Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 171/1987

ECLI:IT:COST:1987:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Avanti al Pretore di Enna, in funzione di giudice del lavoro, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 14 gennaio 1985 ha convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori "per vedere dichiarata erronea la liquidazione della pensione di vecchiaia, effettuata a suo favore, ed applicabile la previgente normativa di cui alla l. 22 luglio 1975 n. 319, avendo il ricorrente compiuto 65 anni di età il 1° gennaio 1982".

A seguito di che il Pretore, con ordinanza emessa l'11 giugno 1985, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ex art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui, nel determinare il termine di decorrenza della nuova disciplina, fissata con la menzionata legge, non è previsto che, anche quando la pensione sia maturata in data successiva al 1° gennaio 1982, la liquidazione della stessa deve essere comunque effettuata, relativamente a tutto il periodo antecedente a quella data, secondo lo schema della anteriore l. 22 luglio 1975 n. 319.

La questione riguarderebbe, secondo il remittente, "un profilo attiguo e tuttavia diverso" da quelli evidenziati con la sentenza n. 132 del 1984 della Corte costituzionale, che ebbe "buon gioco" deduce l'ordinanza - nell'affermare (rigettandosi le sollevate questioni), sia la necessità della fissazione di un momento temporale di decorrenza; sia la non intangibilità del trattamento pensionistico previgente a fronte "di un indimostrabile diritto" al riguardo, quando siasi trapassato dal sistema mutualistico ad altro di natura solidaristica.

Invece, l'odierna fattispecie concernerebbe, secondo il Pretore, "un distinto reale diritto soggettivo a che il nuovo sistema faccia salvo tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 1982".

Si avrebbe, così, il risultato di "cumulare, in capo allo stesso soggetto, un trattamento complessivo dato dalla sintesi del sistema vecchio con quello nuovo; operazione, questa, contabilmente forse meno comoda, ma certo l'unica rispettosa del principio di uguaglianza".

2. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori che ha concluso, in memoria, per l'infondatezza della questione.

Dopo aver richiamato la già citata sent. n. 132 del 1984 di questa Corte, viene messo in evidenza il carattere "previdenziale in senso proprio, dalle connotazioni pubblicistiche ineliminabili", del sistema adottato per la Cassa previdenziale forense; viceversa il giudice a quo avrebbe sollevato la questione come se l'art. 26 impugnato "fosse inserito in un rapporto assicurativo di natura privata".

Si pone in evidenza la fragilità della prospettazione del pretore, per il quale sopravviverebbe un "sistema misto", cumulante cioè due discipline ispirate a due diversi criteri (mutualistico da un lato, solidaristico, dall'altro) in contrasto con "l'ottica pubblicistica che ispira il rapporto previdenziale".

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza (o quanto meno per la non fondatezza) della questione sollevata.

Secondo l'Avvocatura, "la prospettazione dell'ordinanza non appare del tutto difforme da quella delle altre ordinanze alle quali si riferisce" la sent. n. 132 del 1984 che, tra l'altro, proprio in relazione all'impugnato art. 26 ha osservato che "la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", affermando poi la non configurabilità di un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente.

1. - L'art.26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce che le pensioni maturate posteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (e cioè a partire dal 1982) sono disciplinate dalla nuova normativa introdotta con la legge medesima, restando regolate da quella previgente le altre maturate, invece, anteriormente.

Secondo il giudice a quo tali disposizioni confliggerebbero con l'art. 3 Cost. poiché verrebbe rimesso "all'arbitrio supremo dell'occasionalità e cioè a un dato del tutto irrazionale perché cieco il criterio di calcolo del trattamento, a seconda che il diritto ad esso maturi prima o dopo quella data".

2. - La questione non è fondata.

Il remittente mostra di non ignorare che la Corte - in punto specifico - dopo aver considerato che la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa, ha espressamente osservato che il sistema previdenziale introdotto con la legge n. 576 del 1980, disancorato com'è dalla corrispondenza fra contributi e pensioni, non porta assolutamente a configurare un diritto dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente (sentenza n. 132 del 1984).

Senonché, sempre secondo l'ordinanza, è il sottostante criterio di calcolo della effettiva liquidazione che dovrebbe essere tenuto distinto nei diversi periodi, prima e dopo, cioè, l'intervento della nuova disciplina.

Con il che, basterà considerare, verrebbe a reintrodursi - altro non rappresentando il calcolo liquidatorio se non l'elemento oggettivo di computo del trattamento - quella intangibilità del trattamento medesimo che - sul piano dell'art. 3 Cost. - la Corte ha ritenuto non sussistere, essendosi verificato il razionale trapasso dal sistema contributivo a quello retributivo.

Per contro, si prospetterebbe irrazionale, nel momento in cui radicalmente - come detto - si trasforma la disciplina da mutualistica in solidaristica, proprio l'introduzione di un sistema di computo misto - quale quello assunto in ipotesi dal giudice a quo - che per il suo palmare e discutibile ibridismo negli addendi di calcolo contrasterebbe altresì, in concreto, con quella chiarezza nella applicazione del dettato normativo, che rappresenta contributo essenziale alla certezza del diritto (sentenza n. 31 del 1983).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata dal Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987 Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Avanti al Pretore di Enna, in funzione di giudice del lavoro, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 14 gennaio 1985 ha convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori "per vedere dichiarata erronea la liquidazione della pensione di vecchiaia, effettuata a suo favore, ed applicabile la previgente normativa di cui alla l. 22 luglio 1975 n. 319, avendo il ricorrente compiuto 65 anni di età il 1° gennaio 1982". A seguito di che il Pretore, con ordinanza emessa l'11 giugno 1985, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ex art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui, nel determinare il termine di decorrenza della nuova disciplina, fissata con la menzionata legge, non è previsto che, anche quando la pensione sia maturata in data successiva al 1° gennaio 1982, la liquidazione della stessa deve essere comunque effettuata, relativamente a tutto il periodo antecedente a quella data, secondo lo schema della anteriore l. 22 luglio 1975 n. 319. La questione riguarderebbe, secondo il remittente, "un profilo attiguo e tuttavia diverso" da quelli evidenziati con la sentenza n. 132 del 1984 della Corte costituzionale, che ebbe "buon gioco" deduce l'ordinanza - nell'affermare (rigettandosi le sollevate questioni), sia la necessità della fissazione di un momento temporale di decorrenza; sia la non intangibilità del trattamento pensionistico previgente a fronte "di un indimostrabile diritto" al riguardo, quando siasi trapassato dal sistema mutualistico ad altro di natura solidaristica. Invece, l'odierna fattispecie concernerebbe, secondo il Pretore, "un distinto reale diritto soggettivo a che il nuovo sistema faccia salvo tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 1982". Si avrebbe, così, il risultato di "cumulare, in capo allo stesso soggetto, un trattamento complessivo dato dalla sintesi del sistema vecchio con quello nuovo; operazione, questa, contabilmente forse meno comoda, ma certo l'unica rispettosa del principio di uguaglianza". 2. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori che ha concluso, in memoria, per l'infondatezza della questione. Dopo aver richiamato la già citata sent. n. 132 del 1984 di questa Corte, viene messo in evidenza il carattere "previdenziale in senso proprio, dalle connotazioni pubblicistiche ineliminabili", del sistema adottato per la Cassa previdenziale forense; viceversa il giudice a quo avrebbe sollevato la questione come se l'art. 26 impugnato "fosse inserito in un rapporto assicurativo di natura privata". Si pone in evidenza la fragilità della prospettazione del pretore, per il quale sopravviverebbe un "sistema misto", cumulante cioè due discipline ispirate a due diversi criteri (mutualistico da un lato, solidaristico, dall'altro) in contrasto con "l'ottica pubblicistica che ispira il rapporto previdenziale". È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza (o quanto meno per la non fondatezza) della questione sollevata. Secondo l'Avvocatura, "la prospettazione dell'ordinanza non appare del tutto difforme da quella delle altre ordinanze alle quali si riferisce" la sent. n. 132 del 1984 che, tra l'altro, proprio in relazione all'impugnato art. 26 ha osservato che "la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", affermando poi la non configurabilità di un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente. 1. - L'art.26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce che le pensioni maturate posteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (e cioè a partire dal 1982) sono disciplinate dalla nuova normativa introdotta con la legge medesima, restando regolate da quella previgente le altre maturate, invece, anteriormente. Secondo il giudice a quo tali disposizioni confliggerebbero con l'art. 3 Cost. poiché verrebbe rimesso "all'arbitrio supremo dell'occasionalità e cioè a un dato del tutto irrazionale perché cieco il criterio di calcolo del trattamento, a seconda che il diritto ad esso maturi prima o dopo quella data". 2. - La questione non è fondata. Il remittente mostra di non ignorare che la Corte - in punto specifico - dopo aver considerato che la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa, ha espressamente osservato che il sistema previdenziale introdotto con la legge n. 576 del 1980, disancorato com'è dalla corrispondenza fra contributi e pensioni, non porta assolutamente a configurare un diritto dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente (sentenza n. 132 del 1984). Senonché, sempre secondo l'ordinanza, è il sottostante criterio di calcolo della effettiva liquidazione che dovrebbe essere tenuto distinto nei diversi periodi, prima e dopo, cioè, l'intervento della nuova disciplina. Con il che, basterà considerare, verrebbe a reintrodursi - altro non rappresentando il calcolo liquidatorio se non l'elemento oggettivo di computo del trattamento - quella intangibilità del trattamento medesimo che - sul piano dell'art. 3 Cost. - la Corte ha ritenuto non sussistere, essendosi verificato il razionale trapasso dal sistema contributivo a quello retributivo. Per contro, si prospetterebbe irrazionale, nel momento in cui radicalmente - come detto - si trasforma la disciplina da mutualistica in solidaristica, proprio l'introduzione di un sistema di computo misto - quale quello assunto in ipotesi dal giudice a quo - che per il suo palmare e discutibile ibridismo negli addendi di calcolo contrasterebbe altresì, in concreto, con quella chiarezza nella applicazione del dettato normativo, che rappresenta contributo essenziale alla certezza del diritto (sentenza n. 31 del 1983). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata dal Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987 Il direttore della cancelleria: VITALE
Sentenza Corte costituzionale n. 171/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris