CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2645/2025depositata il 09/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22967/2025Numero sezionale 356/2026Numero di raccolta generale 19632/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata,pur costituita quale resistente, svolto attività difensiva alla stregua dirituale controricorso. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Massimo Ferro