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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 03525/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona che, nel definire all'esito del giudizio il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada (commesso in Trigolo il 19.5.2016), ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo di proprietà dell'imputato.

2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della confisca.

3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo ([OSCURATO:PERSONA] tg.

A336362) con il quale è stato commesso il reato - pacificamente di proprietà dell'imputato, come risulta dal verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Romanengo e dal libretto di circolazione, documenti allegati al ricorso - nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada.

Non rileva che nel frattempo il reato sia prescritto, alla luce del seguente principio: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni. (Fattispecie nella quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo). (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 - 01).

4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca del mezzo, che può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. 2 e P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo [OSCURATO:PERSONA] tg.

AJ36362, confisca che dispone.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Ranaldi D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona che, nel definire all'esito del giudizio il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada (commesso in Trigolo il 19.5.2016), ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo di proprietà dell'imputato. 2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della confisca. 3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo ([OSCURATO:PERSONA] tg. A336362) con il quale è stato commesso il reato - pacificamente di proprietà dell'imputato, come risulta dal verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Romanengo e dal libretto di circolazione, documenti allegati al ricorso - nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada. Non rileva che nel frattempo il reato sia prescritto, alla luce del seguente principio: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni. (Fattispecie nella quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo). (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 - 01). 4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca del mezzo, che può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. 2 e P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo [OSCURATO:PERSONA] tg. AJ36362, confisca che dispone. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Ranaldi D