatoria di competenza in quanto tale relazione può essere adeguatamenteapprezzata e valutata solo nel momento in cui i relativi procedimentiraggiungano la medesima fase), questo sarebbe ammissibile soltanto overelativo allo stesso imputato e allo stesso reato e, comunque, si giungerebbe auna statuizione idonea a rilevare per il solo imputato/indagato per il quale èstata instaurata la procedura incidentale, senza estendersi a reati in rapporto diconnessione tra loro.3.

Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osservache, nel caso al vaglio, [OSCURATO:PERSONA] risponde del solo capo 19, è imputato diverso daCascone, unico che risponde del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. sub 2(relativo al reimpiego di somme per l’acquisto del terreno sito in Battipaglia concitata declinatoria della competenza, reato più grave, dopo quello associativo,tale da aver determinato l’individuata competenza, in sede di cognizione,dell’Autorità giudiziaria di Napoli.Il Tribunale del riesame ha svolto considerazioni che, avendo riguardoall’ipotizzata connessione tra i delitti contestati ad altri imputati e quello piùgrave sub 2, contestato ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], non sono in linea conl’indicato principio di legittimità di cui alla pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n.17100 del 13/03/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02 e, peraltro,intervengono in una fase in cui non è chiarito se presso l’Autorità giudiziaria diNapoli vi sia stato o meno il rinvio a giudizio.

Né risulta che il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha confermato la misura cautelarereale abbia sollevato conflitto che, evidentemente, il Tribunale solleva in suavece.Tale conclusione, peraltro, trova conforto nel ragionamento svolto nellamotivazione della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte(Sez.

U, n. n. 19652 del 15/01/2026, Rv. 290070 – 01).

Il principio di dirittoaffermato è nel senso che "non sussiste conflitto negativo di competenza nelcaso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta perl'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza perterritorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria unprovvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensidell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.

La misura cautelare emessatempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dalsecondo giudice resta valida ed efficace".In motivazione l’indicata sentenza ha espressamente esposto che, una voltache il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero sia stato emesso, ilgiudice indicato come competente da quello che si è spogliato della competenzaai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen. ha già esercitato la propriacognizione e non può intervenire con contestuale declinatoria della competenza,avendo in questo modo esaurito la propria potestà decisoria.

Vero è che, nelcaso al vaglio, non risulta che sia stato il Giudice per le indagini preliminari asollevare conflitto negativo ma il Tribunale del riesame distrettuale competenteper territorio.

Tuttavia, lo stesso Tribunale si è espresso nel senso dellapermanenza dell’efficacia del decreto di sequestro impugnato (v. p. 9dell’ordinanza).Con la conseguenza che il conflitto negativo, così come proposto, va ritenutoinsussistente e che gli atti vanno ritrasmessi all’Autorità giudiziaria che lo hasollevato, per quanto di competenza.

P.Q.MDichiara inammissibile il conflitto.Così deciso, il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6nel procedimento a carico diDE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti,udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, m. F. Loy, che ha conclusochiedendo affermarsi la competenza della Corte di assise di SalernoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di riesameha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione alla richiesta diriesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, in data 13 marzo 2026 adottato ai sensi dell’art. 27 cod.proc. pen., con il quale è stato confermato il disposto il sequestro preventivoreso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in data 1°luglio 2024, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e 648-quater cod. pen.,relativamente alla somma di euro 120.000,00 quale profitto del reato di cui alcapo 19, contestato a [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi sui conti del predetto edella società FG 68 appalti s.r.l. da [OSCURATO:PERSONA] amministrata di fatto.Il provvedimento del Giudice veniva adottato dopo che la sentenza dellaCorte di assise di Salerno, in data 26 febbraio 2026, aveva dichiarato la propriaincompetenza per territorio nell’ambito del procedimento di cognizione relativoalla posizione, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] (imputato del capo 19),ritenendo la competenza del Tribunale di Napoli, con trasmissione degli atti alPubblico ministero presso quell’Autorità giudiziaria, nell’ambito di unprocedimento riguardante anche altri imputati per reati di associazione perdelinquere, riciclaggio, reimpiego e favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina, in relazione ai quali è stato disposto il rinvio a giudizio davanti allaCorte d’assise di Salerno.1.1. Osserva l’ordinanza che ha sollevato il conflitto negativo cheterritorialmente competente a conoscere dei reati ascritti all'imputato, deveritenersi la Corte di assise di Salerno.Il Tribunale del riesame richiama le eccezioni sollevate dalle partinell'udienza preliminare - riportate integralmente - a fronte delle quali il Giudicedell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno aveva ravvisato la connessioneteleologica tra tutti i reati di riciclaggio, reimpiego e favoreggiamentodell'immigrazione clandestina contestati, rispetto al reato associativo di cui alcapo 1 della rubrica.Inoltre, nell'impossibilità di determinare il luogo di commissione del reatoassociativo nonché del reato di cui all'art. 12, comma 3-bis d. lgs. n. 286 del1998, la medesima Autorità aveva individuato la competenza territoriale ex art.16 cod. proc. pen. in Battipaglia, luogo di commissione del reato connesso di cuiall'art. 648-ter cod. pen. di cui al capo 2, più grave dopo quelli di cui ai capi 1 e1bis, e più risalente nel tempo.Si rileva, poi, che alla prima udienza davanti alla Corte di assise di Salerno,tutte le parti, compresa la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 4 dell’ordinanza), avevanoreiterato l’eccezione sollevata dinanzi al Giudice e avevano eccepito, per la primavolta davanti alla Corte, l’incompetenza territoriale con riferimento a capo 2, peressere stato commesso in Volla e non in Battipaglia, chiedendo l’affermazionedella competenza per territorio del Tribunale di Napoli.Quindi, la Corte di assise, riprendendo le stesse motivazioni del Giudice perl’udienza preliminare, ma ritenendo il reato di cui al capo 2 contestato a CatelloCascone come reato connesso a quello associativo, più grave secondo un ordinedecrescente (art. 648-ter cod. pen.), riteneva il fatto commesso in Volla (luogodello studio del Notaio rogante) e non in Battipaglia (dove si trovava il terreno,come da contestazione), sulla base dell’atto di compravendita (secondo laprospettazione del Tribunale del riesame prodotto soltanto in quella sede), cosìaffermando la propria incompetenza per territorio, peraltro, reputando evidenteche la consegna degli assegni, a parziale pagamento del prezzo, fosse avvenutapresso lo studio notarile. Sicché, la Corte di assise concludeva ritenendo lacompetenza della Procura di Napoli ex art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.1.3. Il Tribunale del riesame sostiene che la competenza è stata affermatasulla base di un'eccezione difensiva diversa da quella proposta davanti al Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dove alcune delle partiavevano eccepito che luogo di commissione del reato sub 2 era Volla, mentre lacontestazione degli altri coimputati riguardava soltanto la sussistenza del nessoteleologico tra reato associativo e gli altri reati contestati.Osserva il Tribunale che i difensori, compresi quelli di [OSCURATO:PERSONA],nell'approcciarsi all'eccezione di incompetenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno proposta dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], nonavevano indicato un foro alternativo; di qui l’inammissibilità dell'eccezione comeriproposta davanti alla Corte di assise, perché relativa a una prospettazione deltutto nuova, in violazione dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.Inoltre, il Tribunale rileva che la Corte ha esaminato la citata questione diincompetenza acquisendo un atto prodotto dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], inviolazione dell'art. 21 cit.Il Tribunale, invece, ravvisata la connessione tra i delitti, nell'impossibilità diindividuare il luogo di commissione dei reati associativi, ha indicato lacompetenza territoriale in base alla previsione di cui all'art. 16 del codice di rito,in relazione al luogo di commissione del reato più grave commesso per primo –individuato nel reato sub capo 2 - contestato come commesso in Battipaglia,sollevando conflitto e chiedendo l'accertamento della competenza in capo allaCorte di assise di Salerno.3. Lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. F. Loy, che haconcluso chiedendo affermarsi la competenza della Corte di assise di Salerno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto sollevato non è sussistente.2. Il Tribunale solleva il prospettato conflitto negativo di competenza in fasecautelare, una volta investito della cognizione incidentale in ordine a unprovvedimento cautelare reale (sequestro preventivo reso dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 1° luglio 2024, confermatodal Giudice per le indagini preliminari di Napoli ex art. 27 cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 648-quater cod. pen., avente ad oggettola somma di euro 120.000,00 quale profitto del reato), disposto nei confronti diDe [OSCURATO:PERSONA], per l’unico capo di imputazione ascrittogli sub 19. Tanto, a frontedell’intervenuta declaratoria di incompetenza, con sentenza del 26 febbraio 2026del Giudice della cognizione e, dunque, non in fase incidentale, ma sulla basedella ritenuta connessione tra reato associativo e reato più grave, tra quelliconnessi non contestato all’odierno imputato.2.1 Si osserva che pacifica è la giurisprudenza di legittimità nel senso che ilconflitto può essere sollevato in entrambe le fasi perché si ritiene che il contrastodi determinazioni inerenti alla competenza possa manifestarsi, non soltanto nellafase processuale di cognizione, ma anche nel segmento procedimentale ad essaprecedente, delle indagini preliminari.Nell'elaborazione teorica della giurisprudenza di questa Corte, infatti, si èprecisato che può ravvisarsi un caso analogo di conflitto, da risolvere ai sensidell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che non è definito dal legislatore in modopreciso e tassativo per l'impossibilità di predeterminarne a priori il contenuto afronte dell'estrema variabilità di situazioni processuali di contrasto, coinvolgentila competenza, allorché il dissenso tra giudici diversi – purché relativo almedesimo fatto - dia luogo ad una stasi procedurale, rimovibile soltantoÈ, infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28,comma 2, cod. proc. pen., ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi unacondizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insortotra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allosviluppo del rapporto processuale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799; Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, Rv.229386; Sez. 5, n. 1859 del 22/04/1999, Confl. comp. in proc. Sami, Rv.213804).Tuttavia, si ritiene in giurisprudenza che all'iniziativa del giudice che nega lacompetenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocarel'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio dicognizione, perché il Tribunale del riesame, come del resto il Giudice per leindagini preliminari, è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singolispecifici atti processuali e non a esercitare una potestà cognitiva che investa lafondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; tanto che lo stessoGiudice per le indagini preliminari è abilitato ad esprimere valutazioni sullapropria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli"secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.2.2. In questa stessa ottica, si è pronunciata questa Corte ritenendo che ilTribunale del riesame, investito dell'impugnazione di un provvedimentoimpositivo della misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale delgiudice che ha emesso la misura solo se l'azione penale non sia stata ancoraesercitata, essendo successivamente riservata ogni valutazione della competenzaal giudice di merito (Sez. 6, n. 15.550 del 14/2/2025, Campanile, Rv. 287954).Va, quindi, riscontrato che, nel caso al vaglio, in riferimento alladeterminazione del giudice legittimato a provvedere sull’adottata misuracautelare reale, non pare al Collegio sia sorto contrasto in relazionespecificamente al "provvedimento richiesto", perché solo questo necessiterebbedi un intervento decisorio di questa Corte (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019).Infatti, non pare che l'Autorità giudiziaria di Napoli, che ha sollevato ilconflitto, prospetti l'esistenza di una situazione di stasi del procedimento, avendoricusato di prendere cognizione, ai fini del disposto sequestro, del "medesimofatto attribuito alla medesima persona", cioè del capo 19 ascritto al ricorrente DeIulio, anche se solo in fase incidentale, rispetto a quello per il quale si è decisonella sentenza declinatoria di competenza da parte della Corte di assise diSalerno. Né esiste una vera e propria stasi, avendo il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli adottato il provvedimento di conferma diquello reso nelle indagini preliminari dall’Autorità giudiziaria di Salerno.Sul punto, invero, va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza dilegittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di conflitti dicompetenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti allaCorte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussisteesclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi sianodue o più giudici che, contemporaneamente, prendono o rifiutano di prenderecognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.In linea con l'indicato indirizzo interpretativo, si richiede, pertanto, unanecessaria valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato, davanti aciascuno di loro, sia il medesimo e che vi sia una difforme valutazionesull'individuazione del giudice competente.Secondo lo stesso precedente che cita il Tribunale del riesame che prospettail conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482 - 02, secondo cui èammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti in fasidiverse solo qualora essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato,così da avere ad oggetto la medesima regiudicanda, conflitto che non può essereesteso anche ai reati in rapporto di connessione con quelli oggetto della duplicedeclinatoria di competenza in quanto tale relazione può essere adeguatamenteapprezzata e valutata solo nel momento in cui i relativi procedimentiraggiungano la medesima fase), questo sarebbe ammissibile soltanto overelativo allo stesso imputato e allo stesso reato e, comunque, si giungerebbe auna statuizione idonea a rilevare per il solo imputato/indagato per il quale èstata instaurata la procedura incidentale, senza estendersi a reati in rapporto diconnessione tra loro.3. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osservache, nel caso al vaglio, [OSCURATO:PERSONA] risponde del solo capo 19, è imputato diverso daCascone, unico che risponde del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. sub 2(relativo al reimpiego di somme per l’acquisto del terreno sito in Battipaglia concitata declinatoria della competenza, reato più grave, dopo quello associativo,tale da aver determinato l’individuata competenza, in sede di cognizione,dell’Autorità giudiziaria di Napoli.Il Tribunale del riesame ha svolto considerazioni che, avendo riguardoall’ipotizzata connessione tra i delitti contestati ad altri imputati e quello piùgrave sub 2, contestato ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], non sono in linea conl’indicato principio di legittimità di cui alla pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n.17100 del 13/03/2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02 e, peraltro,intervengono in una fase in cui non è chiarito se presso l’Autorità giudiziaria diNapoli vi sia stato o meno il rinvio a giudizio. Né risulta che il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha confermato la misura cautelarereale abbia sollevato conflitto che, evidentemente, il Tribunale solleva in suavece.Tale conclusione, peraltro, trova conforto nel ragionamento svolto nellamotivazione della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U, n. n. 19652 del 15/01/2026, Rv. 290070 – 01). Il principio di dirittoaffermato è nel senso che "non sussiste conflitto negativo di competenza nelcaso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta perl'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza perterritorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria unprovvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensidell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessatempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dalsecondo giudice resta valida ed efficace".In motivazione l’indicata sentenza ha espressamente esposto che, una voltache il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero sia stato emesso, ilgiudice indicato come competente da quello che si è spogliato della competenzaai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen. ha già esercitato la propriacognizione e non può intervenire con contestuale declinatoria della competenza,avendo in questo modo esaurito la propria potestà decisoria. Vero è che, nelcaso al vaglio, non risulta che sia stato il Giudice per le indagini preliminari asollevare conflitto negativo ma il Tribunale del riesame distrettuale competenteper territorio. Tuttavia, lo stesso Tribunale si è espresso nel senso dellapermanenza dell’efficacia del decreto di sequestro impugnato (v. p. 9dell’ordinanza).Con la conseguenza che il conflitto negativo, così come proposto, va ritenutoinsussistente e che gli atti vanno ritrasmessi all’Autorità giudiziaria che lo hasollevato, per quanto di competenza. P.Q.MDichiara inammissibile il conflitto.Così deciso, il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris