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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29196/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma, in data 16 luglio 2021, ha integralmente confermato la pronuncia, resa dal Tribunale di Roma in data 10 giugno 2012, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., poiché, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg.

Roma 46840Z, che sottraeva a [OSCURATO:PERSONA] (denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data 23 agosto 2007), con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta, per necessità e consuetudine, a pubblica fede e con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale; fatto commesso in Roma in data 23 agosto 2007.

2. Il ricorso poggia su due motivi di censura.

Con il primo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto in furto c.d. d'uso ai sensi dell'art. 626, comma 2, cod. pen.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, atteso che i giudici territoriali non avrebbero adeguatamente argomentato circa le ragioni per cui ritenere di dover respingere l'atto di appello, omettendo di motivare circa la sussistenza del necessario elemento psicologico richiesto dall'art. 624 cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato, giacché proposto per motivi generici, in fatto e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni, oltre a palesarsi in contrasto con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Va, a tal fine, rammentato che le censure concernenti asserite carenze argomentative, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nel caso in esame, da coerente motivazione, idonea a dar conto delle ragioni del decisum, sicché il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura dei profili già dedotti in appello.

I motivi, inoltre, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Nello specifico, i giudici territoriali hanno adeguatamente argomentato circa le ragioni per cui escludere la riqualificazione giuridica del fatto in furto d'uso e ravvisare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 624 cod. pen.

In particolare, risulta pacifico che l'imputato si sarebbe impossessato dell'autovettura altrui, parcheggiata su pubblica via, con violenza sulle cose e, altresì, è pacifico che sia stata sporta formale denuncia, risultante agli atti, dalla persona offesa in data 23 agosto 2007.

Sicché, il giudice territoriale ha adeguatamente disatteso la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, escludendo che la necessità di far ritorno a casa possa costituire, nel caso in esame, la condizione di urgente e grave bisogno postulata dalla norma.

Pertanto, il relativo profilo di censura si palesa manifestamente infondato. 3.1 Peraltro, anche il secondo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa l'elemento psicologico del reato, risulta manifestamente infondato.

Nello specifico, la Corte territoriale ha evidenziato che le concrete modalità di commissione del fatto, nonché la circostanza che il furto sia avvenuto mediante spadino impiegato per l'accensione del mezzo e, dunque, con violenza sulle cose, sono elementi da cui potersi desumere, in modo logico e congruo, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20/04/ 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma, in data 16 luglio 2021, ha integralmente confermato la pronuncia, resa dal Tribunale di Roma in data 10 giugno 2012, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., poiché, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. Roma 46840Z, che sottraeva a [OSCURATO:PERSONA] (denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data 23 agosto 2007), con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta, per necessità e consuetudine, a pubblica fede e con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale; fatto commesso in Roma in data 23 agosto 2007. 2. Il ricorso poggia su due motivi di censura. Con il primo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto in furto c.d. d'uso ai sensi dell'art. 626, comma 2, cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, atteso che i giudici territoriali non avrebbero adeguatamente argomentato circa le ragioni per cui ritenere di dover respingere l'atto di appello, omettendo di motivare circa la sussistenza del necessario elemento psicologico richiesto dall'art. 624 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché proposto per motivi generici, in fatto e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni, oltre a palesarsi in contrasto con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità. Va, a tal fine, rammentato che le censure concernenti asserite carenze argomentative, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nel caso in esame, da coerente motivazione, idonea a dar conto delle ragioni del decisum, sicché il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura dei profili già dedotti in appello. I motivi, inoltre, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Nello specifico, i giudici territoriali hanno adeguatamente argomentato circa le ragioni per cui escludere la riqualificazione giuridica del fatto in furto d'uso e ravvisare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 624 cod. pen. In particolare, risulta pacifico che l'imputato si sarebbe impossessato dell'autovettura altrui, parcheggiata su pubblica via, con violenza sulle cose e, altresì, è pacifico che sia stata sporta formale denuncia, risultante agli atti, dalla persona offesa in data 23 agosto 2007. Sicché, il giudice territoriale ha adeguatamente disatteso la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, escludendo che la necessità di far ritorno a casa possa costituire, nel caso in esame, la condizione di urgente e grave bisogno postulata dalla norma. Pertanto, il relativo profilo di censura si palesa manifestamente infondato. 3.1 Peraltro, anche il secondo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa l'elemento psicologico del reato, risulta manifestamente infondato. Nello specifico, la Corte territoriale ha evidenziato che le concrete modalità di commissione del fatto, nonché la circostanza che il furto sia avvenuto mediante spadino impiegato per l'accensione del mezzo e, dunque, con violenza sulle cose, sono elementi da cui potersi desumere, in modo logico e congruo, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/04/ 20
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