CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Filippo VALENTINI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. 2. Propone ricorso Filippo VALENTINI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo proposto. Il ricorso, oltre a sollecitare una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie, è connotato da genericità, essendosi la difesa confrontata con una parte soltanto delle argomentazioni della decisione impugnata in ordine al sicuro coinvolgimento nell'attività delittuosa dell'imputato, il quale seguì attentamente tutte le fasi dell'incontro fra Micozzi e la vittima, "addirittura spostandosi con l'auto nei pressi del bancomat quando i due uscirono e lì si diressero per il prelievo del denaro" (pag. 14). La circostanza è stata obliterata dal ricorrente, al pari di quelle inerenti al messaggio inviato dallo stesso Micozzi a Gentile e alla frase rivolta dal primo alla persona offesa (pag. 15), anch'esse dimostrative del concorso di Valentini nella estorsione, confermato nella sentenza impugnata con una motivazione adeguate e immune dai vizi denunciati. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]Ag