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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33549/2021

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INANZA sul ricorso iscritto al numero 18282 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32R28 H2240) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E23 F158H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di LUTE- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H55 F537M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indica- 574 to), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA]- nance, quest'ultima cessionaria del credito BNL -intimata- e Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:PERSONA] 81C12 F205B) e France- sco Grilletta (CF: [OSCURATO:PERSONA] 81A15 F205R) -parte intervenuta- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- bria n.. 797/2006, depositata in data 16 giugno 2006; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, ha pignorato (nel 1998) alcuni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di ipo- teca.

La [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nel processo esecutivo, quale creditore ipotecario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha determinato in C 1.353.398,35 la somma dovuta dal Rullo al [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato ille- gittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interes- si apposta ai contratti di conto corrente oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e ha rigettato le altre domande proposte.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto il giudizio di appello nei rapporti tra il Rullo e la [OSCURATO:SOCIETA].

So- cietà [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e ha dichiarato inammissibile per difetto di speci- ficità l'appello incidentale proposto dal Rullo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA]., riformando la decisione di primo grado in relazione alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, ha Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto non poteva essere proposto l'appello contro la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nuovamente contro la decisione di primo grado, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è resa cessiona- ria del credito originariamente fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA]- rio e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA].).

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c..

Prima dell'adunanza camerale si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., che assume essere succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia.

Ragioni della decisione

1. È inammissibile l'intervento nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:SOCIETA]., società che si assume essere suc- ceduta all'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita, quale contro- ricorrente, a mezzo della rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- gement S.p.A.) nella titolarità delle posizioni giuridiche sog- gettive oggetto della presente controversia nel corso dello stesso giudizio di legittimità, a seguito di una pluralità di ces- sioni di crediti in blocco.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso può tempesti- vamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la par- tecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, as- sumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 - 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez.

U, Ordi- nanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 - 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 - 01).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 T.U.B. e 23 T.U.F in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Nullità del titolo a proce- dere in executivis per mancanza della sottoscrizione sul con- tratto di mutuo del 27.09.1990».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 112 c.p.c. e 1283 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 14 n. 3) c.p.c.; Nullità della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc».

Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 112 c.p.c., 1283 cod. civ. e 6, all.

B, del con- tratto di mutuo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Nullità della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Darti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc».

È pregiudiziale la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La decisione impugnata è costituita da una sentenza del Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in primo grado in un giudi- zio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nel 2006.

Tale sentenza, già oggetto di appello delle parti, è in realtà passata in giudicato, a seguito della cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Reg- gio Calabria che l'aveva in parte riformata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., disposta da questa stessa Corte con or- dinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, per non essere proponibile l'appello avverso la decisione di primo gra- do (essendo invece proponibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in ra- gione della previsione allora vigente, ratione temporis, di cui all'art. 616 c.p.c.).

D'altra parte, è manifestamente destituito di fondamento l'assunto del ricorrente per cui, a seguito della decisione di questa Corte «rivive la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 797/2006 del 5- 16/6/2006), che, alla luce di guanto osservato nell'ordinanza n. 29480/2017 della Suprema Corte, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione», in quanto la decisione di primo grado oggi impugnata risulta pubblicata in data 16 giu- gno 2006 e, dunque, il presente ricorso per cassazione risulte- rebbe in ogni caso palesemente tardivo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

È appena il caso di osservare, in proposito, che la cassazione senza rinvio della decisione di secondo grado per l'improponibilità dell'appello avverso la pronuncia di primo grado, anche a prescindere dalla consumazione del potere di Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 impugnazione, comunque non sarebbe idonea a riaprire né a rimettere nei termini le parti, per la proposizione del ricorso per cassazione.

L'avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata comporta l'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, che non può dunque neanche essere esaminato nel merito.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, in quanto la costituzione in giudizio della società controricorrente non può ritenersi regolare.

Risulta infatti costituita in giudizio, quale controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di Lute- zia [OSCURATO:SOCIETA]. (che avrebbe acquisito la titolarità dei crediti per cui è causa, per cessione, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale li avrebbe acquistati per cessione da [OSCURATO:PERSONA]- covery (6) S.r.l., la quale, a sua volta, li avrebbe acquistati per cessione dal [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA].), in virtù di una procura autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA]- chi di Milano del 4 febbraio 2015 (rep. 15413, racc. 8364).

Nell'epigrafe del controricorso si afferma che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe costituita in persona del suo le- gale rappresentante (cioè l'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]), ma in realtà viene subito dopo precisato, sempre nell'epigrafe del controricorso, che la procura ad litem al di- fensore sarebbe stata conferita da [OSCURATO:PERSONA], a tanto au- torizzata per procura speciale del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ro- ma del 23 febbraio 2018 (si fa riferimento al doc. 7 allegato al ricorso).

In realtà la procura ad litem al difensore costituito (avvocato D'Agostino) allegata in calce al ricorso risulta conferita da tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe a tanto autorizzato in base all'atto Bergamo del 23 febbraio 2018.

Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 La non coincidenza tra il soggetto in persona del quale la so- cietà controricorrente dichiara di essere costituita in giudizio ed il soggetto che risulta avere conferito la procura ad litem al difensore, determina inevitabilmente l'insanabile nullità della costituzione in giudizio della stessa società controricorrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al numero 18282 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32R28 H2240) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E23 F158H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di LUTE- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H55 F537M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indica- 574 to), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA]- nance, quest'ultima cessionaria del credito BNL -intimata- e Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:PERSONA] 81C12 F205B) e France- sco Grilletta (CF: [OSCURATO:PERSONA] 81A15 F205R) -parte intervenuta- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- bria n.. 797/2006, depositata in data 16 giugno 2006; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, ha pignorato (nel 1998) alcuni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di ipo- teca. La [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nel processo esecutivo, quale creditore ipotecario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha determinato in C 1.353.398,35 la somma dovuta dal Rullo al [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato ille- gittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interes- si apposta ai contratti di conto corrente oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e ha rigettato le altre domande proposte. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto il giudizio di appello nei rapporti tra il Rullo e la [OSCURATO:SOCIETA]. So- cietà [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., e ha dichiarato inammissibile per difetto di speci- ficità l'appello incidentale proposto dal Rullo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA]., riformando la decisione di primo grado in relazione alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, ha Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto non poteva essere proposto l'appello contro la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nuovamente contro la decisione di primo grado, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (che si è resa cessiona- ria del credito originariamente fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA]- rio e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA].). Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Prima dell'adunanza camerale si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., che assume essere succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia. Ragioni della decisione 1. È inammissibile l'intervento nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:SOCIETA]., società che si assume essere suc- ceduta all'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita, quale contro- ricorrente, a mezzo della rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- gement S.p.A.) nella titolarità delle posizioni giuridiche sog- gettive oggetto della presente controversia nel corso dello stesso giudizio di legittimità, a seguito di una pluralità di ces- sioni di crediti in blocco. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso può tempesti- vamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la par- tecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, as- sumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 - 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 - 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 - 01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 T.U.B. e 23 T.U.F in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Nullità del titolo a proce- dere in executivis per mancanza della sottoscrizione sul con- tratto di mutuo del 27.09.1990». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 112 c.p.c. e 1283 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 14 n. 3) c.p.c.; Nullità della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 112 c.p.c., 1283 cod. civ. e 6, all. B, del con- tratto di mutuo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Nullità della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Darti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc». È pregiudiziale la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La decisione impugnata è costituita da una sentenza del Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in primo grado in un giudi- zio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nel 2006. Tale sentenza, già oggetto di appello delle parti, è in realtà passata in giudicato, a seguito della cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Reg- gio Calabria che l'aveva in parte riformata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., disposta da questa stessa Corte con or- dinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, per non essere proponibile l'appello avverso la decisione di primo gra- do (essendo invece proponibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in ra- gione della previsione allora vigente, ratione temporis, di cui all'art. 616 c.p.c.). D'altra parte, è manifestamente destituito di fondamento l'assunto del ricorrente per cui, a seguito della decisione di questa Corte «rivive la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 797/2006 del 5- 16/6/2006), che, alla luce di guanto osservato nell'ordinanza n. 29480/2017 della Suprema Corte, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione», in quanto la decisione di primo grado oggi impugnata risulta pubblicata in data 16 giu- gno 2006 e, dunque, il presente ricorso per cassazione risulte- rebbe in ogni caso palesemente tardivo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. È appena il caso di osservare, in proposito, che la cassazione senza rinvio della decisione di secondo grado per l'improponibilità dell'appello avverso la pronuncia di primo grado, anche a prescindere dalla consumazione del potere di Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 impugnazione, comunque non sarebbe idonea a riaprire né a rimettere nei termini le parti, per la proposizione del ricorso per cassazione. L'avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata comporta l'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, che non può dunque neanche essere esaminato nel merito. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, in quanto la costituzione in giudizio della società controricorrente non può ritenersi regolare. Risulta infatti costituita in giudizio, quale controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di Lute- zia [OSCURATO:SOCIETA]. (che avrebbe acquisito la titolarità dei crediti per cui è causa, per cessione, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale li avrebbe acquistati per cessione da [OSCURATO:PERSONA]- covery (6) S.r.l., la quale, a sua volta, li avrebbe acquistati per cessione dal [OSCURATO:PERSONA] e Industriale - [OSCURATO:SOCIETA].), in virtù di una procura autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA]- chi di Milano del 4 febbraio 2015 (rep. 15413, racc. 8364). Nell'epigrafe del controricorso si afferma che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe costituita in persona del suo le- gale rappresentante (cioè l'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]), ma in realtà viene subito dopo precisato, sempre nell'epigrafe del controricorso, che la procura ad litem al di- fensore sarebbe stata conferita da [OSCURATO:PERSONA], a tanto au- torizzata per procura speciale del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ro- ma del 23 febbraio 2018 (si fa riferimento al doc. 7 allegato al ricorso). In realtà la procura ad litem al difensore costituito (avvocato D'Agostino) allegata in calce al ricorso risulta conferita da tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe a tanto autorizzato in base all'atto Bergamo del 23 febbraio 2018. Ric. n. 18282/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 La non coincidenza tra il soggetto in persona del quale la so- cietà controricorrente dichiara di essere costituita in giudizio ed il soggetto che risulta avere conferito la procura ad litem al difensore, determina inevitabilmente l'insanabile nullità della costituzione in giudizio della stessa società controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat
Sentenza Cassazione n. 33549/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris