Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19897/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]rkSANTAU___J IA; &\ ‘‘, lette O». le conclusioni del P \II\\ •Mas-' egnc• \ A'Cop 45~. [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e poi trasferito presso quella di Novara, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha tramesso al Magistrato di sorveglianza copia della denuncia-quer'ela proposta nei confronti dell'addetto alla censura della Casa circondariale di Tolmezzo, sostenendo che nelle giornate del 16, 17 e 18 marzo 2020 aveva proceduto a sottoporre a visto di censura le missive in arrivo e in partenza sebbene il decreto autorizzativo dell'Autorità giudiziaria fosse scaduto il 14 marzo 2020 e quello successivo fosse stato emesso il 18 marzo successivo.

Il reclamo ex art. 18-ter ord. pen spetta al Tribunale di sorveglianza di Trieste, che si è già pronunciato con ordinanza del 15 settembre 2020, in atti.

La trasmissione di copia della denuncia querela non è adempimento idoneo all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale.

Si tratta quindi di richiesta del tutto infondata rispetto agli interventi che potranno essere garantiti per il futuro attraverso gli appositi rimedi giurisdizional'e.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Non vi erano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità de plano, atteso che il reclamo prospettò la violazione di diritti costituzionalmente garantiti verificatasi nel corso delle procedure relative al visto sulla corrispondenza.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1,1

2. Il MaÚistrato di sorveglianza ha correttamente rilevato che la trasmissione a lui di copia della denuncia-querela proposta in sede penale non era funzionale a richiedere un intervento di rimozione, per il futuro, di comportamenti lesivi dei diritti fondamentali dell'interessato.

Non si revoca in dubbio che il controllo della corrispondenza del detenuto senza autorizzazione, perché scaduta, leda un diritto soggettivo, ma nel caso in esame dopo qualche giorno l'autorizzazione, che era cessata, fu ripristinata, sicché da quel .momento in poi la corrispondenza divenne nuovamente oggetto di legittimo controllo.

3. Il procedimento di cui all'art. 35-bis ord. pen. risponde all'esigenza di rimediare all'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni legislative o regolamentari "dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" — così art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

Si tratta dunque di strumento volto a impedire che un comportamento dell'Amministrazione produca nel futuro una compressione dei diritti, ma non può essere utilizzato come risposta a condotte, pure illegittime e compressive dei diritti, che abbiano cessato di produrre qualunque effetto, perché rimosse o, appunto, superate dalla sopravvenienza di provvedimenti che conferiscano ai comportamenti dell'Amministrazione il carattere della conformità a legge.

Manca in tal caso il requisito dell'attualità del pregiudizio, che è presupposto affinché possa essere invocato tal tipo di intervento della Magistratura di sorveglianza.

Ciò non significa, ovviamente, che il detenuto resti privato di tutela nei confronti di comportamenti violativi dei diritti ma che abbiano cessato di produrre effetti perduranti ed attuali, perché altri sono 'i mezzi a cui fare ricorso, e tra questi anche, come il ricorrente ha sperimentato, la denuncia all'Autorità giudiziaria penale.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]rkSANTAU___J IA; &\ ‘‘, lette O». le conclusioni del P \II\\ •Mas-' egnc• \ A'Cop 45~. [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 975, n. 354 (d'ora in poi, ord. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e poi trasferito presso quella di Novara, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha tramesso al Magistrato di sorveglianza copia della denuncia-quer'ela proposta nei confronti dell'addetto alla censura della Casa circondariale di Tolmezzo, sostenendo che nelle giornate del 16, 17 e 18 marzo 2020 aveva proceduto a sottoporre a visto di censura le missive in arrivo e in partenza sebbene il decreto autorizzativo dell'Autorità giudiziaria fosse scaduto il 14 marzo 2020 e quello successivo fosse stato emesso il 18 marzo successivo. Il reclamo ex art. 18-ter ord. pen spetta al Tribunale di sorveglianza di Trieste, che si è già pronunciato con ordinanza del 15 settembre 2020, in atti. La trasmissione di copia della denuncia querela non è adempimento idoneo all'instaurazione di un procedimento giurisdizionale. Si tratta quindi di richiesta del tutto infondata rispetto agli interventi che potranno essere garantiti per il futuro attraverso gli appositi rimedi giurisdizional'e. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Non vi erano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità de plano, atteso che il reclamo prospettò la violazione di diritti costituzionalmente garantiti verificatasi nel corso delle procedure relative al visto sulla corrispondenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1,1 2. Il MaÚistrato di sorveglianza ha correttamente rilevato che la trasmissione a lui di copia della denuncia-querela proposta in sede penale non era funzionale a richiedere un intervento di rimozione, per il futuro, di comportamenti lesivi dei diritti fondamentali dell'interessato. Non si revoca in dubbio che il controllo della corrispondenza del detenuto senza autorizzazione, perché scaduta, leda un diritto soggettivo, ma nel caso in esame dopo qualche giorno l'autorizzazione, che era cessata, fu ripristinata, sicché da quel .momento in poi la corrispondenza divenne nuovamente oggetto di legittimo controllo. 3. Il procedimento di cui all'art. 35-bis ord. pen. risponde all'esigenza di rimediare all'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni legislative o regolamentari "dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" — così art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Si tratta dunque di strumento volto a impedire che un comportamento dell'Amministrazione produca nel futuro una compressione dei diritti, ma non può essere utilizzato come risposta a condotte, pure illegittime e compressive dei diritti, che abbiano cessato di produrre qualunque effetto, perché rimosse o, appunto, superate dalla sopravvenienza di provvedimenti che conferiscano ai comportamenti dell'Amministrazione il carattere della conformità a legge. Manca in tal caso il requisito dell'attualità del pregiudizio, che è presupposto affinché possa essere invocato tal tipo di intervento della Magistratura di sorveglianza. Ciò non significa, ovviamente, che il detenuto resti privato di tutela nei confronti di comportamenti violativi dei diritti ma che abbiano cessato di produrre effetti perduranti ed attuali, perché altri sono 'i mezzi a cui fare ricorso, e tra questi anche, come il ricorrente ha sperimentato, la denuncia all'Autorità giudiziaria penale. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 mar
Decreto Cassazione n. 19897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris