Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:C:2026:679
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0798_RES
Causa C‑798/24 [Jautiva] (
i
)
A e a.,
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 settembre 2026
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Diritto delle società – Direttiva (UE) 2017/1132 – Articolo 14 – Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità – Nozione di “persone che partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo di una società” – Messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi agli azionisti di società per azioni – Azionisti di minoranza»
Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 2017/1132 – Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità – Informazioni relative alla nomina, alla cessazione dalle funzioni e all’identità delle persone abilitate a rappresentare e a impegnare la società nei confronti dei terzi, nonché di quelle che partecipano alla sua amministrazione, alla sua vigilanza o al suo controllo – Nozione di persone che partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società – Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a tutti gli azionisti di una società, compresi gli azionisti di minoranza – Insussistenza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1132, come modificata dalla direttiva 2019/1151, considerando 7 e 8, artt. 1, 4, i), 13, 14, a) e d), 16, § 3, 64, § 3, e 95, § 2, e allegato II]
(v. punti 39, 41‑47, dispositivo 1)
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Principi applicabili al trattamento – Condizioni di liceità del trattamento di dati personali – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale incombente al titolare del trattamento – Normativa nazionale che impone la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni – Obiettivo di interesse generale di tutela degli interessi dei terzi – Assenza di adeguatezza e necessità del trattamento ai fini del raggiungimento di tale obiettivo – Obiettivi di interesse generale relativi alla prevenzione del riciclaggio di capitali, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché all’attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione – Assenza di necessità e proporzionalità del trattamento rispetto a tali obiettivi – Inammissibilità
[Art. 16, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, considerando 1 e 10, artt. 1, 2, § 1, 4, punti 1, 2 e 11, 5 e 6; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1132, come modificata dalla direttiva 2019/1151, considerando 7 e 8, art. 14, d), e 2015/849, artt. 11, 13 e 30, § 5]
(v. punti 50, 52‑60, 64‑92, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), la Corte interpreta la direttiva 2017/1132 (
1
) e il RGPD (
2
) nel contesto della messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi agli azionisti di società per azioni.
Ai sensi del diritto lettone, talune informazioni relative agli azionisti di società per azioni sono messe a disposizione del pubblico, online e senza restrizioni quanto al loro download in blocco, in particolare da parte di qualsiasi utente non identificato. Se tale azionista è una persona fisica, le informazioni in questione comprendono il nome, il cognome, il numero di identificazione personale o, in mancanza di tale numero, la data di nascita, il numero e la data di rilascio di un documento d’identità, il paese e l’autorità di rilascio, nonché l’indirizzo al quale l’azionista può essere contattato. Inoltre, e indipendentemente dalla questione se l’azionista sia una persona fisica, dette informazioni includono anche l’indirizzo di posta elettronica dell’azionista, se quest’ultimo ha chiesto che sia utilizzato dalla società ai fini delle comunicazioni, la categoria, il numero e il valore nominale delle sue azioni, nonché il numero di voti ad esse associati.
Secondo il giudice del rinvio, tale messa a disposizione del pubblico persegue tre obiettivi, vale a dire, anzitutto, garantire un contesto commerciale trasparente per tutelare gli interessi dei terzi, prevenire poi il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e, infine, fornire le informazioni necessarie all’attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione europea.
Diciassette persone fisiche, azionisti di minoranza di una società per azioni, hanno proposto dinanzi al suddetto giudice un ricorso diretto a contestare la conformità della normativa nazionale al diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, come garantito dalla Costituzione lettone.
Il giudice del rinvio, in sostanza, ha sottoposto alla Corte la questione se la pubblicazione dei summenzionati dati sia richiesta ai sensi della direttiva 2017/1132 e se una normativa nazionale che preveda tale pubblicazione sia compatibile con il RGPD, interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte considera che l’articolo 14, lettera d), della direttiva 2017/1132, il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le società menzionate nelle pertinenti disposizioni di tale direttiva pubblichino obbligatoriamente almeno gli atti e le indicazioni relativi alla nomina, alla cessazione dalle funzioni e all’identità delle persone che, in quanto organo legalmente previsto o membri di un siffatto organo, hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio, o che partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società, non richiede la pubblicazione di informazioni riguardanti tutti gli azionisti di tali società, compresi gli azionisti di minoranza.
Per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, la Corte rileva che essa non riguarda espressamente né gli azionisti né l’assemblea generale degli azionisti. Inoltre, gli azionisti di una società non vengono nominati né destituiti dalle loro funzioni. Infatti, il loro status deriva esclusivamente dalla loro partecipazione al capitale sociale della società e si distingue da quello delle persone designate a far parte degli organi di amministrazione e di direzione di tale società e per rappresentarla nei rapporti con i terzi.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, la Corte constata in particolare che, in varie disposizioni della direttiva 2017/1132, viene operata una distinzione terminologica tra gli organi di amministrazione e di direzione, da un lato, e l’assemblea generale degli azionisti, dall’altro. La Corte rileva che le prerogative decisionali detenute da quest’ultima non hanno la stessa natura dei poteri esercitati dagli organi di amministrazione e di direzione della società e che, di conseguenza, né gli atti dell’assemblea generale né quelli dei suoi membri possono essere qualificati come «partecipazione» ai sensi dell’articolo 14, lettera d), della direttiva 2017/1132.
Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla summenzionata direttiva, la Corte osserva che la pubblicazione di dati relativi a tutti gli azionisti delle società per azioni, e segnatamente agli azionisti di minoranza delle stesse, non sembra presentare alcuna utilità rispetto all’obiettivo della tutela degli interessi dei terzi e della certezza del diritto, e non può quindi essere giustificata da tale obiettivo. Infatti, poiché gli azionisti di minoranza non sono, in linea di principio, autorizzati a rappresentare una società per azioni né ad impegnarla nei confronti dei terzi, né ad esercitare funzioni di gestione e di controllo, contrariamente ai membri degli organi di amministrazione e di direzione di una siffatta società, i dati relativi a tutti questi azionisti risultano irrilevanti per tali terzi.
In secondo luogo, basandosi sulla sua giurisprudenza derivante, segnatamente, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
3
), la Corte dichiara, in sostanza, che gli articoli 5 e 6 del RGPD, riguardanti rispettivamente i principi relativi al trattamento dei dati personali e le condizioni di liceità del trattamento, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni, al fine di realizzare obiettivi come quelli indicati dal giudice del rinvio, qualora l’accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, quale la dimostrazione di un legittimo interesse.
La Corte ricorda che i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e bilanciati con altri diritti fondamentali. È quindi possibile apportare limitazioni, purché siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale dei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità. La proporzionalità di misure dalle quali risulti un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta richiede il rispetto dei requisiti di adeguatezza e di necessità nonché di proporzionalità di tali misure rispetto all’obiettivo perseguito.
A tal riguardo, la Corte constata che, nel caso di specie, sebbene sia prevista dalla legge e non pregiudichi il contenuto essenziale dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, la messa a disposizione del pubblico dei dati in questione costituisce tuttavia, e in ogni caso, una grave ingerenza in tali diritti. Infatti, data la loro natura, tali dati possono consentire di tracciare un profilo riguardante, tra l’altro, la situazione patrimoniale di un azionista nonché i settori economici e le imprese in cui investe. Inoltre, esse sono accessibili a un numero potenzialmente illimitato di persone, cosicché il loro trattamento può consentire di accedere liberamente a detti dati anche a persone che, per ragioni estranee all’obiettivo perseguito da tale messa a disposizione, cercano informazioni sulla situazione, segnatamente materiale e finanziaria, di un siffatto azionista. Tale possibilità risulta a maggior ragione agevole quando tali dati possono essere consultati su Internet. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale utilizzo abusivo dei loro dati sono aggravate dal fatto che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono non solo essere liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi e che, in caso di siffatti trattamenti successivi, diviene tanto più difficile, se non illusorio, per tali persone difendersi efficacemente dagli abusi.
Ciò premesso, la Corte rileva che gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in esame possono essere qualificati come obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione.
Tuttavia, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel garantire un contesto commerciale trasparente per tutelare gli interessi dei terzi, che sembra corrispondere, in sostanza, a quello perseguito dal coordinamento delle disposizioni nazionali operato all’articolo 14, lettera d), della direttiva 2017/1132, la Corte ritiene che la pubblicazione dei dati relativi agli azionisti non appaia utile rispetto a tale obiettivo. Pertanto, la normativa nazionale non risulta né adeguata né necessaria per raggiungerlo.
Per quanto riguarda gli altri due obiettivi, consistenti rispettivamente nel prevenire il riciclaggio di capitali nonché il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e nel fornire le informazioni necessarie all’attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione, la Corte constata che la normativa nazionale di cui trattasi non risulta né necessaria, né proporzionata rispetto a tali obiettivi.
Essa rileva in particolare che, per quanto riguarda gli azionisti, anche di minoranza, delle società, non risulta strettamente necessario che i loro dati siano accessibili a qualsiasi persona senza che quest’ultima debba dimostrare un legittimo interesse, essendo disponibili mezzi meno lesivi, come la limitazione dell’accesso alle persone che dimostrano un siffatto interesse, unitamente, per quanto concerne l’obiettivo relativo all’attuazione delle sanzioni, alla restrizione dell’obbligo di pubblicazione ai soli dati relativi alle persone iscritte negli elenchi delle sanzioni.
La Corte osserva inoltre che la normativa nazionale di cui trattasi non è corredata di garanzie sufficienti per proteggere efficacemente le persone interessate dai rischi di abuso, dal momento che i loro dati sono accessibili su Internet e possono essere scaricati in blocco, in particolare da parte di qualsiasi utente non identificato.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento
(
1
) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (
GU 2017, L 169, pag. 46
), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (
GU 2019, L 186, pag. 80
).
(
2
) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
, in prosieguo: il «RGPD»).
(
3
) Sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
.